Art. 39 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le disposizioni di cui al decreto del Ministro  dell'interno  24
dicembre  2003,  n.  400,  cessano  di  applicarsi  a  decorrere  dal
quindicesimo  giorno  successivo  alla  data  di  pubblicazione   del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. 
  2. Ogni riferimento alle disposizioni del decreto di cui al comma 1
s'intende riferito alle disposizioni del presente decreto.