Art. 39 Disposizioni finali 1. Le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2003, n. 400, cessano di applicarsi a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. 2. Ogni riferimento alle disposizioni del decreto di cui al comma 1 s'intende riferito alle disposizioni del presente decreto.