Art. 33 Ammissione, frequenza e modalita' di svolgimento 1. L'individuazione dei frequentatori avviene sulla base di elenchi predisposti dalla Direzione centrale per le risorse umane e dalle altre articolazioni del Dipartimento della pubblica sicurezza istituzionalmente interessate allo svolgimento di ciascun corso. 2. Ai fini dell'elaborazione degli elenchi relativi ai corsi di aggiornamento professionale sono adottati meccanismi di rotazione che consentono, a tutti i funzionari in servizio, di fruire di periodici percorsi formativi di aggiornamento. 3. Per la validita' della partecipazione i frequentatori non devono risultare assenti per periodi, anche non consecutivi, superiori al 30 per cento delle giornate di attivita' didattica.