Art. 3 Disposizioni transitorie e finali 1. Le Agenzie per il lavoro gia' autorizzate allo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 4 del decreto legislativo alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi inclusa la fondazione di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo, si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro un anno dalla sua entrata in vigore. 2. Le disposizioni del presente decreto trovano applicazione per le istanze di autorizzazione successive alla sua entrata in vigore.