(Allegato-Relazione)
 
      Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Crotone 
 
                  - Organo Esecutivo di Sicurezza - 
 
  Prot. nr. 91/2018/Segr. Sic./R                       12 marzo 2018 
 
                          All'Onorevole Signor Ministro dell'Interno 
                            Piazza del Viminale n. 1 
 
                                                                 ROMA 
 
  OGGETTO: Comune di Strongoli (KR) - Commissione d'indagine ex  art.
1 comma 3 della Legge 7 agosto 1992 n. 356. 
 
  Con  decreto  OMISSIS  il  Ministro  dell'Interno  ha  delegato  lo
scrivente  Prefetto  ad  esercitare  i  poteri  di   accesso   e   di
accertamento nei confronti del Comune di Strongoli (KR). 
  Con atto OMISSIS, e' stata, pertanto, nominata  la  Commissione  di
accesso e di accertamento per  la  necessita'  di  effettuare  mirati
approfondimenti atti  a  verificare  la  sussistenza  degli  elementi
integranti la fattispecie dissolutoria attinente al condizionamento o
alla infiltrazione della criminalita' organizzata. La Commissione  si
e' insediata in pari data. 
  Tutto  quanto  sopra  a  seguito  di   un'operazione   di   polizia
giudiziaria   denominata   "STIGE",   coordinata   dalla    Direzione
Distrettuale Antimafia di Catanzaro ed eseguita il 9 gennaio 2018 dai
Carabinieri del ROS e del Comando  Provinciale  di  Crotone,  che  ha
portato all'arresto di 169 persone, nonche' al sequestro di beni  per
oltre 50 milioni di euro. 
  Nell'operazione sono stati coinvolti diversi amministratori locali,
attinti da ordinanza di custodia cautelare in carcere e,  per  quanto
riguarda, in particolare,  OMISSIS:  OMISSIS,  OMISSIS  e  OMISSIS  e
OMISSIS. 
  Lo scrivente Prefetto - come per gli altri OMISSIS interessati  dal
provvedimento cautelare ed  appartenenti  agli  altri  OMISSIS  -  ha
dichiarato la sussistenza di una causa di sospensione di diritto  nei
confronti OMISSIS ex art. 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012
n. 235. 
  A seguito, poi,  OMISSIS,  si  e'  appalesata  l'impossibilita'  di
funzionamento degli  Organi  (Sindaco  e  Giunta)  e,  pertanto,  con
decreto del 12 gennaio 2018, e' stato  nominato  un  commissario,  ai
sensi dell'art. 19 del Regio Decreto 3 marzo 1934 n. 383, per reggere
temporaneamente l'amministrazione con i poteri di Sindaco e Giunta. 
  Il Commissario si e' insediato nella stessa giornata. 
  Atteso che, da giorno 10 a giorno 12 gennaio, si sono  poi  dimessi
tutti OMISSIS, compreso OMISSIS e non e'  risultata  percorribile  la
procedura finalizzata all'eventuale  surroga,  e'  stata  avviata  la
procedura di cui al combinato disposto dell'art. 141 c. 1 lett. b) n.
4. TUEL e dell'art. 38 comma 4 del medesimo TUEL ed e' stato nominato
un Commissario prefettizio presso lo stesso Comune, con i  poteri  di
Sindaco, Giunta  e  Consiglio  comunale,  cessando  di  efficacia  il
pregresso decreto del 12.01.2018, citato in premessa. Con Decreto del
Presidente  della  Repubblica  del  12  febbraio  2018  il  Consiglio
Comunale di Strongoli e' stato sciolto ai sensi dell'art. 141 comma 1
lett. b) n. 4. 
  La  Commissione  d'accesso  ha  depositato  la  propria   relazione
OMISSIS. 
 
  Premessa 
 
  Dopo brevi cenni di carattere storico/geografico sul Comune -  che,
secondo l'ultimo censimento, conta 6.486 abitanti  -  la  Commissione
d'accesso illustra, in via preliminare, le ragioni dell'accesso, gia'
sopra accennate nel corpo della presente relazione. 
  Nello specifico, si rammenta che  il  9  gennaio  2018  sono  stati
tratti in arresto: OMISSIS, tutti in applicazione  dell'ordinanza  di
custodia cautelare in carcere ex art. 292 c.p.p. emessa  dal  Giudice
per le indagini preliminari del Tribunale di  Catanzaro  in  data  28
dicembre 2017 in relazione al OMISSIS. 
 
  Situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica nel territorio di
Strongoli 
 
    La OMISSIS offre un quadro descrittivo preliminare afferente alla
presenza della criminalita' organizzata sul territorio di Strongoli. 
    La presenza, in quel territorio, dell'organizzazione  mafiosa  di
"'ndrangheta", capillarmente radicata sul medesimo  ed  in  grado  di
condizionare la realta' sociale ed  economica,  costituisce  un  dato
accertato  nelle  sentenze  emesse  negli  ultimi  anni  dalla  Corte
d'Appello e dalla Corte di Assise di Catanzaro. 
    La capacita' di condizionamento del contesto sociale appare molto
elevata, a causa del clima  di  omerta'  imposto  dall'organizzazione
criminale e dell'elevatissima capacita'  di  infiltrazione  nei  vari
settori della societa' civile. 
    Dal  punto  di  vista  dell'assetto  territoriale,  la  cosca  di
Strongoli risulta inserita  e  sottordinata  rispetto  alla  OMISSIS,
retta dalla famiglia OMISSIS. L'articolazione della  citata  OMISSIS,
che vede nella sua sfera le 'ndrine di OMISSIS e di  OMISSIS,  rimane
una delle piu' forti e temibili nel panorama provinciale crotonese. 
    La OMISSIS evidenzia che mai e' stata  messa  in  discussione  la
OMISSIS, nonostante OMISSIS. 
    Invero, OMISSIS non ha minato in alcun modo il  suo  ruolo  e  la
gestione della cosca, effettuata tramite OMISSIS ai quali era  solito
impartire le direttive OMISSIS. 
    OMISSIS,  OMISSIS,  ha  mostrato  di   rivendicare   sempre   con
determinazione    un'autorita'    sul     territorio     strongolese,
riconosciutagli tra l'altro OMISSIS. 
 
  L'Amministrazione Comunale 
 
    Preliminarmente,  la  Commissione  d'accesso  si  sofferma  sugli
Amministratori del Comune di Strangoli: l'Amministrazione comunale in
carica prima del commissariamento attuale e' stata eletta  a  seguito
di elezioni effettuate nei giorni 26 e 27 maggio 2013. 
    I candidati Sindaci erano tre OMISSIS. 
  L'esito delle urne, a seguito del quale  e'  OMISSIS  e'  stato  il
seguente: 
  OMISSIS 
  OMISSIS 
 
  La Giunta  e'  entrata  in  carica  il  6  giugno  2013  e  non  e'
intervenuta alcuna  modifica  fino  alle  dimissioni  presentate  nel
gennaio 2018, OMISSIS. 
 
  OMISSIS 
  In data 09.01.2018 e' stato, OMISSIS nell'ambito dell'operazione di
polizia  denominata   STIGE,   condotta   dal   Comando   Provinciale
Carabinieri  di  Crotone  unitamente  al   Raggruppamento   Operativo
Speciale  Carabinieri  e  coordinata  dalla  Direzione   Distrettuale
Antimafia di Catanzaro OMISSIS poiche' OMISSIS. 
  Si legge OMISSIS: "OMISSIS". 
  Anche  OMISSIS,  OMISSIS,  ha  rassegnato  formalmente  le  proprie
dimissioni dalla carica, tramite telegramma indirizzato al Segretario
Comunale del comune di Strongoli. 
 
