Art. 11 
 
 
             Valutazione degli esami e delle altre prove 
 
  1. Gli esami, compreso quello finale, e le altre prove previste dal
piano della  formazione  di  cui  al  titolo  II  sono  valutati  con
votazione espressa in trentesimi. Gli stessi  si  intendono  superati
con una votazione non inferiore a 18/30.