Art. 21 Finalita' didattiche e articolazione del corso 1. Il corso della durata di un anno, e' finalizzato: a) alla formazione necessaria per l'espletamento delle funzioni inerenti ai compiti istituzionali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo; b) all'acquisizione di crediti formativi per il conseguimento di una delle lauree magistrali o specialistiche in attuazione dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo sulla base di programmi e modalita' coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, in funzione della valorizzazione e dello sviluppo delle conoscenze che ciascun frequentatore ha acquisito con il conseguimento della laurea triennale di cui all'art. 5-bis, comma 1, del decreto legislativo. 2. Il corso e' comprensivo di un periodo applicativo di durata non superiore a tre mesi fissata dal piano della formazione. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 18, 19 e 20 del presente decreto. 3. Al termine del corso, i vice commissari ricevono la sciarpa azzurra, insegna del comando e la sciarpa tricolore, insegna della funzione di pubblica sicurezza.