Art. 9 Esperti 1. Il MiSE individua i criteri per la costituzione di liste di esperti, nazionali o esteri, di comprovata competenza ed esperienza nei settori della ricerca e dello sviluppo del settore elettrico che garantiscano indipendenza di valutazione e giudizio e ne avvia la selezione assicurandone la pubblicita' con mezzi idonei. 2. La CSEA, forma e aggiorna annualmente elenchi di esperti organizzati per competenza nel cui ambito individuare i valutatori dei singoli progetti. 3. Gli esperti cui affidare le attivita' di valutazione e verifica sui singoli progetti e/o sui PTR sono selezionati negli elenchi di cui al comma 2 e nominati dal MiSE, singolarmente o per gruppi. 4. Gli esperti svolgono, in piena autonomia, attivita' di valutazione e verifica sui progetti di ricerca, in base ai criteri definiti negli accordi di programma o nei bandi di gara.