Art. 27 Principi e criteri di organizzazione del tirocinio operativo 1. Le modalita' di impiego dei commissari capo e i direttori tecnici principali tirocinanti sono definite dal capo dell'ufficio o reparto ove sono assegnati, il quale designa un dirigente della Polizia di Stato quale affidatario dei tirocinanti. 2. Il dirigente di cui al comma 1 provvede, in particolare, ad impiegare i tirocinanti in attivita' implicanti l'esercizio delle funzioni di ufficiale di pubblica sicurezza e di Polizia giudiziaria, di gestione ed organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili per conseguire i fini istituzionali della Polizia di Stato. I tirocinanti, partecipano, altresi', a scopo formativo, alle attivita' e procedure correlate agli adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.