Art. 7 
 
 
             Commissioni degli esami e delle altre prove 
 
  1. Le commissioni degli esami e  delle  altre  prove  previste  dal
piano della formazione sono nominate con provvedimento del  direttore
della Scuola, in  conformita'  ai  criteri  individuati  dal  decreto
istitutivo del corso. 
  2.  Le  commissioni  possono  essere  articolate,  per  particolari
esigenze  organizzative,  unico  restando  il  presidente,  in   piu'
sottocommissioni. 
  3. Le commissioni degli  esami  che  comportano  l'acquisizione  di
crediti formativi ovvero il conseguimento di titoli universitari sono
costituite in conformita' con la  normativa  vigente  in  materia  di
autonomia  didattica  degli  atenei.  Le  stesse   commissioni   sono
integrate da un dirigente della  Polizia  di  Stato  in  qualita'  di
componente e da un appartenente alla carriera  dei  funzionari  della
Polizia di Stato, con qualifica non superiore a commissario  capo  ed
equiparate, con funzioni di segretario, preferibilmente  in  servizio
presso la Scuola, entrambi nominati con decreto del  direttore  della
Scuola,  in  conformita'  ai  criteri  individuati  dal  piano  della
formazione.