  Del disciolto Consiglio Comunale OMISSIS: 
  OMISSIS 
  In data OMISSIS, a Strongoli, l'autovettura privata in uso  OMISSIS
veniva   data   alle   fiamme.   Su   tale   episodio   si   tornera'
successivamente. Si soggiunge che OMISSIS e'  OMISSIS  di  OMISSIS  e
OMISSIS di OMISSIS". OMISSIS, tra l'altro, era  OMISSIS  di  OMISSIS,
assassinato OMISSIS OMISSIS nella  OMISSIS  OMISSIS  fazione  opposta
capeggiata da OMISSIS (della quale faceva parte OMISSIS) OMISSIS; 
  OMISSIS 
  OMISSIS 
  OMISSIS OMISSIS 
 
  La Giunta Municipale OMISSIS: 
  OMISSIS 
  OMISSIS 
  OMISSIS 
  OMISSIS 
 
  Oltre a quanto emerso nell'ambito della citata operazione STIGE a 
  carico del OMISSIS e del OMISSIS, per quanto concerne  OMISSIS,  si
evidenzia che OMISSIS sussistono OMISSIS. Al riguardo OMISSIS. 
 
  Inoltre, risulta OMISSIS, OMISSIS, anche OMISSIS.  Il  prefetto  e'
OMISSIS.  Nell'attivita'  d'indagine  OMISSIS  poi  confluita   nella
OMISSIS  denominata  "STIGE",  e'  stato  OMISSIS.  Pende,   inoltre,
OMISSIS. 
 
  Relativamente  al  OMISSIS,  OMISSIS,  nell'ambito  dell'operazione
STIGE, risultano OMISSIS. 
 
  In data OMISSIS e' stato OMISSIS STIGE, coordinata dalla  Direzione
Distrettuale Antimafia di Catanzaro (OMISSIS) poiche' OMISSIS. 
 
  Pende OMISSIS. 
  OMISSIS risulta OMISSIS. Per meglio comprendere OMISSIS si riassume
quanto segue: OMISSIS. 
  In particolare, come  si  OMISSIS,  il  OMISSIS  ha  mantenuto  una
condotta integrante OMISSIS. Le risultanze  investigative  e  OMISSIS
sono state OMISSIS. 
  In ordine OMISSIS, OMISSIS, la Commissione d'accesso rileva che  in
data OMISSIS e' stato OMISSIS nell'ambito dell'operazione di  polizia
denominata STIGE, poiche' ritenuto responsabile OMISSIS.  Inoltre,  a
suo carico, risulta OMISSIS.  OMISSIS.  Lo  stesso  risulta  OMISSIS.
OMISSIS e' infatti OMISSIS, OMISSIS di vicende giudiziarie anche  per
associazione mafiosa e, anch'essa,  recentemente  tratta  in  arresto
nell'ambito dell'operazione STIGE OMISSIS. 
  Le attivita' 
 
  Come fatto presente nell'apposito paragrafo sulla situazione  della
sicurezza pubblica, la Commissione d'accesso  rileva  l'interesse  da
parte OMISSIS per i lavori e gli appalti da eseguirsi nel  territorio
OMISSIS, interesse che risulta "palpabile" fin OMISSIS. 
  Sotto il profilo della particolare significativita' che delinea  la
figura OMISSIS, la Relazione d'accesso riporta  OMISSIS  tra  OMISSIS
(la OMISSIS e' una delle  consorterie  criminali  piu'  radicate  nel
territorio crotonese), OMISSIS ed  OMISSIS,  circa  la  "gestione"  o
meglio il "controllo mafioso" su OMISSIS. 
  Solo a titolo esemplificativo, in estrema sintesi, si evidenzia che
la Commissione d'accesso rappresenta che durante  OMISSIS  e'  emersa
"l'ingerenza" di OMISSIS nel territorio di Strongoli, ove OMISSIS. 
  Tale circostanza suscito' OMISSIS una forte disapprovazione, che il
medesimo OMISSIS espresse senza OMISSIS, chiedendo OMISSIS. 
  Sempre in via esemplificativa, si  riporta  un  passo  OMISSIS  che
attesta che OMISSIS si era lamentato:  in  particolare,  OMISSIS  del
fatto che tale OMISSIS, in qualita' di esponente apicale della locale
di Ciro', si stesse interessando ai lavori di OMISSIS in Strongoli ad
opera di OMISSIS, adducendo, di contro, OMISSIS  in  quanto  OMISSIS.
Esterno'   il   suo   OMISSIS,   OMISSIS   riconoscendo   l'autonomia
territoriale della cosca,  fedele  alleata  dei  cirotani,  tanto  da
presentarsi quale OMISSIS, redargui' OMISSIS. 
  Osservato  quanto  sopra  sulla  capacita'  pervasiva  OMISSIS  sul
OMISSIS, secondo quanto  emerge  OMISSIS,  se  in  un  primo  momento
OMISSIS cerco' di OMISSIS, lo stesso fini' poi per OMISSIS. 
  La Commissione sottolinea che  l'infiltrazione  degli  appartenenti
OMISSIS in seno al contesto amministrativo e politico locale  risalta
ancor  piu'   dal   dominio   esercitato   (OMISSIS)   sulle   scelte
dell'Amministrazione (procedura prodromica alla redazione  del  piano
spiagge, autorizzazioni all'occupazione del suolo pubblico, lavori di
riqualificazione del centro storico) e OMISSIS. 
  La Commissione non ha soltanto OMISSIS per l'esame  ispettivo;  ma,
OMISSIS, ha ottenuto OMISSIS. 
  La  documentata  attivita'  di  accertamento   giudiziario,   unita
all'emersione  di  una  rilevante  serie  di  atti  di  indirizzo   e
gestionali nell'espletamento dell'attivita' di indagine, evidenzia la
compromissione     del     buon     andamento     o     imparzialita'
dell'amministrazione, a motivo  di  deviazioni  nella  conduzione  di
settori cruciali nella gestione del Comune, come sono quelli relativi
alla gestione di fondi  destinati  al  settore  degli  appalti,  agli
impegni di spesa, alle  spese  di  economato,  contributi  a  persone
fisiche, mancata riscossione dei tributi. OMISSIS. 
 
  In particolare, la Commissione d'accesso ha rilevato che OMISSIS si
era dichiarata, OMISSIS, a favore della legalita': ne dovevano essere
testimonianza  l'approvazione  del   piano   di   prevenzione   della
corruzione per il triennio 2014-2016,  OMISSIS  ed  una  missiva,  in
materia di antimafia, con  allegata  una  circolare  prefettizia  per
l'attuazione della  normativa  antimafia,  a  mezzo  della  quale  si
invitavano i responsabili di settore ad adempiere dettagliatamente  a
tutte le prescrizioni e ai dettami contenuti nella medesima  e  nelle
disposizioni normative richiamate nella stessa. OMISSIS. 
 
