Art. 4 
 
                    Materie riservate alla legge 
 
  1. Per il personale di cui al presente  decreto,  restano  comunque
riservate alla disciplina per legge,  ovvero  per  atto  normativo  o
amministrativo adottato in base  alla  legge,  secondo  l'ordinamento
delle singole amministrazioni, le materie indicate dall'art. 2, comma
4, della legge 6 marzo 1992, n. 216.