Art. 25 
 
 
                   Periodo applicativo dei medici 
                 e dei medici veterinari di Polizia 
 
  1. I corsi includono un  periodo  applicativo,  la  cui  durata  e'
fissata  dal  piano  della  formazione.  Essi  si   svolgono   presso
articolazioni del Dipartimento  della  pubblica  sicurezza  o  presso
uffici o reparti  dell'Amministrazione  della  pubblica  sicurezza  e
mirano  al  completamento  della  formazione  professionale,  inclusa
l'acquisizione di criteri di gestione di uffici e laboratori. Le note
valutative  sono  redatte  e  inviate  a  cura  dei  dirigenti  delle
strutture sanitarie interessate. 
  2. Il periodo applicativo, per i medici della Polizia di Stato,  e'
considerato utile  ai  fini  del  raggiungimento  del  requisito  dei
quattro anni di attivita' di medico nel settore del  lavoro,  di  cui
all'art. 38, comma 1, lettera d-bis, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81 e successive modificazioni. 
  3. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 18,  19  e  20
del presente decreto.