Art. 9 Sanzioni 1. Indipendentemente dall'applicazione delle pene previste per le violazioni che costituiscono reato, per l'inosservanza delle disposizioni del presente decreto si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 1, comma 956, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 2. I provvedimenti di irrogazione della sanzione di cui al comma 1 sono adottati, ai sensi del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dall'Ufficio delle dogane che ha attribuito il codice identificativo al depositante o, per i soggetti depositanti privi di autorizzazione o che non hanno effettuato la comunicazione, dall'Ufficio delle dogane territorialmente competente sul deposito ausiliario.