Art. 6 
 
 
                 Sessioni suppletive e straordinarie 
 
  1. I frequentatori che per malattia o altro giustificato motivo non
possono sostenere nella sessione ordinaria tutti gli esami e le altre
prove fissati dal piano della formazione  ovvero  che  non  li  hanno
superati per insufficiente profitto sono ammessi ad apposita sessione
suppletiva, che puo' essere  prevista  anche  nell'ambito  dell'esame
finale. 
  2. I frequentatori di cui  al  comma  1  che  non  superano,  nella
sessione ordinaria o in quella suppletiva, tutti gli esami e le altre
prove previsti dal piano della formazione, sono dimessi dal corso  ai
sensi dell'art. 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo. 
  3. I frequentatori che, senza  giustificato  motivo  accertato  dal
presidente della Commissione d'esame,  non  si  presentano  all'esame
finale sono considerati rinunciatari e dimessi dal corso. 
  4. I frequentatori che per  malattia,  o  per  altro  grave  motivo
accertato dal presidente della  Commissione  di  esame,  non  possono
partecipare all'esame  finale,  sono  ammessi  a  sostenerlo  in  una
sessione straordinaria da  effettuarsi  entro  quarantacinque  giorni
dalla conclusione dell'esame medesimo. 
  5. I frequentatori giudicati temporaneamente non idonei ai  compiti
d'istituto per motivi di salute possono essere  ammessi  a  sostenere
gli esami e le  altre  prove  previsti  dal  piano  della  formazione
compatibili,  a  giudizio  del  medico   della   Polizia   di   Stato
responsabile dell'ufficio sanitario della scuola, con la natura della
malattia da cui sono affetti.