(Regolamento-art. 4)
                               Art. 4. 
 
                       Possesso dei requisiti 
 
    1. Il possesso dei requisiti di cui  ai  precedenti  articoli  2,
comma 2 e 3, commi 2 e 4, e'  attestato  mediante  autocertificazione
del legale rappresentante dell'impresa. Si  applicano  le  norme  che
sanzionano, anche penalmente, le dichiarazioni false e mendaci ed  in
particolare  quanto  previsto  dal  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. 
    2. Il possesso del requisito di cui all'art. 2, comma 3,  lettera
a), e' verificato dall'Autorita' mediante consultazione diretta della
Banca dati nazionale unica della  documentazione  antimafia,  di  cui
agli articoli 96 e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159 e successive modificazioni. Le modalita' di consultazione sono
indicate nella convenzione sottoscritta tra Ministero e Autorita'. 
    3. La sussistenza di annotazioni di cui all'art. 3, comma  5,  e'
verificata   dall'ANAC,   mediante   consultazione   del   Casellario
informatico, istituito presso l'Osservatorio.