Art. 3 Ambito oggettivo 1. Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al presente decreto: a) l'intervento di ammodernamento dell'impianto calcistico deve consistere in una ristrutturazione edilizia come definita dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; b) la ristrutturazione deve avere a oggetto gli impianti calcistici di proprieta' del soggetto interessato ovvero quelli di cui fa uso in regime di concessione amministrativa; c) l'intervento di ristrutturazione agevolato e' realizzato entro il terzo periodo d'imposta successivo all'attribuzione delle risorse di cui all'art. 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9. 2. Per impianto calcistico si intende il terreno di gioco e tutte le volumetrie e le strutture a esso strettamente connesse e funzionali.