Art. 30 Esame finale 1. Al termine del corso, i frequentatori sostengono un esame finale consistente nella discussione di una tesi, anche di carattere interdisciplinare, relativa ad argomenti compresi nel piano della formazione, ovvero nella presentazione di un progetto appositamente elaborato in funzione delle esigenze di innovazione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. 2. La prova d'esame forma oggetto di una complessiva valutazione di merito delle conoscenze e competenze professionali e gestionali espressa in un giudizio di «insufficiente profitto», «sufficiente profitto», «buon profitto», «segnalato profitto». Il corso si intende superato con un giudizio non inferiore a «sufficiente profitto». 3. I giudizi di cui al comma 2 sono espressi in trentesimi secondo i seguenti criteri di equivalenza: a) «segnalato profitto»: 30 trentesimi; b) «buon profitto»: da 26 a 29 trentesimi; c) «sufficiente profitto»: da 18 a 25 trentesimi.