Art. 21 
 
 
           Finalita' didattiche e articolazione del corso 
 
  1. Il corso della durata di un anno, e' finalizzato: 
    a) alla formazione necessaria per l'espletamento  delle  funzioni
inerenti ai compiti istituzionali dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo; 
    b) all'acquisizione di crediti formativi per il conseguimento  di
una delle lauree magistrali o specialistiche in attuazione  dell'art.
3, comma 2,  del  decreto  legislativo  sulla  base  di  programmi  e
modalita' coerenti con le  norme  concernenti  l'autonomia  didattica
degli atenei, in funzione della valorizzazione e dello sviluppo delle
conoscenze  che   ciascun   frequentatore   ha   acquisito   con   il
conseguimento della laurea triennale di cui all'art. 5-bis, comma  1,
del decreto legislativo. 
  2. Il corso e' comprensivo di un periodo applicativo di durata  non
superiore a tre mesi fissata dal piano della formazione. Si applicano
le disposizioni di cui  agli  articoli  18,  19  e  20  del  presente
decreto. 
  3. Al termine del corso, i  vice  commissari  ricevono  la  sciarpa
azzurra, insegna del comando e la sciarpa  tricolore,  insegna  della
funzione di pubblica sicurezza.