Art. 8 Cause di revoca e procedure di recupero del credito d'imposta illegittimamente fruito 1. Il credito d'imposta e' revocato: a) nel caso in cui venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti previsti; b) qualora la documentazione di cui all'art. 6, comma 2, contenga elementi non veritieri. 2. Sono fatte salve le eventuali conseguenze di legge civile, penale e amministrativa e, in ogni caso, si provvede al recupero del beneficio indebitamente fruito, ai sensi del presente articolo. 3. L'Agenzia delle entrate trasmette all'Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con modalita' telematiche e secondo termini definiti d'intesa, l'elenco delle societa' che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta, con i relativi importi. 4. Qualora l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo, l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta di cui al presente decreto, la stessa ne da' comunicazione in via telematica all'Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che previe verifiche per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 marzo 2018 p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Il Ministro per lo sport Lotti Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2018 Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne - succ. n. 996