Art. 4. Possesso dei requisiti 1. Il possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, comma 2 e 3, commi 2 e 4, e' attestato mediante autocertificazione del legale rappresentante dell'impresa. Si applicano le norme che sanzionano, anche penalmente, le dichiarazioni false e mendaci ed in particolare quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. 2. Il possesso del requisito di cui all'art. 2, comma 3, lettera a), e' verificato dall'Autorita' mediante consultazione diretta della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, di cui agli articoli 96 e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni. Le modalita' di consultazione sono indicate nella convenzione sottoscritta tra Ministero e Autorita'. 3. La sussistenza di annotazioni di cui all'art. 3, comma 5, e' verificata dall'ANAC, mediante consultazione del Casellario informatico, istituito presso l'Osservatorio.