Art. 8 
 
 
                   Commissione degli esami finali 
 
  1. La Commissione degli esami finali e' nominata  con  decreto  del
Capo della Polizia-Direttore generale  della  pubblica  sicurezza  su
proposta del direttore della Scuola ed e' composta  da  quest'ultimo,
che la presiede, e da un numero pari di componenti, non  inferiore  a
quattro e non superiore a sei, individuati tra i docenti  del  corso.
Le sottocommissioni sono composte da non meno di tre componenti. 
  2. Le funzioni di segretario sono svolte da  un  appartenente  alla
carriera dei funzionari della Polizia  di  Stato  con  qualifica  non
superiore  a  commissario  capo  ed  equiparate,  preferibilmente  in
servizio presso la Scuola. 
  3. Con lo stesso decreto di nomina sono designati i  supplenti  del
presidente, dei componenti e del segretario, in caso  di  impedimento
dei titolari.