  La Commissione d'accesso ha altresi' osservato che  OMISSIS  inizia
ad assumere rilievo, per cio' che piu' in questa sede  interessa,  da
un OMISSIS, rappresentato dall'incendio doloso dell'auto OMISSIS. 
  Quell'attentato incendiario registro' OMISSIS: OMISSIS 
  Ci sono OMISSIS. 
  Il fatto che il danneggiamento fosse OMISSIS. 
  Il OMISSIS OMISSIS  all'indomani  dell'incendio  OMISSIS  contatto'
OMISSIS e, dimostrandosi evidentemente  "consapevole"  di  chi  fosse
stato ad aver agito, invito' OMISSIS a non reagire e  a  non  cercare
vendetta. OMISSIS, nel corso del dialogo, prospetto'  che  per  certi
aspetti l'atto OMISSIS lo avrebbe fatto  apparire  agli  occhi  della
gente e soprattutto delle forze dell'ordine come non coinvolto  negli
affari  illeciti  della  OMISSIS.  Il  OMISSIS  fece  capire  al  suo
interlocutore che in effetti, sotto tale ottica, riteneva  di  averne
ricavato infine un vantaggio. OMISSIS. 
  E' indicativo che sempre OMISSIS, a distanza di poco tempo, OMISSIS
contatto', piu' volte, il OMISSIS affinche' lo stesso restasse  calmo
e non facesse qualche sciocchezza sebbene il  OMISSIS  avesse  sempre
risposto alle sue "raccomandazioni" rassicurandolo sul fatto che  non
avrebbe reagito. 
  Il OMISSIS, OMISSIS venne  sentito  OMISSIS  OMISSIS  in  relazione
all'atto incendiario subito OMISSIS ed in relazione ai suoi  rapporti
con OMISSIS. 
  Di quanto sopra OMISSIS notizio' OMISSIS e, verosimilmente, temendo
di essere intercettati, pur non parlando "apertamente" per  telefono,
il OMISSIS gli fece capire che aveva "saputo rispondere" alle domande
degli investigatori: esemplificativa  sul  punto,  una  dichiarazione
resa OMISSIS dal OMISSIS (OMISSIS). 
 
  Il risentimento da parte della famiglia del OMISSIS, nei  confronti
dell'amministrazione comunale del OMISSIS nasce quindi dal fatto  che
la stessa era ritenuta "responsabile" di non aver "voluto" OMISSIS. 
  Piu' precisamente,  la  Stazione  Carabinieri  di  Strongoli  aveva
accertato che  OMISSIS  era  destinatario  dell'OMISSIS  OMISSIS  per
l'occupazione di area demaniale OMISSIS, ma la suddetta  OMISSIS  era
valevole fino al OMISSIS, dopodiche' doveva  essere  ripristinato  lo
stato dei luoghi a cura e spese del richiedente.  La  stessa  OMISSIS
emessa dalla Sovrintendenza OMISSIS per l'installazione  del  OMISSIS
in questione era legata all'ordinanza  comunale  OMISSIS  e  pertanto
anch'essa valevole fino  al  OMISSIS;  pertanto,  non  essendo  stata
emessa una nuova OMISSIS che autorizzasse il prosieguo della suddetta
attivita', da parte OMISSIS, OMISSIS ponevano in sequestro preventivo
OMISSIS di OMISSIS deferendolo contestualmente OMISSIS: il  sequestro
veniva quindi convalidato dal G.i.p. presso il Tribunale di Crotone. 
 
  Il  OMISSIS,  a  seguito  di  detti  sequestri  ed  alle   continue
"richieste" pervenute OMISSIS e OMISSIS da  parte  dei  soggetti  che
avevano subito i sequestri in  questione  (tra  questi  OMISSIS),  si
svolse  presso  OMISSIS,  come  OMISSIS,   un   incontro   al   quale
parteciparono OMISSIS, gli  OMISSIS  e  OMISSIS;  la  discussione  si
incentro' sulla preparazione del nuovo "Piano  Spiaggia"  del  Comune
(OMISSIS). A detta riunione era presente anche  OMISSIS,  figlio  del
capo cosca OMISSIS, con OMISSIS; come emerge da OMISSIS, OMISSIS  non
sarebbe rimasto contento degli esiti dell'incontro istituzionale e lo
avrebbe fatto sapere ai OMISSIS. 
  Il OMISSIS,  i  componenti  della  famiglia  OMISSIS  (OMISSIS)  si
recarono al Comune per incontrare OMISSIS, adirati  a  tal  punto  da
volerlo aggredire fisicamente, 
  La strategia di  OMISSIS  si  riscontra  nel  OMISSIS  del  OMISSIS
intercorso tra OMISSIS e  OMISSIS,  colloquio  avvenuto  proprio  due
giorni dopo l'incontro sopra riferito e  concernente  la  discussione
sul c.d. "piano spiagge"; di ulteriore rilievo, nella  lettura  della
conversazione registrata, e' l'emersione  della  figura  di  OMISSIS,
OMISSIS, soggetto sin da subito nominato dal OMISSIS come deputato  a
"risolvere" la questione. (OMISSIS). 
  Scrive OMISSIS. 
  In tale contesto, il lento "avvicinamento" dei vertici  OMISSIS  ai
OMISSIS avviene anche per il tramite di  figure  che,  come  OMISSIS,
iniziano a porre in essere una serie di  comportamenti  volti  a  far
"dialogare" le due parti(OMISSIS). 
  OMISSIS indicato come OMISSIS, inviando,per OMISSIS,  comunicazioni
alla famiglia  OMISSIS,  organizzo'  addirittura  in  piu'  occasioni
incontri presso l'abitazione di un OMISSIS nonche' uomo di fiducia di
OMISSIS, tale OMISSIS pluripregiudicato, sorvegliato speciale di P.S.
con obbligo di soggiorno. 
  OMISSIS accompagno', in piu' occasioni,  personalmente  il  OMISSIS
dal predetto OMISSIS, al fine di concordare OMISSIS che interessavano
soprattutto OMISSIS quale proprio la redazione  e  la  creazione  del
piano spiaggia. Sara' sempre grazie al suo "contributo"  che  OMISSIS
"scendera' a patti" con OMISSIS cercando di far aggiudicare  le  gare
d'appalto alle ditte o OMISSIS riconducibili agli stessi OMISSIS. 
  In particolare, rimandando alla OMISSIS per gli altri  OMISSIS,  se
ne riporta uno in via esemplificativa, per far  comprendere  il  vero
rapporto intercorrente tra OMISSIS e OMISSIS. 
  OMISSIS 
  I due decidono quindi di rappresentare la  problematica  del  piano
spiaggia  al  OMISSIS(OMISSIS)  che  in  precedenza   aveva   chiesto
informazioni OMISSIS; inizialmente pero' OMISSIS riferisce a  OMISSIS
di avere timore ad  andare  alla  casa  del  soggetto  anche  perche'
oltretutto teme che li  possano  vedere  i  Carabinieri;  ma  OMISSIS
tuttavia  lo  rassicura  che   quando   sta   con   lui   puo'   star
tranquillo(OMISSIS). 
  Per cio' che concerne la  redazione  del  piano  spiagge,  si  puo'
quindi rilevare, in ultima analisi e da quanto sopra  riportato,  che
sebbene non sia stato ancora adottato, si e' registrata  l'emanazione
di tutta una serie di atti inerenti all'argomento che vanno nel senso
sopra indicato e gradito alla cosca. 
  Gli interessi economici del OMISSIS riguardano anche  altri  ambiti
come ad esempio le attivita' commerciali svolte dagli stessi  OMISSIS
nel territorio di Strangoli (OMISSIS). 
  La OMISSIS fa emergere  ancora  una  volta  la  figura  OMISSIS  al
servizio degli interessi della OMISSIS. E' infatti lo stesso  OMISSIS
che in uno sfogo OMISSIS, in risposta  a  quanto  "contestatogli"  da
OMISSIS afferma di averli favoriti piu' volte, come  nel  caso  della
OMISSIS in suo favore (che addirittura viene considerata al contrario
dalla consorteria un atto dovuto) al fine di fargli ottenere da parte
dei competenti OMISSIS le OMISSIS per il mantenimento di OMISSIS. Per
quel che concerne OMISSIS, questi, infatti, per eludere la  normativa
antimafia e per paura di non ottenere il  rilascio  dell'OMISSIS  che
gli  consentisse  di  OMISSIS  presso  il  OMISSIS,   "fittiziamente"
OMISSIS, OMISSIS. 
  Dall'attivita' OMISSIS, ed in particolare da un OMISSIS a carico di
OMISSIS, pero' e' proprio OMISSIS che fa capire  che  OMISSIS,  cosi'
come OMISSIS, ha spostato la residenza anagrafica in quanto  entrambi
risultavano insieme ad un soggetto  OMISSIS  e,  pertanto,  avrebbero
potuto non ottenere OMISSIS. 
  Di qui l'intervento di OMISSIS il quale, pur di favorire OMISSIS  e
pertanto fargli ottenere il rinnovo dell'autorizzazione  ad  OMISSIS,
ha dichiarato, OMISSIS (OMISSIS), che il medesimo  era  residente  in
OMISSIS (OMISSIS)  in  OMISSIS;  cio',  nonostante  che  il  predetto
OMISSIS di fatto continuasse OMISSIS, unitamente alla OMISSIS, presso
OMISSIS. 
  Il OMISSIS, il OMISSIS rilascio'  OMISSIS  di  OMISSIS,  che  aveva
avanzato richiesta per OMISSIS OMISSIS. L'OMISSIS veniva OMISSIS  con
inizio il OMISSIS e termine il OMISSIS, con rinnovo  automatico  "per
un altro anno cosi' come  successivamente  a  ogni  scadenza,  previa
presentazione del versamento di pagamento del canone annuo aggiornato
secondo i parametri ISTAT, e fatta salva la possibilita' di  OMISSIS,
fino all'OMISSIS". 
 
