Per il regime  di  rimborsabilita'  e  prezzo  di  vendita  della
specialita'  medicinale  REVLIMID   -   autorizzata   con   procedura
centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione  del
23 febbraio 2017 ed inserita nel registro comunitario dei  medicinali
con i numeri: 
    EU/1/07/391/010; EU/1/07/391/011. 
    Titolare A.I.C.: Celgene Europe LTD 
    1 Longwalk Road 
    Stockley Park Uxbridge UB11 1DB, Regno Unito 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri  per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art.  17,  comma  10,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e s.m.i.; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del  17  novembre  2016,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 18 novembre  2016,  al  n.  1347,  con  cui  e'  stato
nominato Direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Mario Melazzini; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  del  31  gennaio  2017,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con  cui  il  prof.  Mario
Melazzini  e'  stato  confermato  Direttore   generale   dell'Agenzia
italiana  del  farmaco,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma   160,   del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante «Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina  della
tutela sanitaria delle attivita' sportive e  della  lotta  contro  il
doping»; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni
; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la delibera Comitato interministeriale per la  programmazione
economica del 1° febbraio 2001; 
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
  Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004  (Revisione
delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario nella Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
   Vista la determinazione AIFA del 3 luglio  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.  227,  del  29  settembre  2006
concernente:  «Manovra  per  il  governo  della  spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre  2003,
n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, in materia di specialita' medicinali soggette a  rimborsabilita'
condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA; 
  Vista l'istanza (n. 12432) con la quale  la  ditta  Celgene  Europe
Limited ha chiesto la classificazione delle nuove confezioni, ai fini
della rimborsabilita'; 
  Visti i pareri  della  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica
nelle sedute del 12 luglio 2017, 13 settembre 2017 e dell'8  novembre
2017; 
  Visti i pareri del Comitato prezzi e rimborso nelle sedute  del  12
dicembre 2017, 23 gennaio 2018 e 20 febbraio 2018; 
  Vista la deliberazione n. 9 del 29  marzo  2018  del  Consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA  adottata  su   proposta   del   direttore
generale; 
  Considerato che per la corretta gestione  delle  varie  fasi  della
distribuzione, alla specialita' medicinale debba venir attribuito  un
numero di identificazione nazionale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
          Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC 
 
  Alla specialita' medicinale «Revlimid»  nelle  confezioni  indicate
vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale: 
  Confezioni: 
    «10 mg, capsula rigida, uso orale» blister (PCTFE/PVC/alluminio),
7 capsule - A.I.C. n. 038016109 /E (in base 10); 
    «15 mg, capsula rigida, uso orale» blister (PCTFE/PVC/alluminio),
7 capsule - A.I.C. n. 038016111 /E (in base 10). 
  Indicazioni terapeutiche: 
    Mieloma multiplo 
    Revlimid  come  monoterapia  e'  indicato  per  la   terapia   di
mantenimento  di  pazienti  adulti  con  mieloma  multiplo  di  nuova
diagnosi sottoposti a trapianto autologo di cellule staminali. 
    Revlimid in regime terapeutico di associazione e' indicato per il
trattamento   di   pazienti   adulti   con   mieloma   multiplo   non
precedentemente trattato che non sono eleggibili al trapianto. 
    Revlimid, in associazione con desametasone, e'  indicato  per  il
trattamento di pazienti adulti con  mieloma  multiplo  sottoposti  ad
almeno una precedente terapia. 
    Sindromi mielodisplastiche 
    Revlimid come monoterapia  e'  indicato  per  il  trattamento  di
pazienti adulti con anemia trasfusione-dipendente dovuta  a  sindromi
mielodisplastiche (MDS) a rischio basso o intermedio-1, associate  ad
anomalia citogenetica da  delezione  isolata  del  5q,  quando  altre
opzioni terapeutiche sono insufficienti o inadeguate. 
    Linfoma mantellare 
    Revlimid come monoterapia  e'  indicato  per  il  trattamento  di
pazienti adulti con linfoma mantellare recidivato o refrattario.