Art. 9 
 
                              Sanzioni 
 
  1. Indipendentemente dall'applicazione delle pene previste  per  le
violazioni  che  costituiscono  reato,   per   l'inosservanza   delle
disposizioni  del   presente   decreto   si   applica   la   sanzione
amministrativa prevista  dall'art.  1,  comma  956,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205. 
  2. I provvedimenti di irrogazione della sanzione di cui al comma  1
sono adottati, ai sensi del decreto legislativo 18 dicembre 1997,  n.
472,  dall'Ufficio  delle  dogane  che  ha   attribuito   il   codice
identificativo al depositante o, per i soggetti depositanti privi  di
autorizzazione  o  che  non  hanno   effettuato   la   comunicazione,
dall'Ufficio delle dogane territorialmente  competente  sul  deposito
ausiliario.