Art. 27 
 
 
                Principi e criteri di organizzazione 
                       del tirocinio operativo 
 
  1. Le modalita' di  impiego  dei  commissari  capo  e  i  direttori
tecnici principali tirocinanti sono definite dal capo dell'ufficio  o
reparto ove sono assegnati,  il  quale  designa  un  dirigente  della
Polizia di Stato quale affidatario dei tirocinanti. 
  2. Il dirigente di cui al comma  1  provvede,  in  particolare,  ad
impiegare i tirocinanti in  attivita'  implicanti  l'esercizio  delle
funzioni di ufficiale di pubblica sicurezza e di Polizia giudiziaria,
di gestione ed  organizzazione  delle  risorse  umane  e  strumentali
disponibili per conseguire i  fini  istituzionali  della  Polizia  di
Stato. I tirocinanti, partecipano, altresi', a scopo formativo,  alle
attivita' e procedure correlate agli adempimenti in materia di tutela
della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.