Art. 5 Parametri ai fini della determinazione dell'agevolazione concedibile 1. Ferma restando la procedura di cui all'art. 6, ai fini della concessione del credito d'imposta e della definizione dell'ammontare del contributo, quest'ultimo e' determinato applicando i seguenti parametri: a) in misura pari al 12 per cento dell'ammontare degli interventi di ristrutturazione edilizia realizzati con le risorse ricevute da ciascuna societa' di calcio interessata a titolo di mutualita' della Lega di Serie A di cui all'art. 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9; b) nel limite massimo di 25.000 euro all'anno per ciascun soggetto beneficiario; c) entro i limiti consentiti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.