Art. 9 
 
                               Esperti 
 
  1. Il MiSE individua i criteri per  la  costituzione  di  liste  di
esperti, nazionali o esteri, di comprovata competenza  ed  esperienza
nei settori della ricerca e dello sviluppo del settore elettrico  che
garantiscano indipendenza di valutazione e giudizio  e  ne  avvia  la
selezione assicurandone la pubblicita' con mezzi idonei. 
  2. La  CSEA,  forma  e  aggiorna  annualmente  elenchi  di  esperti
organizzati per competenza nel cui ambito  individuare  i  valutatori
dei singoli progetti. 
  3. Gli esperti cui affidare le attivita' di valutazione e  verifica
sui singoli progetti e/o sui PTR sono selezionati  negli  elenchi  di
cui al comma 2 e nominati dal MiSE, singolarmente o per gruppi. 
  4.  Gli  esperti  svolgono,  in  piena  autonomia,   attivita'   di
valutazione e verifica sui progetti di ricerca, in  base  ai  criteri
definiti negli accordi di programma o nei bandi di gara.