  Da ultimo, si evidenzia che OMISSIS si e' altresi' adoperato con il
OMISSIS per agevolare l'assunzione di tale OMISSIS, detto  "OMISSIS",
OMISSIS, pregiudicato, affiliato alla cosca  OMISSIS  e  OMISSIS  del
OMISSIS. La Commissione d'accesso (OMISSIS) riporta  OMISSIS  tra  il
OMISSIS e il OMISSIS  nel  cui  contesto  emerge  che  OMISSIS  aveva
chiesto a OMISSIS di riferire al OMISSIS che lo  avrebbe  dovuto  far
assumere con regolare contratto; a tale  richiesta,  il  OMISSIS  gli
aveva evidenziato che  quella  richiesta  l'avrebbe  rappresentata  a
OMISSIS, in quanto OMISSIS era il solo a poter fare qualcosa.  E,  in
effetti  -  rappresenta  la  Commissione  -  della  richiesta   sara'
interessato il OMISSIS (OMISSIS). 
  Pertanto, il OMISSIS, quindi, nella sua veste  di  OMISSIS,  ha  di
fatto assecondato le richieste degli esponenti del sodalizio mafioso,
provvedendo, nella sua qualita', anziche' a denunciare  le  pressioni
subite dagli accoscati, a scendere a patti con la stessa consorteria,
fornendo cosi' un determinante e consapevole contributo alla concreta
realizzazione degli interessi economici della cosca  sul  territorio,
asservendo a tali fini OMISSIS. 
  Rileva  la  Commissione   d'accesso   che   il   settore   OMISSIS,
contraddistinto da uno scenario  di  grave  carenza  di  OMISSIS,  ha
contribuito a determinare quella soggezione e pericolosa  contiguita'
di alcuni OMISSIS nonche' OMISSIS ad esponenti di spicco della locale
cosca. (OMISSIS). 
  La  OMISSIS,  sulla  base  degli  elementi   investigativi   emersi
dall'ordinanza di custodia cautelare riferita all'Operazione "STIGE",
ha rilevato una serie di atti  procedimentali  che  concorrono  quali
elementi rilevanti e concreti, a lasciar presumere, che  in  sede  di
appalti di lavori, l'OMISSIS, in fase  di  esecuzione  degli  appalti
aggiudicati presso la SUA della Provincia, pur dinanzi ad evidenti ed
individuate fattispecie di gravi violazioni di legge  e  di  obblighi
contrattuali da parte della ditta aggiudicataria (si  fa  riferimento
in particolare alla vicenda della OMISSIS) non abbia mai proceduto  a
denunciarne i fatti alle competenti autorita' sia in sede civile  che
penale, ne' a procedere conseguentemente alla risoluzione  ope  legis
del contratto per gravi inadempienze contrattuali. (OMISSIS). 
  Si evince, da quanto contenuto nell'ordinanza di custodia cautelare
e OMISSIS che la Commissione d'accesso  OMISSIS,  la  sussistenza  di
gravi violazioni contrattuali  e  irregolarita'  in  dispregio  delle
norme sulla trasparenza, efficienza e utilita' economica per  l'ente,
posti in essere  dall'amministrazione  comunale  scientemente  o  per
colpevole negligenza nell'assunzione dei  relativi  atti  gestionali.
(OMISSIS). 
  La Commissione fa anche riferimento  a  tutta  una  serie  di  atti
procedimentali al fine  di  far  appaltare  lavori  a  "OMISSIS"  e/o
indicate dalla cosca e  dai  suoi  fiancheggiatori  e/o  provvedendo,
attraverso  atti  amministrativi  e  contabili,  quali  OMISSIS,   da
assegnare a OMISSIS, delle somme di denaro destinate "apparentemente"
a ditte che svolgono dei servizi per  l'Amministrazione  comunale  di
Strongoli, come nel caso OMISSIS, a favore  della  quale  OMISSIS  ha
compulsato i competenti OMISSIS per far procedere al pagamento  della
predetta somma a membri della OMISSIS. 
  In proposito, la Commissione d'accesso rileva che  il  OMISSIS,  il
OMISSIS comunico' a OMISSIS (OMISSIS) che gli aveva fatto  "OMISSIS",
anche se in effetti i soldi che erano a lui destinati se li era presi
il OMISSIS; dunque lo invitava OMISSIS per parlarne di persona. 
  In OMISSIS, si  evince  che  OMISSIS  racconto'  a  OMISSIS  quanto
accaduto e cioe' che aveva fatto firmare "quella  cosa"  di  3.000,00
euro al OMISSIS (ovvero un mandato di pagamento in favore OMISSIS) da
destinarsi in realta' a OMISSIS. Tuttavia  OMISSIS  aveva  saputo  da
OMISSIS  che  invece  si  era  presentato  OMISSIS  detto  "OMISSIS",
OMISSIS, il quale si  era  preso  meta'  somma  e  l'altra  se  l'era
"tenuta"  il  OMISSIS.  Quindi  si  sarebbe   presentato   il   reale
destinatario (ovvero OMISSIS, OMISSIS del capo cosca) dal OMISSIS che
tuttavia gli riferi' che i soldi li aveva gia' consegnati al OMISSIS. 
  A riscontro della detta captazione, in data OMISSIS  (proprio  dopo
pochi giorni la data del OMISSIS) il OMISSIS, con OMISSIS determinava
di liquidare due fatture OMISSIS. 
  Dagli atti acquisiti dalla Commissione  d'accesso  emerge  che,  in
effetti, il OMISSIS aveva stipulato in data OMISSIS  un  OMISSIS  con
OMISSIS. 
  Una diversa vicenda che consente di apprezzare i collegamenti ed i 
  rapporti descritti riguarda OMISSIS, con sede in  OMISSIS,  che  si
occupa di OMISSIS. Il titolare e' OMISSIS. 
  Da OMISSIS si comprende come anche relativamente a tale appalto  vi
sia stata la destinazione di somme di danaro ai membri della OMISSIS.
OMISSIS sono OMISSIS riportati nella relazione  d'accesso  (Relazione
OMISSIS.). In particolare, OMISSIS viene OMISSIS  tra  il  OMISSIS  e
OMISSIS, OMISSIS del OMISSIS. OMISSIS comunica  all'OMISSIS  del  suo
OMISSIS avuto con tale "OMISSIS" al quale ha rappresentato che non si
deve prendere alcuna somma di denaro, cosa che al soggetto invece non
e' piaciuta. OMISSIS quindi, rivolgendosi a OMISSIS, gli comunica che
tutti i soldi se li deve prendere lui. A sua volta OMISSIS  riferisce
di aver riferito a OMISSIS le stesse cose ed avergli  anche  aggiunto
"vedi che ti ammacco la testa!" 
 
