Art. 2 
 
 
           Istituzione dei corsi e piano della formazione 
 
  1.  I  corsi  sono   istituiti   con   decreto   del   Capo   della
Polizia-Direttore  generale   della   pubblica   sicurezza   di   cui
costituisce parte integrante  il  piano  della  formazione,  ad  esso
allegato, adottato su proposta del direttore della Scuola. 
  2. Il piano della formazione individua le materie d'insegnamento, i
programmi, gli esami,  le  altre  prove  e  gli  obiettivi  formativi
nell'ambito delle finalita' fissate dal presente decreto. 
  3. Per i corsi di aggiornamento di cui al titolo IV, il piano della
formazione individua gli esami o le altre prove quando gli  obiettivi
formativi lo richiedono. 
  4. Per i corsi strutturati in piu' cicli, il piano della formazione
stabilisce, altresi', gli esami, le prove da superare e gli obiettivi
da raggiungere per ciascun ciclo.