Art. 2 Istituzione dei corsi e piano della formazione 1. I corsi sono istituiti con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza di cui costituisce parte integrante il piano della formazione, ad esso allegato, adottato su proposta del direttore della Scuola. 2. Il piano della formazione individua le materie d'insegnamento, i programmi, gli esami, le altre prove e gli obiettivi formativi nell'ambito delle finalita' fissate dal presente decreto. 3. Per i corsi di aggiornamento di cui al titolo IV, il piano della formazione individua gli esami o le altre prove quando gli obiettivi formativi lo richiedono. 4. Per i corsi strutturati in piu' cicli, il piano della formazione stabilisce, altresi', gli esami, le prove da superare e gli obiettivi da raggiungere per ciascun ciclo.