(Regolamento-art. 7)
                               Art. 7. 
 
                        Obblighi informativi 
 
    1. L'impresa cui e'  stato  attribuito  il  rating  e'  tenuta  a
comunicare all'Autorita'  ogni  variazione  dei  dati  riportati  nei
propri  certificati  camerali  e  qualunque  evento  che  incida  sul
possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, comma 2 e 3, comma  2,
nonche' gli eventi di cui al precedente art. 6, commi 6  e  7,  entro
dieci giorni dal verificarsi degli stessi,  pena  la  revoca  di  cui
all'art. 6, comma 4,  del  presente  Regolamento.  Nel  caso  in  cui
l'evento  comunicato  rilevi  ai  fini   della   determinazione   del
punteggio, l'Autorita' dispone gli aggiornamenti  necessari,  dandone
conto nell'elenco di cui all'art. 8. Tali aggiornamenti non  incidono
sulla data di scadenza del rating. 
    2. Le pubbliche  amministrazioni  coinvolte  nella  verifica  dei
requisiti per l'attribuzione del rating di legalita', per  quanto  di
loro competenza, non appena ne siano venute a conoscenza,  comunicano
all'Autorita' le eventuali variazioni,  nonche'  gli  eventi  di  cui
all'art. 6, comma 7, del presente Regolamento. 
    2-bis.   Ogni   anno   l'Autorita'    individua    un    campione
rappresentativo, uniformemente distribuito sul territorio  nazionale,
pari al 10% delle imprese in possesso  del  rating  di  legalita',  e
invia l'elenco alla Guardia di finanza per verificare singoli profili
di rilevanza fiscale e contributiva. Entro sessanta giorni la Guardia
di finanza comunica all'Autorita' gli esiti delle verifiche. 
    3. La verifica delle  variazioni  intervenute  nel  possesso  dei
requisiti di cui all'art. 2,  comma  2,  lettere  a),  b)  e  c)  del
presente Regolamento viene effettuata secondo le  modalita'  indicate
nell'art. 5, commi 5 e 6.