Art. 15 Graduatoria finale 1. La graduatoria finale dei corsi di cui al titolo II e' formata sulla base del punteggio complessivo attribuito a ciascun frequentatore, aumentato secondo la previsione del comma 5. 2. Il punteggio complessivo e' formato calcolando la media ponderata tra la votazione finale conseguita nel concorso, riportata in centodecimi, e il voto finale del corso, in ragione, rispettivamente, dei coefficienti percentuali di 20 e di 80. 3. Il voto finale del corso e' attribuito tra un minimo di 66 e un massimo di 110 centodecimi ed e' formato dalla media dei voti riportati negli esami e in ogni altra prova stabilita dal piano della formazione espressa in centodecimi, cui e' sommato il punteggio attribuito all'esame finale, calcolato secondo i seguenti parametri: a) 5 punti per una valutazione di 30/30; b) 4 punti per una valutazione di 29/30; c) 3 punti per una valutazione di 28/30; d) 2 punti per una valutazione di 27/30; e) 1 punti per una valutazione di 26/30; f) 0 punti per una valutazione compresa tra 18 e 25/30. 4. Esclusivamente ai fini del calcolo della relativa media, agli esami superati in sessione suppletiva, cui il frequentatore sia stato ammesso per insufficiente profitto, e' attribuito il voto di 18/30. 5. Il punteggio di cui al comma 2 e' aumentato, secondo la valutazione ottenuta nel giudizio di idoneita' al servizio di polizia, di: a) 0,90 punti per la valutazione da 22 a 25/30; b) 1,80 punti per la valutazione da 26 a 29/30; c) 2,80 punti per la valutazione di 30/30.