Art. 3 
 
                         Progetti di ricerca 
 
  1. I progetti di ricerca di cui all'art. 10, comma 2,  del  decreto
26 gennaio 2000, sono ammessi a contribuzione del Fondo, nel rispetto
delle  norme  pertinenti  di  cui  al  Trattato   sul   funzionamento
dell'Unione Europea ed al Regolamento UE n. 651/2014  del  17  giugno
2014, con le seguenti modalita': 
    a) i progetti di ricerca di cui all'art. 10, comma 2, lettera a),
del decreto 26 gennaio 2000, possono  essere  interamente  finanziati
dal Fondo, a condizione che soddisfino i requisiti  di  cui  all'art.
10,  comma  1,  del  medesimo  decreto  e  non  beneficino  di  altri
finanziamenti; 
    b) i progetti di ricerca di cui all'art. 10, comma 2, lettera b),
del decreto 26 gennaio 2000, possono essere finanziati dal Fondo fino
a un ammontare massimo definito nel PT a condizione  che  contemplino
attivita' di ricerca applicata, suddivisa in  ricerca  industriale  e
sviluppo sperimentale,  e  che  le  intensita'  di  aiuto  non  siano
comunque superiori a quelle consentite dalla disciplina europea degli
aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. 
  2. I progetti di ricerca sono ammessi a contribuzione a  condizione
che  i  soggetti  realizzatori  abbiano  adeguata  disponibilita'  di
strutture, attrezzature e risorse professionali, idonee  a  garantire
il  buon  esito  della  ricerca  proposta  e   dimostrino   effettiva
competenza ed esperienza maturata sui temi specifici  caratterizzanti
il progetto. 
  3. L'erogazione dei contributi  a  carico  del  Fondo  puo'  essere
condizionata alla presentazione, da parte dei soggetti  realizzatori,
di garanzie finanziarie o assicurative.