  Altra vicenda segnalata OMISSIS riguarda OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS
anche OMISSIS, OMISSIS. 
  OMISSIS, OMISSIS, atteso che  con  l'approssimarsi  della  stagione
balneare 2014 era necessario  provvedere  alla  pulizia  dell'arenile
demaniale, stanziava la somma di OMISSIS euro;  OMISSIS  affidava  il
servizio di OMISSIS all'OMISSIS e con OMISSIS disponeva di  liquidare
l'importo di euro OMISSIS all'OMISSIS  in  questione.  Con  ulteriore
OMISSIS il predetto OMISSIS affidava il servizio di OMISSIS  riferito
alle  OMISSIS  all'OMISSIS  e  con  OMISSIS  disponeva  di  liquidare
l'importo di euro OMISSIS all'OMISSIS. 
  Secondo quanto  fatto  presente,  al  riguardo,  dalla  Commissione
d'accesso, attraverso uno OMISSIS, il  OMISSIS,  lo  stesso  OMISSIS,
parlando con OMISSIS, discute circa le indebite richieste di somme di
danaro avanzate dalla OMISSIS. (OMISSIS).  Durante  OMISSIS  emergono
OMISSIS in cui  OMISSIS  chiede  all'imprenditore  come  si  stessero
comportando  (riferendosi  alla  famiglia  OMISSIS),  e  OMISSIS  gli
risponde "sempre in quel modo"; OMISSIS quindi gli chiede se "gli  ha
fatto provare  qualcosa"  (inteso  se  gli  ha  gia'  consegnato  del
denaro), ma OMISSIS dice  "ancora  no"  aggiungendo  che  gli  stanno
andando  "appresso  appresso".  OMISSIS  quindi  gli  "consiglia"  di
"fargli provare qualcosa altrimenti non se li caccia piu'" e  OMISSIS
fa presente che ha gia' riferito che gli dara' i soldi non appena  li
avra' a sua volta; l'OMISSIS aggiunge che  tutti  vogliono  tutto  ed
asserisce che li chiamera' tutti e tre altrimenti se inizia  a  darli
solo ad uno poi rimangono gli altri (OMISSIS). 
  La Commissione riporta  anche  OMISSIS  che  evidenzia  come  fosse
notorio tale comportamento da parte OMISSIS (OMISSIS) OMISSIS. 
  La Commissione rileva che dalle OMISSIS emerge sempre, quale figura
deputata ai contatti e alla mediazione  tra  OMISSIS  e  OMISSIS,  il
OMISSIS. 
 
  Secondo quanto fatto presente OMISSIS, inoltre, nel Comune e' stata
rilevata una cattiva gestione della cosa pubblica; indicativa di tale
situazione, e' la gestione dei lavori pubblici di  somma  urgenza  di
cui all'art. 191, comma 3 del TUEL, con verbale di somma  urgenza  da
redigere ai sensi dell'art. 175 del D.P.R. n. 207/2012. Si evidenzia,
in proposito, come il Comune di Strongoli anche  in  tale  richiamata
fattispecie, abbia violato i suesposti principi di salvaguardia e  di
equilibrio  di  bilancio,  previsti  per  le  ipotesi  di  interventi
contingibili e urgenti, limitando inoltre il principio di rotazione e
trasparenza nella scelta dell'impresa affidataria.  OMISSIS  eseguiti
dalla ditta OMISSIS, per una somma pari a OMISSIS. 
  Sul piano giuridico-formale, la OMISSIS fa rilevare  che  i  lavori
sono stati in piu' casi ordinati con verbale  di  somma  urgenza  non
contenente una esaustiva perizia estimativa dalla  quale  si  possano
ricavare i  criteri  seguiti  per  una  valutazione  oggettiva  sulla
congruita' dei prezzi ivi indicati per inesistenza con riferimento ai
servizi di interesse di prezziari ufficiali di riferimento, come  nel
caso di specie. Ne' risulta da valida documentazione richiamata nella
determina adottata dal OMISSIS  e  dal  presupposto  verbale  che  il
medesimo, al di la' dell'apposizione  di  clausole  di  stile,  abbia
effettivamente svolto a riguardo le necessarie verifiche di  mercato.
(OMISSIS). 
  Anche in tal caso, la scelta dell'affidatario diretto dei lavori e'
avvenuta in violazione del  prescritto  principio  di  rotazione.  Va
evidenziato, infatti, per tale ultimo aspetto che pur avendo  OMISSIS
provveduto  a  stilare  un  elenco  dei   fornitori   fiduciari   per
l'esecuzione dei lavori sotto soglia nel 2011, non si  e'  provveduto
conseguentemente, nei modi di legge, a  regolamentare  i  criteri  di
scelta  per  la  pratica  attuazione  del  su  citato  principio   di
rotazione. 
  Inoltre i lavori di somma urgenza sono stati  realizzati  senza  il
contestuale visto di regolarita' contabile ai fini  dell'attestazione
della copertura di spesa come disposto dall'art. 153,  comma  5,  del
TUEL. (OMISSIS). 
 
