Art. 36 
 
 
           Corsi di perfezionamento e di specializzazione 
 
  1. Le disposizioni di cui al presente titolo, eccetto quelle di cui
agli articoli 32, comma 2, e 33, comma 2, del  presente  decreto,  si
applicano ai corsi di perfezionamento e di  specializzazione  di  cui
all'art. 2, comma 1, lettera a), del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 1° agosto 2006, n. 256. 
  2. La durata dei corsi di perfezionamento e di specializzazione non
puo' essere inferiore a cinque giorni lavorativi.