Art. 3 
 
 
       Giuramento, obblighi e modalita' di frequenza dei corsi 
 
  1. Ciascun frequentatore dei corsi di formazione di cui all'art. 1,
comma 1, lettera b), quale primo atto solenne, presta  giuramento  ai
sensi dell'art. 2 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  19
aprile 2001, n. 253. I frequentatori che superano l'esame finale  dei
medesimi corsi e che sono dichiarati idonei al  servizio  di  Polizia
rinnovano il giuramento, rispettivamente, ai sensi degli articoli  4,
comma 4, 32, comma 4, e 47, comma 4, del decreto legislativo. 
  2. Ai  fini  del  raggiungimento  dei  limiti  massimi  di  assenza
previsti per le dimissioni dai corsi  si  computano  le  giornate  di
effettiva attivita' didattica. 
  3. La mancata  partecipazione,  anche  in  giornate  diverse,  alle
attivita' previste dall'orario delle lezioni, per un totale  di  otto
ore, costituisce assenza da una giornata didattica. 
  4.  Non  sono  considerate  d'assenza  le  giornate   in   cui   il
frequentatore ha dovuto rendere testimonianza  davanti  all'autorita'
giudiziaria. 
  5. I periodi  di  congedo  straordinario  o  aspettativa  fruiti  a
qualsiasi titolo costituiscono assenza dall'attivita' didattica. 
  6. I frequentatori dei corsi giudicati temporaneamente  non  idonei
ai compiti d'istituto per motivi di salute possono essere  ammessi  a
partecipare ad  attivita'  didattiche  compatibili,  a  giudizio  del
medico responsabile  dell'ufficio  sanitario  della  Scuola,  con  la
natura della malattia da cui sono affetti. 
  7. I  frequentatori  dei  corsi  fruiscono  del  congedo  ordinario
durante i periodi di sospensione  dell'attivita'  didattica  previsti
dal piano della formazione. 
  8. Durante la frequenza dei corsi non e' ammessa la  partecipazione
ad attivita' didattiche diverse da quelle previste dai calendari  del
piano della formazione.