  Per cio' che concerne  il  servizio  di  refezione  scolastica,  la
OMISSIS  fa  rilevare  che,  dall'esame  degli  atti  deliberativi  e
gestionali relativi all'affidamento di quel servizio, per il  periodo
ricompreso dal OMISSIS al OMISSIS, sono stati riscontrati concordanti
elementi che, anche alla luce degli atti di OMISSIS,  fanno  ritenere
che in concreto l'OMISSIS abbia voluto condizionare le  procedure  di
gara a vantaggio della OMISSIS (OMISSIS).  Nello  specifico  risulta,
infatti, che l'OMISSIS abbia di  fatto  reiterato  ed  esasperato  il
ricorso  all'istituto  della  proroga  in  sede   di   aggiudicazione
dell'appalto;  ed  invero,  per  il  contratto  di  appalto  OMISSIS,
l'OMISSIS, fino alla scadenza del  contratto  in  essere  e'  rimasta
inerte, impiegando per l'aggiudicazione provvisoria  a  favore  della
OMISSIS un  arco  temporale  di  circa  OMISSIS  dalla  scadenza  del
precedente   appalto,   e   di   altri    OMISSIS    nel    passaggio
dall'aggiudicazione  provvisoria  a  quella  definitiva:   nel   caso
trattato le proroghe non appaiono essere uno strumento di transizione
per qualche mese di ritardo determinato da  fatti  imprevedibili,  ma
una sorta di «ammortizzatore» di problematiche non solo organizzative
del  OMISSIS,   ma   anche   funzionali   alla   inamovibilita'   del
concessionario  del   servizio.   (OMISSIS).   Dietro   la   rilevata
disorganizzazione del Comune, alla luce dei fatti emersi nel  OMISSIS
si desume la volonta' dell'OMISSIS di garantire  senza  soluzione  di
continuita'  l'erogazione  del   servizio   di   OMISSIS   a   favore
dell'impresa    OMISSIS.    Ad    ulteriore    elemento    indiziario
dell'atteggiamento di favore dell' OMISSIS nei confronti dell'OMISSIS
in parola, si fa rilevare  che  l'appalto  di  che  trattasi  per  le
annualita' OMISSIS, espletato  mediante  procedura  aperta  ai  sensi
dell'art. 55, comma 5,  del  D.lgs.  n.  163/2006,  con  il  criterio
dell'aggiudicazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa,  e'
stato aggiudicato con un ribasso dello OMISSIS e cioe' per un importo
di euro OMISSIS rispetto ad un importo posto a base di gara  di  euro
OMISSIS  per  ogni  singolo  pasto.  Tale  rilievo  indiziario  unito
all'esito della procedura di gara che ha visto la  partecipazione  di
un OMISSIS e precisamente della OMISSIS fa concretamente presumere la
posizione dominante,  anzi  esclusiva,  che  tale  impresa  rivestiva
nell'ambito degli appalti rientranti nel proprio oggetto sociale  che
OMISSIS intendeva garantire.  Inoltre,  il  rapporto  di  contiguita'
compiacente dell'OMISSIS nei confronti della ditta OMISSIS risulta in
maniera evidente,  oltre  che  per  quanto  evidenziato  in  sede  di
procedure di affidamento, anche e soprattutto per i gravi e rilevanti
comportamenti illegittimi posti in essere in dispregio delle clausole
contrattuali sottoscritte in fase di  esecuzione  del  contratto  dal
OMISSIS.  Infatti  la  OMISSIS  ha  potuto  verificare,   nel   corso
dell'attivita' di  indagine,  che  per  l'OMISSIS  "OMISSIS"  sia  il
OMISSIS, sia OMISSIS  hanno  piu'  volte  e  reiteratamente  prodotto
formali contestazioni nonche' restituzioni di  fatture  indebitamente
percepite dalla OMISSIS per "false documentazioni giustificative"  in
merito ai servizi  forniti  in  sede  di  appalto  del  contratto  di
OMISSIS. La OMISSIS ha, quindi,  nel  corso  delle  attivita'  svolte
nella fattispecie de qua, potuto verificare  che  tali  tentativi  di
"sovrafatturazione", lungi  dalla  caratteristica  dell'episodicita',
hanno mantenuto costantemente la natura aggravante della reiterazione
comportamentale  avendo  OMISSIS   piu'   volte   sovrafatturato   le
competenze rispetto alle  reali  prestazioni  rese  per  ottenere  un
indebito guadagno a danno dell'erario comunale. Nello  specifico,  la
rendicontazione  sui  OMISSIS,  basata  sull'esibizione  dei  OMISSIS
consegnati dagli OMISSIS,  oggetto  delle  contestazioni  piu'  volte
rappresentate dai OMISSIS  all'OMISSIS,  non  hanno  da  quest'ultimo
prodotto  osservazioni  o  controdeduzioni  scritte  a  conferma  dei
reiterati tentativi di raggiri perpetrati. Al di la' dei  profili  di
rilevanza penale e fiscale di tale comportamento fraudolento posto in
essere dal  OMISSIS  della  OMISSIS,  la  OMISSIS  fa  rilevare,  per
converso, l'atteggiamento compiacente o di soggezione dei  OMISSIS  e
OMISSIS dell'OMISSIS  di  Strongoli  che,  in  forza  delle  clausole
previste nel contratto speciale d'appalto avrebbero dovuto  procedere
alla risoluzione contrattuale  per  gravi  inadempienze  della  parte
aggiudicataria. (OMISSIS). La penetrazione nel settore degli  appalti
e dei servizi in genere da parte OMISSIS, e stata  cosi'  tentacolare
nell'ambito  dei  servizi  appaltati  all'esterno  dal  OMISSIS   che
financo, dall'OMISSIS OMISSIS al  OMISSIS  il  servizio  di  OMISSIS,
OMISSIS e' stato gestito OMISSIS dalla OMISSIS (oggi  il  OMISSIS  e'
OMISSIS). Peraltro si fa rilevare che durante la OMISSIS  la  OMISSIS
ha  operato  esclusivamente,  per  OMISSIS,  OMISSIS,  in  regime  di
prorogatio fuori da ogni norma e  criterio  di  legge.  La  posizione
monopolistica  della  OMISSIS  negli  OMISSIS  portano   a   ritenere
fondatamente, dall'incrocio degli elementi  emersi  OMISSIS  e  dalle
acquisizioni  documentali  effettuate  OMISSIS,  che  tale  posizione
dominante riscontrasse l'approvazione da  parte  anche  delle  locali
cosche presenti sul territorio. La contropartita che  OMISSIS  doveva
garantire consisteva in delle  dazioni  economiche  in  nero  nonche'
all'assunzione di OMISSIS con accoscati (Cosi' OMISSIS).  La  OMISSIS
riferendosi agli esiti degli accertamenti disposti con la OMISSIS, ne
ha  potuto  verificare  la  fondatezza  e   il   riscontro   concreto
considerato che all'interno della  OMISSIS  sono  state  assunte  due
unita'  di  personale,  di  cui  uno  OMISSIS,  pluripregiudicato  ed
affiliato  alla  cosca  Giglio.  Quest'ultimo   risulta   anche   nel
contingente di personale utilizzato dalla OMISSIS nell'appalto per il
servizio di OMISSIS, svolto dalla medesima dall'inizio della  OMISSIS
fino al OMISSIS. 
 
