Art. 25 Periodo applicativo dei medici e dei medici veterinari di Polizia 1. I corsi includono un periodo applicativo, la cui durata e' fissata dal piano della formazione. Essi si svolgono presso articolazioni del Dipartimento della pubblica sicurezza o presso uffici o reparti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e mirano al completamento della formazione professionale, inclusa l'acquisizione di criteri di gestione di uffici e laboratori. Le note valutative sono redatte e inviate a cura dei dirigenti delle strutture sanitarie interessate. 2. Il periodo applicativo, per i medici della Polizia di Stato, e' considerato utile ai fini del raggiungimento del requisito dei quattro anni di attivita' di medico nel settore del lavoro, di cui all'art. 38, comma 1, lettera d-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. 3. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 18, 19 e 20 del presente decreto.