Art. 8 Commissione degli esami finali 1. La Commissione degli esami finali e' nominata con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza su proposta del direttore della Scuola ed e' composta da quest'ultimo, che la presiede, e da un numero pari di componenti, non inferiore a quattro e non superiore a sei, individuati tra i docenti del corso. Le sottocommissioni sono composte da non meno di tre componenti. 2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato con qualifica non superiore a commissario capo ed equiparate, preferibilmente in servizio presso la Scuola. 3. Con lo stesso decreto di nomina sono designati i supplenti del presidente, dei componenti e del segretario, in caso di impedimento dei titolari.