Art. 31 Graduatoria finale 1. Ai fini della determinazione del posto in ruolo la graduatoria finale e' formata sulla base del giudizio dell'esame finale, dando precedenza, nell'ordine, a coloro che hanno riportato il giudizio di «segnalato profitto» e «buon profitto». 2. A parita' di valutazione, ha la precedenza il frequentatore meglio posizionato nella graduatoria dello scrutinio per merito comparativo effettuato ai fini dell'ammissione al corso.