Art. 6 
 
              Procedure di raffreddamento dei conflitti 
 
  1.   Al   fine   di   assicurare   la    sostanziale    omogeneita'
nell'applicazione  delle  disposizioni   recate   dal   decreto   del
Presidente della Repubblica di cui  all'art.  2,  le  amministrazioni
interessate provvedono a  reciproci  scambi  di  informazione,  anche
attraverso apposite riunioni. 
  2. Le procedure di contrattazione di cui all'art. 2 disciplinano le
modalita' di raffreddamento dei conflitti che eventualmente insorgano
nell'ambito delle rispettive amministrazioni in sede di  applicazione
delle  disposizioni  contenute  nel  decreto  del  Presidente   della
Repubblica di cui al medesimo art. 2. 
  3. Ai predetti fini in sede di  contrattazione  presso  le  singole
amministrazioni  vengono   costituite   commissioni   aventi   natura
arbitrale. 
  4. Qualora in sede di applicazione delle disposizioni contenute nel
decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art.  2  insorgano
contrasti interpretativi di rilevanza generale per tutto il personale
interessato, le amministrazioni e le organizzazioni sindacali possono
ricorrere  al  Ministro  per  la  semplificazione   e   la   pubblica
amministrazione, formulando apposita e  puntuale  richiesta  motivata
per l'esame della questione interpretativa controversa.  Il  Ministro
per la semplificazione e la  pubblica  amministrazione  entro  trenta
giorni dalla formale richiesta, dopo  aver  acquisito  le  risultanze
delle procedure di cui ai  commi  1  e  2,  puo'  fare  ricorso  alle
delegazioni trattanti l'accordo nazionale di cui all'art. 2, comma 1.
L'esame  della  questione  interpretativa  controversa  di  interesse
generale deve espletarsi nel  termine  di  trenta  giorni  dal  primo
incontro.  Sulla  base  dell'orientamento   espresso   dalle   citate
delegazioni,  il  Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione, ai sensi dell'art. 27, primo  comma,  n.  2),  della
legge 29 marzo 1983, n. 93, e della legge 23  agosto  1988,  n.  400,
provvede ad emanare conseguenti direttive  contenenti  gli  indirizzi
applicativi per tutte le amministrazioni interessate.