Art. 6 Procedure di raffreddamento dei conflitti 1. Al fine di assicurare la sostanziale omogeneita' nell'applicazione delle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 2, le amministrazioni interessate provvedono a reciproci scambi di informazione, anche attraverso apposite riunioni. 2. Le procedure di contrattazione di cui all'art. 2 disciplinano le modalita' di raffreddamento dei conflitti che eventualmente insorgano nell'ambito delle rispettive amministrazioni in sede di applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica di cui al medesimo art. 2. 3. Ai predetti fini in sede di contrattazione presso le singole amministrazioni vengono costituite commissioni aventi natura arbitrale. 4. Qualora in sede di applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 2 insorgano contrasti interpretativi di rilevanza generale per tutto il personale interessato, le amministrazioni e le organizzazioni sindacali possono ricorrere al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, formulando apposita e puntuale richiesta motivata per l'esame della questione interpretativa controversa. Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione entro trenta giorni dalla formale richiesta, dopo aver acquisito le risultanze delle procedure di cui ai commi 1 e 2, puo' fare ricorso alle delegazioni trattanti l'accordo nazionale di cui all'art. 2, comma 1. L'esame della questione interpretativa controversa di interesse generale deve espletarsi nel termine di trenta giorni dal primo incontro. Sulla base dell'orientamento espresso dalle citate delegazioni, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 27, primo comma, n. 2), della legge 29 marzo 1983, n. 93, e della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede ad emanare conseguenti direttive contenenti gli indirizzi applicativi per tutte le amministrazioni interessate.