Art. 37 Disposizioni transitorie 1. Le disposizioni del presente decreto, con esclusione di quelle contenute nel capo V del titolo II relative al tirocinio operativo, si applicano anche al 107° corso di formazione iniziale per commissari della Polizia di Stato, fermo restando che: a) il piano degli studi adottato con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 3 agosto 2017 e' applicabile con esclusione degli allegati A) e B); b) ogni riferimento al tirocinio operativo contenuto nel piano degli studi deve intendersi riferito al periodo applicativo di cui agli articoli 18, 19 e 20 del presente decreto. 2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano al 12° corso di formazione iniziale per direttori tecnici della Polizia di Stato. 3. Al 34° corso di formazione dirigenziale per l'accesso alla qualifica di primo dirigente delle carriere dei funzionari della Polizia di Stato si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2003, n. 400.