Art. 3 
 
 
                Termini inoltro della documentazione 
 
  1. Ai fini dell'attribuzione del contributo erariale in  argomento,
le regioni devono inviare, entro  e  non  oltre  il  mese  successivo
all'adozione del loro  provvedimento,  copia  della  legge  regionale
istitutiva della fusione, al Ministero  dell'interno  -  Dipartimento
per gli affari interni e  territoriali  -  Direzione  centrale  della
finanza locale - piazza del Viminale n.  1  - 00184  Roma  -  Ufficio
sportello           unioni,            all'indirizzo            mail:
finanzalocale.prot@pec.interno.it 
  2. Per i provvedimenti  pervenuti  al  Ministero  dell'interno,  il
contributo erariale decennale e' attributo: 
    nel medesimo anno di presentazione della  domanda,  nel  caso  di
richieste pervenute al Ministero dell'interno nel mese di gennaio, da
fusioni costituite e decorrenti nello stesso anno della presentazione
della medesima domanda; 
    dall'anno successivo alla presentazione della domanda,  nel  caso
di richieste pervenute al Ministero dell'interno  successivamente  al
mese di gennaio, da fusioni costituite e decorrenti nello stesso anno
della presentazione della medesima domanda; 
    dall'anno di decorrenza della  fusione,  nel  caso  di  richieste
pervenute al Ministero dell'interno in qualsiasi mese  dell'anno,  da
fusione  costituita  nello  stesso  anno  della  presentazione  della
medesima domanda, ma decorrenti dall'anno successivo o seguenti.