Art. 6 Procedura di concessione del credito d'imposta 1. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui al presente decreto, i soggetti interessati, beneficiari della mutualita', presentano, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di realizzazione degli interventi, apposita domanda all'Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicando l'ammontare delle somme ricevute ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, e gli interventi di ristrutturazione realizzati ai sensi dell'art. 1, comma 352, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 2. La domanda di cui al comma 1, definita con provvedimento dell'Ufficio dello Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, contiene: a) gli elementi identificativi della societa' calcistica; b) il costo complessivo degli interventi di ammodernamento realizzati; c) l'attestazione di effettivita' delle spese sostenute, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del presente decreto; d) l'ammontare del contributo sotto forma di credito d'imposta richiesto; e) la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente la sussistenza del requisito di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), del presente decreto. 3. Entro i successivi novanta giorni dal termine ultimo previsto per l'invio delle istanze di cui al comma 1, l'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, previa verifica dei requisiti previsti nonche' della documentazione richiesta dal presente decreto, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziate pari a 4 milioni di euro annui e l'ammontare complessivo dei contributi richiesti, determina la percentuale massima del credito d'imposta spettante e comunica alle societa' calcistiche il riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'importo effettivamente spettante. 4. Ai fini degli adempimenti relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, cui provvede l'Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in quanto autorita' concedente, si applica il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 31 maggio 2017, n. 115, e in particolare gli articoli 8 e 9.