Art. 26 Articolazione del percorso di tirocinio operativo 1. Al termine dei rispettivi corsi, i commissari capo e i direttori tecnici principali, ferma restando la scelta, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, della provincia di assegnazione, accedono, sulla base delle determinazioni assunte ai sensi dell'art. 14, per lo svolgimento del tirocinio operativo, a uffici e reparti di livello dirigenziale individuati secondo le esigenze dell'Amministrazione. 2. I commissari capo che accedono al tirocinio operativo presso Uffici centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza sono individuati sulla base delle determinazioni assunte ai sensi dell'art. 14, nell'ambito di coloro che abbiano scelto, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, la provincia di Roma. Al termine del tirocinio operativo, i commissari capo di cui al primo periodo sono assegnati a uffici o reparti individuati secondo le esigenze dell'Amministrazione e rientranti nella medesima provincia. Il termine di cui all'art. 4, comma 7, del decreto legislativo decorre dalla data di inizio del tirocinio operativo. 3. I commissari capo e i direttori tecnici principali, ammessi al tirocinio operativo presso gli uffici centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza, possono essere avviati alla frequenza di corsi di dottorato di ricerca, fermo restando quanto disposto dalle norme in materia di autonomia didattica degli atenei e fatte salve le esigenze dell'Amministrazione. La frequenza delle attivita' previste dal regolamento del corso di dottorato e' computata nell'orario di servizio. 4. I corsi di cui al comma 3 sono individuati periodicamente, su proposta del direttore della Scuola, con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, in relazione allo specifico interesse dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. 5. I commissari capo ed i direttori tecnici principali tirocinanti applicati ad articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, restano assegnati alle medesime. Il termine di cui all'art. 4, comma 7, del decreto legislativo decorre dalla data di inizio del tirocinio operativo.