Art. 6 
 
 
                 Esenzione dall'obbligo di notifica 
 
  1. Le agevolazioni concesse in applicazione  del  presente  decreto
sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art.  108,  paragrafo
3, del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  ai  sensi
dell'art. 3 del regolamento (UE)  n.  1407/2013  e  dell'art.  3  del
regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014. 
  2. Sintesi delle  informazioni  relative  al  presente  decreto  e'
trasmessa alla  Commissione  europea,  a  cura  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali,  mediante  il  sistema  di
notifica elettronica dieci giorni lavorativi prima della sua  entrata
in vigore, ai sensi dell'art. 9  del  regolamento  (UE)  n.  702/2014
della Commissione del 25 giugno 2014. 
  Il presente decreto  sara'  inviato  agli  organi  di  controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 28 febbraio 2018 
 
                                                 Il Minsitro          
                                        dell'economia e delle finanze 
                                                    Padoan            
 
       Il Ministro 
delle politiche agricole 
 alimentari e forestali 
          Martina 

Registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 2018 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev.  n.
314