Art. 33 
 
 
          Ammissione, frequenza e modalita' di svolgimento 
 
  1. L'individuazione dei frequentatori avviene sulla base di elenchi
predisposti dalla Direzione centrale per le  risorse  umane  e  dalle
altre  articolazioni  del  Dipartimento  della   pubblica   sicurezza
istituzionalmente interessate allo svolgimento di ciascun corso. 
  2. Ai fini dell'elaborazione degli elenchi  relativi  ai  corsi  di
aggiornamento professionale sono adottati meccanismi di rotazione che
consentono, a tutti i funzionari in servizio, di fruire di  periodici
percorsi formativi di aggiornamento. 
  3. Per la validita' della partecipazione i frequentatori non devono
risultare assenti per periodi, anche non consecutivi, superiori al 30
per cento delle giornate di attivita' didattica.