Art. 31 
 
 
                         Graduatoria finale 
 
  1. Ai fini della determinazione del posto in ruolo  la  graduatoria
finale e' formata sulla base del giudizio  dell'esame  finale,  dando
precedenza, nell'ordine, a coloro che hanno riportato il giudizio  di
«segnalato profitto» e «buon profitto». 
  2. A parita' di valutazione,  ha  la  precedenza  il  frequentatore
meglio posizionato  nella  graduatoria  dello  scrutinio  per  merito
comparativo effettuato ai fini dell'ammissione al corso.