Art. 15 
 
 
                         Graduatoria finale 
 
  1. La graduatoria finale dei corsi di cui al titolo II  e'  formata
sulla  base  del   punteggio   complessivo   attribuito   a   ciascun
frequentatore, aumentato secondo la previsione del comma 5. 
  2.  Il  punteggio  complessivo  e'  formato  calcolando  la   media
ponderata tra la votazione finale conseguita nel concorso,  riportata
in  centodecimi,  e  il  voto   finale   del   corso,   in   ragione,
rispettivamente, dei coefficienti percentuali di 20 e di 80. 
  3. Il voto finale del corso e' attribuito tra un minimo di 66 e  un
massimo di 110  centodecimi  ed  e'  formato  dalla  media  dei  voti
riportati negli esami e in ogni altra prova stabilita dal piano della
formazione espressa in  centodecimi,  cui  e'  sommato  il  punteggio
attribuito all'esame finale, calcolato secondo i seguenti parametri: 
    a) 5 punti per una valutazione di 30/30; 
    b) 4 punti per una valutazione di 29/30; 
    c) 3 punti per una valutazione di 28/30; 
    d) 2 punti per una valutazione di 27/30; 
    e) 1 punti per una valutazione di 26/30; 
    f) 0 punti per una valutazione compresa tra 18 e 25/30. 
  4. Esclusivamente ai fini del calcolo della  relativa  media,  agli
esami superati in sessione suppletiva, cui il frequentatore sia stato
ammesso per insufficiente profitto, e' attribuito il voto di 18/30. 
  5. Il punteggio  di  cui  al  comma  2  e'  aumentato,  secondo  la
valutazione  ottenuta  nel  giudizio  di  idoneita'  al  servizio  di
polizia, di: 
    a) 0,90 punti per la valutazione da 22 a 25/30; 
    b) 1,80 punti per la valutazione da 26 a 29/30; 
    c) 2,80 punti per la valutazione di 30/30.