Art. 8 
 
                        Adempimenti contabili 
 
  1.  Il  soggetto  autorizzato  ai  sensi  dell'art.  3  redige   un
riepilogo,   riportante   nell'intestazione   il    proprio    codice
identificativo, delle quantita' giornaliere dei  prodotti  energetici
distinti per tipologia e destinazione d'uso, stoccati presso  ciascun
deposito ausiliario,  identificato  mediante  codice  di  accisa.  Il
riepilogo e' trasmesso mensilmente all'Ufficio delle  dogane  che  ha
rilasciato l'autorizzazione entro il giorno dieci del mese successivo
a quello cui il riepilogo si riferisce. 
  2. Il soggetto di cui all'art. 4 redige  un  riepilogo,  riportante
nell'intestazione il proprio codice identificativo, dei quantitativi,
distinti per tipologia e destinazione d'uso, dei prodotti  energetici
complessivamente   stoccati   nel   periodo   di   validita'    della
comunicazione presso ciascun deposito  ausiliario,  identificato  dal
codice di accisa. Il riepilogo e' trasmesso all'Ufficio delle  dogane
di cui all'art. 4, comma 1, entro  il  mese  successivo  all'anno  di
riferimento.