Art. 5 Organizzazione e gestione dei corsi 1. A ciascuno dei corsi di cui al titolo II e' preposto un funzionario della Polizia di Stato con qualifica superiore a quella dei frequentatori. 2. Il direttore della Scuola puo' ripartire i frequentatori di ogni corso in piu' sezioni, ciascuna non superiore a 50 unita', per assicurare l'efficacia dell'attivita' didattica. 3. A ciascuna delle sezioni puo' essere preposto un funzionario della Polizia di Stato con qualifica superiore a quella dei frequentatori, le cui attivita' sono coordinate dal funzionario preposto al corso. 4. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 3 sono di natura esclusiva e sono conferiti dal direttore della scuola. 5. Il funzionario preposto al corso, coadiuvato dai funzionari preposti alle sezioni didattiche: a) svolge compiti di inquadramento e di addestramento professionale; b) ai fini dell'attribuzione dei giudizi di idoneita', compila il registro delle annotazioni comportamentali, documentando, per ciascun frequentatore, ogni elemento che, pur non risultando rilevante ai fini disciplinari o premiali, e' suscettibile di considerazione, e contribuisce all'acquisizione agli atti d'ufficio di ogni altro elemento utile per la conoscenza del frequentatore. 6. Per le finalita' di cui al presente articolo con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza puo' essere disposta la temporanea assegnazione, presso la Scuola, di funzionari della Polizia di Stato in possesso di specifici requisiti professionali.