Art. 3 Progetti di ricerca 1. I progetti di ricerca di cui all'art. 10, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000, sono ammessi a contribuzione del Fondo, nel rispetto delle norme pertinenti di cui al Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ed al Regolamento UE n. 651/2014 del 17 giugno 2014, con le seguenti modalita': a) i progetti di ricerca di cui all'art. 10, comma 2, lettera a), del decreto 26 gennaio 2000, possono essere interamente finanziati dal Fondo, a condizione che soddisfino i requisiti di cui all'art. 10, comma 1, del medesimo decreto e non beneficino di altri finanziamenti; b) i progetti di ricerca di cui all'art. 10, comma 2, lettera b), del decreto 26 gennaio 2000, possono essere finanziati dal Fondo fino a un ammontare massimo definito nel PT a condizione che contemplino attivita' di ricerca applicata, suddivisa in ricerca industriale e sviluppo sperimentale, e che le intensita' di aiuto non siano comunque superiori a quelle consentite dalla disciplina europea degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. 2. I progetti di ricerca sono ammessi a contribuzione a condizione che i soggetti realizzatori abbiano adeguata disponibilita' di strutture, attrezzature e risorse professionali, idonee a garantire il buon esito della ricerca proposta e dimostrino effettiva competenza ed esperienza maturata sui temi specifici caratterizzanti il progetto. 3. L'erogazione dei contributi a carico del Fondo puo' essere condizionata alla presentazione, da parte dei soggetti realizzatori, di garanzie finanziarie o assicurative.