Art. 20 
 
 
                           Note valutative 
 
  1. Al termine del periodo applicativo,  i  funzionari  coordinatori
delle strutture presso le quali lo stesso si e' svolto,  anche  sulla
base delle indicazioni scritte fornite dai  funzionari  affidatari  e
dai funzionari che hanno impiegato  i  commissari  frequentatori  nei
servizi, redigono, per ciascuno  di  essi,  una  nota  valutativa  su
impegno e comportamento dimostrati, in relazione ai parametri di  cui
all'art. 13, comma 2, trasmettendola alla Scuola.