Art. 5 
 
 
                 Organizzazione e gestione dei corsi 
 
  1. A ciascuno dei  corsi  di  cui  al  titolo  II  e'  preposto  un
funzionario della Polizia di Stato con qualifica superiore  a  quella
dei frequentatori. 
  2. Il direttore della Scuola puo' ripartire i frequentatori di ogni
corso in piu' sezioni,  ciascuna  non  superiore  a  50  unita',  per
assicurare l'efficacia dell'attivita' didattica. 
  3. A ciascuna delle sezioni puo'  essere  preposto  un  funzionario
della  Polizia  di  Stato  con  qualifica  superiore  a  quella   dei
frequentatori, le  cui  attivita'  sono  coordinate  dal  funzionario
preposto al corso. 
  4. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 3 sono di natura  esclusiva  e
sono conferiti dal direttore della scuola. 
  5. Il funzionario preposto  al  corso,  coadiuvato  dai  funzionari
preposti alle sezioni didattiche: 
    a)  svolge  compiti   di   inquadramento   e   di   addestramento
professionale; 
    b) ai fini dell'attribuzione dei giudizi di idoneita', compila il
registro delle annotazioni comportamentali, documentando, per ciascun
frequentatore, ogni elemento che, pur  non  risultando  rilevante  ai
fini disciplinari o premiali, e' suscettibile  di  considerazione,  e
contribuisce all'acquisizione  agli  atti  d'ufficio  di  ogni  altro
elemento utile per la conoscenza del frequentatore. 
  6. Per le finalita' di cui al presente  articolo  con  decreto  del
Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica  sicurezza  puo'
essere disposta la temporanea  assegnazione,  presso  la  Scuola,  di
funzionari della Polizia di Stato in possesso di specifici  requisiti
professionali.