Art. 37 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto, con esclusione  di  quelle
contenute nel capo V del titolo II relative al  tirocinio  operativo,
si  applicano  anche  al  107°  corso  di  formazione  iniziale   per
commissari della Polizia di Stato, fermo restando che: 
    a) il piano degli studi  adottato  con  decreto  del  Capo  della
Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 3 agosto 2017
e' applicabile con esclusione degli allegati A) e B); 
    b) ogni riferimento al tirocinio operativo  contenuto  nel  piano
degli studi deve intendersi riferito al periodo  applicativo  di  cui
agli articoli 18, 19 e 20 del presente decreto. 
  2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano  al  12°
corso di formazione iniziale per direttori tecnici della  Polizia  di
Stato. 
  3. Al 34° corso  di  formazione  dirigenziale  per  l'accesso  alla
qualifica di primo dirigente  delle  carriere  dei  funzionari  della
Polizia di Stato si applicano le disposizioni di cui al  decreto  del
Ministro dell'interno 24 dicembre 2003, n. 400.