  Anche nelle gare relative al servizio di  OMISSIS,  deve  ritenersi
che la ditta OMISSIS abbia  ricevuto  il  medesimo  atteggiamento  di
favore da parte dell'OMISSIS come nel caso della proroga del servizio
(vedasi OMISSIS) (OMISSIS). 
  La OMISSIS fa rilevare, cosi' come gia' esposto  per  l'appalto  di
OMISSIS, le perplessita' in ordine alla posizione OMISSIS della ditta
OMISSIS - per la gran parte  di  gare  OMISSIS  -  nell'ambito  degli
appalti OMISSIS. 
  Tanto e' vero che la Stazione Unica Appaltante della  Provincia  di
Crotone nel verbale di gara OMISSIS, preso atto  del  bando  di  gara
relativo al servizio di OMISSIS, che  recita  testualmente:  "non  si
procede all'aggiudicazione in presenza di  una  sola  offerta  valida
(art. 55, comma 4 d.lgs. n. 163 del 2006), in tal caso l'offerta  non
verra' aperta" ha disposto di non  procedere  all'aperura  dell'unico
plico pervenuto (OMISSIS) ed ha dichiarato la  gara  stessa  deserta,
dopo che  l'altro  precedente  bando  di  gara,  pubblicato  in  data
OMISSIS, che prevedeva l'affidamento mediante procedura aperta, aveva
dato anch'esso esito negativo, in quanto la gara era stata dichiarata
deserta. 
  Per l'intero periodo  relativo  alle  suddette  procedure  di  gara
andate deserte, OMISSIS ha continuato  a  garantire  il  servizio  di
trasporto scolastico in regime di prorogatio come per il gia'  citato
servizio di appalto per OMISSIS. 
  La legittima esclusione disposta dalla citata SUA  di  Crotone,  in
conformita' alla espressa previsione del bando di  gara,  non  si  e'
potuta  applicare  anche  alle  precedenti  gare  che   hanno   visto
partecipare la OMISSIS in qualita' di OMISSIS  per  mancanza  di  una
espressa analoga previsione di bando;  anzi,  per  l'affidamento  del
servizio di che trattasi il OMISSIS, in  contrasto  al  principio  di
garanzia successivamente applicato dalla  SUA,  nella  determinazione
OMISSIS premette" ... la necessita' di prevedere che la predetta gara
dovra' essere valida anche in presenza di una sola offerta; ..." 
  Da quanto esposto la OMISSIS rileva la chiara volonta' dell'OMISSIS
di voler garantire la continuita'  delle  prestazioni  fornite  dalla
ditta sunnominata anche per quelle sopra soglia o attraverso  la  non
esclusione nel caso di unico partecipante economico al bando di  gara
ad evidenza pubblica o con il sistema dell'istituto della proroga  in
caso dichiarata deserta, sino all'affidamento diretto  dietro  invito
di piu' operatori economici tra i quali figurava sempre OMISSIS. 
  La OMISSIS, dice che "puo' dunque ritenersi che nel caso del comune
di Strongoli sia stato violato il  principio  di  libera  concorrenza
favorendo  situazioni  di  "consolidamento"  in  capo  alla  OMISSIS,
riducendo conseguentemente le possibilita' concrete di aggiudicazione
in capo ad altri concorrenti, come da orientamento  giurisprudenziale
amministrativo maggioritario". (OMISSIS). 
  Un ulteriore episodio che conferma l'influenza  determinante  della
cosca OMISSIS negli appalti nel territorio comunale di Strongoli, con
analoghe modalita' di imposizione di assunzioni a favore di accoscati
al  predetto  clan  nelle  medesime  OMISSIS,  si  segnala  l'OMISSIS
"OMISSIS", con sede OMISSIS, aggiudicataria per un importo di OMISSIS
euro dei lavori di "OMISSIS" (OMISSIS). 
  Dalla piu' volte citata ordinanza di  misura  cautelare  e'  emerso
infatti che OMISSIS, OMISSIS del capo cosca, ha fatto assumere, con i
metodi tipici dell'associazione criminale, OMISSIS  (ovvero  OMISSIS,
OMISSIS del OMISSIS) nella OMISSIS e la predetta famiglia OMISSIS  ha
imposto sempre alla OMISSIS il  noleggio  o  comunque  l'utilizzo  di
mezzi   d'opera,   quali   escavatori   per    i    lavori    oggetto
dell'aggiudicazione (cosi', OMISSIS). 
  Ulteriore elemento di  prossimita'  degli  OMISSIS  del  Comune  di
Strongoli  alle  richieste  di  esponenti  malavitosi  attraverso  la
realizzazione di interventi anche di semplice natura  manutentiva  si
ricavano anche da OMISSIS. 
  Ad esempio,  dalle  OMISSIS,  si  evince  infatti  che  OMISSIS  ha
richiesto al OMISSIS di sistemargli la strada che porta alla  propria
abitazione, nonche' per conto di OMISSIS, OMISSIS. 
  Gravi e reiterate  inerzie  dell'OMISSIS  vengono  segnalate  dalla
OMISSIS per cio' che afferisce ad un  bene  confiscato  e  che  hanno
determinato l'effettiva inutilizzabilita' del bene. 
  La OMISSIS da' atto della cronologia di una corrispondenza e di una
serie di  richiami  d'attenzione  rivolti  all'OMISSIS,  anche  dalla
Prefettura competente per territorio, al cui esito, dopo un lasso  di
tempo  oggettivamente  considerevole,  la  OMISSIS   stessa   afferma
"OMISSIS". (OMISSIS). 
  A tale ultima data, OMISSIS, compulsera'  l'Ente  con  una  lettera
indirizzata  al  OMISSIS  e  nella  quale   richiedera'   l'immediata
restituzione e voltura a suo nome, quale legittimo proprietario,  del
OMISSIS sito in OMISSIS ritenendolo erroneamente  sequestrato  e  non
costituente oggetto di confisca. 
  Peraltro, i fabbricati in argomento non risultano gravati da  mutui
o  garanzie  reali  vantabili  da  terzi,  ne'  soprattutto  i   beni
abbisognano  di   indispensabili   cospicui   prioritari   interventi
strutturali per un'utilizzazione conforme. 
  In via esemplificativa, arrivando a tempi recenti,  la  OMISSIS  ha
riferito che il OMISSIS, il OMISSIS ha comunicato che gli immobili in
argomento e trasferiti al Comune di  Strongoli  in  data  29.04.2003,
"risultano dalla data di  confisca  ad  oggi  inutilizzati".  In  tal
senso, il 04.10.2017, il Responsabile dell'Area Vigilanza Ing. Sergio
Tedesco ha comunicato che gli immobili in argomento e  trasferiti  al
Comune  di  Strongoli  in  data  29.04.2003,  atteso  il  sopralluogo
effettuato il 03.10.2017, "risultano dalla data di confisca  ad  oggi
inutilizzati". 
 
  Per quanto riguarda la  capacita'  di  riscossione  delle  entrate,
relativamente  ai  tributi  (IMU  e  TARI),  come  documentato  dalla
OMISSIS, va rilevato il  basso  tasso  di  riscossione  (circa  50%).
Particolarmente critica appare la movimentazione nell'anno  2017  dei
residui, laddove si conferma  il  basso  tasso  di  esigibilita'  (ad
esempio, per l'entrata IMU a fronte  di  €  991.476,95  previsti  per
l'anno  2017  sono  stati  incassati  €  OMISSIS,  con  una   mancata
riscossione  per  l'erario  comunale  pari  a  €  OMISSIS   con   una
percentuale di evasione del 68,77). 
  Dall'esame di tali  elenchi  e'  emerso  che  sono  particolarmente
numerosi i soggetti che risultano  morosi  e  quindi  debitori  verso
l'Ente con una percentuale di evasione, che la OMISSIS  ha  enucleato
in uno specchietto dettagliato. (OMISSIS). 
  E' bene precisare che a fronte di una cosi' elevata percentuale  di
evasione dei tributi, il  Comune  di  Strongoli  si  e'  limitato,  a
ridosso della  intervenenda  prescrizione,  ad  inviare  ai  medesimi
contribuenti, avviso  di  accertamento  relativamente  all'annualita'
piu' distante nel tempo, e decorsi i  60  giorni,  ha  provveduto  ad
inviare la relativa documentazione alla Societa' di  Riscossione  per
l'iscrizione a ruolo. 
  La OMISSIS ha indicato taluni di questi debitori che per  una  piu'
chiara interpretazione dell'intero contesto,  appartengono,  tra  gli
altri, alla categoria degli OMISSIS, dei OMISSIS e di OMISSIS. 
 
