Art. 2 
 
  A fronte del conferimento di cui all'art. 1, il fondo «i3  -  INPS»
corrisponde  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,   quale
corrispettivo,  un  numero  di   quote   pari   al   valore   stimato
dell'immobile  di  euro   2.500.000 -   corrispondente   alla   stima
effettuata dall'esperto indipendente nominato dalla Societa' - diviso
per il valore nominale unitario della singola  quota,  pari  ad  euro
500.000,00. 
  Le quote emesse  dal  fondo  «i3  -  INPS»  sono  sottoscritte  dal
Ministero dell'economia e delle finanze con le modalita' previste dal
Regolamento, quale corrispettivo per  il  conferimento  dell'immobile
apportato, in unica soluzione. Le quote sottoscritte saranno  gestite
in regime di dematerializzazione ai sensi dell'art. 8 del Regolamento
e saranno depositate presso Monte Titoli S.p.A. 
  Nel caso in cui il fondo «i3 - INPS» non raggiunga, nel termine  di
ventiquattro mesi  dalla  sua  istituzione,  l'ammontare  minimo  per
l'operativita' previsto dall'art. 1.4 del Regolamento, si  procedera'
alla revoca del presente decreto ed alla retrocessione  dell'immobile
allo Stato. La revoca e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.