Art. 30 
 
 
                            Esame finale 
 
  1. Al termine del corso, i frequentatori sostengono un esame finale
consistente  nella  discussione  di  una  tesi,  anche  di  carattere
interdisciplinare, relativa ad argomenti  compresi  nel  piano  della
formazione, ovvero nella presentazione di un  progetto  appositamente
elaborato    in    funzione    delle    esigenze    di    innovazione
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. 
  2. La prova d'esame forma oggetto di una complessiva valutazione di
merito delle  conoscenze  e  competenze  professionali  e  gestionali
espressa in un giudizio  di  «insufficiente  profitto»,  «sufficiente
profitto», «buon profitto», «segnalato profitto». Il corso si intende
superato con un giudizio non inferiore a «sufficiente profitto». 
  3. I giudizi di cui al comma 2 sono espressi in trentesimi  secondo
i seguenti criteri di equivalenza: 
    a) «segnalato profitto»: 30 trentesimi; 
    b) «buon profitto»: da 26 a 29 trentesimi; 
    c) «sufficiente profitto»: da 18 a 25 trentesimi.