Art. 7 Commissioni degli esami e delle altre prove 1. Le commissioni degli esami e delle altre prove previste dal piano della formazione sono nominate con provvedimento del direttore della Scuola, in conformita' ai criteri individuati dal decreto istitutivo del corso. 2. Le commissioni possono essere articolate, per particolari esigenze organizzative, unico restando il presidente, in piu' sottocommissioni. 3. Le commissioni degli esami che comportano l'acquisizione di crediti formativi ovvero il conseguimento di titoli universitari sono costituite in conformita' con la normativa vigente in materia di autonomia didattica degli atenei. Le stesse commissioni sono integrate da un dirigente della Polizia di Stato in qualita' di componente e da un appartenente alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato, con qualifica non superiore a commissario capo ed equiparate, con funzioni di segretario, preferibilmente in servizio presso la Scuola, entrambi nominati con decreto del direttore della Scuola, in conformita' ai criteri individuati dal piano della formazione.