Art. 36 Corsi di perfezionamento e di specializzazione 1. Le disposizioni di cui al presente titolo, eccetto quelle di cui agli articoli 32, comma 2, e 33, comma 2, del presente decreto, si applicano ai corsi di perfezionamento e di specializzazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256. 2. La durata dei corsi di perfezionamento e di specializzazione non puo' essere inferiore a cinque giorni lavorativi.