Art. 26 
 
 
          Articolazione del percorso di tirocinio operativo 
 
  1. Al termine dei rispettivi corsi, i commissari capo e i direttori
tecnici principali, ferma restando la scelta, secondo l'ordine  della
graduatoria di fine corso, della provincia di assegnazione, accedono,
sulla base delle determinazioni assunte ai sensi dell'art. 14, per lo
svolgimento del tirocinio operativo, a uffici e  reparti  di  livello
dirigenziale individuati secondo le esigenze dell'Amministrazione. 
  2. I commissari capo che accedono  al  tirocinio  operativo  presso
Uffici  centrali  del  Dipartimento  della  pubblica  sicurezza  sono
individuati  sulla  base  delle  determinazioni  assunte   ai   sensi
dell'art. 14, nell'ambito  di  coloro  che  abbiano  scelto,  secondo
l'ordine della graduatoria di fine corso, la provincia  di  Roma.  Al
termine del tirocinio operativo, i commissari capo di  cui  al  primo
periodo sono assegnati a uffici  o  reparti  individuati  secondo  le
esigenze dell'Amministrazione e rientranti nella medesima  provincia.
Il termine di cui  all'art.  4,  comma  7,  del  decreto  legislativo
decorre dalla data di inizio del tirocinio operativo. 
  3. I commissari capo e i direttori tecnici principali,  ammessi  al
tirocinio operativo presso gli uffici centrali del Dipartimento della
pubblica sicurezza, possono essere avviati alla frequenza di corsi di
dottorato di ricerca, fermo restando quanto disposto dalle  norme  in
materia di autonomia didattica degli atenei e fatte salve le esigenze
dell'Amministrazione.  La  frequenza  delle  attivita'  previste  dal
regolamento del  corso  di  dottorato  e'  computata  nell'orario  di
servizio. 
  4. I corsi di cui al comma 3 sono  individuati  periodicamente,  su
proposta del direttore della  Scuola,  con  decreto  del  Capo  della
Polizia-Direttore generale della  pubblica  sicurezza,  in  relazione
allo  specifico   interesse   dell'Amministrazione   della   pubblica
sicurezza. 
  5. I commissari capo ed i direttori tecnici principali  tirocinanti
applicati ad  articolazioni  periferiche  dell'Amministrazione  della
pubblica sicurezza, restano assegnati alle medesime.  Il  termine  di
cui all'art. 4, comma 7, del decreto legislativo decorre  dalla  data
di inizio del tirocinio operativo.