  Ulteriore manifestazione del disordine amministrativo si  evidenzia
anche dall'esame della documentazione contabile (giornale di cassa  -
OMISSIS) relativa al Servizio Economato del Comune di  Strongoli;  in
particolare, e' emerso che il menzionato Servizio (in vigenza  di  un
Regolamento economale  risalente  al  1996)  ha  provveduto  in  modo
anomalo alla concessione di  buoni  economali  (solo  oggi  e'  stato
adottato nuovo Regolamento). 
  Secondo  quanto  rilevato  dalla  OMISSIS,  numerosi   mandati   di
pagamento sono privi di giustificazione OMISSIS. 
 
  Gli OMISSIS non hanno assolto per la gestione anni OMISSIS  neanche
all'obbligo di predisporre un rendiconto della  propria  gestione  da
inviare alla propria OMISSIS, la quale alla fine di ogni anno avrebbe
dovuto provvedere ad inviare la rendicontazione degli economi che  si
sono succeduti nel corso dell'anno, alla Corte dei Conti. 
  L'erogazione delle predette elargizioni e'  avvenuta  in  dispregio
dell'osservanza dei vincolanti principi di trasparenza, efficienza  e
copertura  della  spesa  e  senza  il  rispetto   dei   principi   di
contabilita' previsti dalle norme  succitate  come  si  ricava  dagli
allegati ordinativi. (OMISSIS). 
 
  Conclusioni 
 
  Dalla OMISSIS della OMISSIS, alla quale, OMISSIS, emerge un  quadro
indiziario sintomatico di chiaro condizionamento da parte della cosca
OMISSIS  nei  riguardi  del  Comune.  Nell'Ente,  e'  stata  appunto,
condizionata la  regolarita'  gestionale  degli  atti  amministrativi
comunali e la  libera  determinazione  degli  Organi  elettivi  e  di
rappresentanza, "OMISSIS."(OMISSIS). 
  E' stata  infatti  verificata  la  sussistenza  di  condizionamenti
malavitosi perpetrati con una strategia di avvicinamento - anche  con
minacce e con intimidazioni - degli OMISSIS e dei OMISSIS,  cosi'  da
inquinare la vita amministrativa del Comune di Strongoli. 
  Ed e' proprio tale elemento del "condizionamento" che si delinea in
tutta nettezza e virulenza  nella  vicenda  afferente  al  Comune  di
Strongoli:  come  noto,  oltre  all'ipotesi  del  "collegamento",  di
politici e dipendenti locali con la criminalita' organizzata,  l'art.
143 del TUEL prevede il parametro  normativo  del  "condizionamento",
potendo entrambe le situazioni - collegamento e/o  condizionamento  -
realizzarsi nella vita amministrativa degli enti  locali  influenzati
dalle cosche mafiose. 
  La ratio della legge e' quella di intervenire "per interrompere  un
rapporto di connivenza o di convenienza degli  amministratori  locali
con la mafia che  puo'  rintracciarsi  nella  cosiddetta  contiguita'
compiacente in presenza  di  clientelismo  e  corruzione  o  come  si
ritiene rinvenire nel caso di  specie  nella  cosiddetta  contiguita'
soggiacente esercitata con pressioni, minacce e atti intimidatori che
influenzano in maniera determinate la vita dell'ente." 
  Si rimarca che, come da giurisprudenza, lo scioglimento di  cui  al
citato art. 143 TUEL puo' quindi ricorrere, appunto, non  solo  nelle
ipotesi in cui l'andamento generale della vita amministrativa  di  un
Ente  locale  subisca  influenze  da  un  ipotizzato  condizionamento
mafioso, ma anche allorquando il condizionamento riguardi, oltre  che
scelte strettamente di governo, anche attivita' di gestione, le quali
sostanzialmente finiscono per essere quelle di maggior interesse  per
le consorterie criminali, in considerazione  della  maggiore  e  piu'
repentina disponibilita' che  viene  offerta  da  risorse  pubbliche.
Proprio il  Consiglio  di  Stato  ha  avuto  modo  di  precisare  che
l'interferenza sugli organi elettivi puo' dunque  concretizzarsi  non
solo con un collegamento  tra  amministratori  locali  con  esponenti
della  criminalita'   organizzata,   ma   anche   nella   forma   del
condizionamento da parte di questi ultimi.  Entrambe  le  situazioni,
infatti,   collegamento   e   condizionamento   sono   "assolutamente
compatibili sul piano logico ed anzi spesso  compresenti  in  realta'
locali  ad  alta  densita'  criminale,  nelle  quali  collegamento  e
condizionamento sono espressioni concorrenti  di  uno  stesso  clima,
fatto nel contempo di connivenze e intimidazioni, lusinghe e minacce,
e dove la sola verita' che emerge, nel  preoccupante  spaccato  della
vita amministrativa locale,  e'  l'asservimento  della  res  pubblica
nell'uno e/o nell'altro modo, a perverse logiche mafiose"  (Consiglio
di Stato, Sez. III, 14 febbraio 2014, n. 727).  La  Commissione,  nel
rimarcare che  la  ratio  della  normativa  e'  quella  non  solo  di
stroncare  l'eventuale  perpetrazione  di  illeciti,   ma,   in   via
preventiva, anche quella di  supportare  la  vita  dell'Ente,  previa
rimozione di quelle cause d'infiltrazione che ne abbiano  "infettato"
il regolare e legittimo andamento, rileva, nel comune  di  Strongoli,
una pluralita' di situazioni  patologiche  connesse  all'interferenza
della cosca OMISSIS. Dalle considerazioni che precedono,  dunque,  si
desumono rilevanti punti di  crisi  che,  nell'indebolire  i  presidi
della legalita' della  vita  politico-amministrativa  del  Comune  di
Strongoli, danno, indubbiamente, luogo ai fenomeni di condizionamento
della vita politico-amministrativa dell'Ente, tali  da  compromettere
la   liberta'   di    determinazione    ed    il    buon    andamento
dell'amministrazione. L'esame dell'integrale situazione del Comune di
Strongoli e' stato, peraltro, effettuato  in  sede  di  Comitato  per
l'ordine e la sicurezza pubblica. Pertanto, la scrivente ritiene, per
le ragioni gia' indicate, che sussistano i presupposti al fine di  un
provvedimento di scioglimento  del  Comune  di  Strongoli,  ai  sensi
dell'art. 143 del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 2  -
comma 30 - della legge 15 luglio 2009 n. 94.  In  ordine  alla  grave
compromissione di  alcuni  dipendenti  del  Comune  di  Strongoli  si
sottopone  all'attenzione  di  codesto  Ministero  l'opportunita'  di
applicare il disposto di cui all'art. 143, comma  5,  del  suindicato
decreto legislativo nei confronti OMISSIS e OMISSIS. 
 
                                                         IL PREFETTO 
                                                         (Di Stani)