Art. 6 Sessioni suppletive e straordinarie 1. I frequentatori che per malattia o altro giustificato motivo non possono sostenere nella sessione ordinaria tutti gli esami e le altre prove fissati dal piano della formazione ovvero che non li hanno superati per insufficiente profitto sono ammessi ad apposita sessione suppletiva, che puo' essere prevista anche nell'ambito dell'esame finale. 2. I frequentatori di cui al comma 1 che non superano, nella sessione ordinaria o in quella suppletiva, tutti gli esami e le altre prove previsti dal piano della formazione, sono dimessi dal corso ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo. 3. I frequentatori che, senza giustificato motivo accertato dal presidente della Commissione d'esame, non si presentano all'esame finale sono considerati rinunciatari e dimessi dal corso. 4. I frequentatori che per malattia, o per altro grave motivo accertato dal presidente della Commissione di esame, non possono partecipare all'esame finale, sono ammessi a sostenerlo in una sessione straordinaria da effettuarsi entro quarantacinque giorni dalla conclusione dell'esame medesimo. 5. I frequentatori giudicati temporaneamente non idonei ai compiti d'istituto per motivi di salute possono essere ammessi a sostenere gli esami e le altre prove previsti dal piano della formazione compatibili, a giudizio del medico della Polizia di Stato responsabile dell'ufficio sanitario della scuola, con la natura della malattia da cui sono affetti.