(Allegato 7)
 
                                                           Allegato 7 
 
  TABELLA N. 5 
 
  Elenco dei prodotti la cui vendita e' subordinata  a  presentazione
di ricetta medica da rinnovare volta per  volta  e  da  ritirare  dal
farmacista 
 
  (Art. 124, lettera b, del TULS approvato con R.D. 27  luglio  1934,
n. 1265, modificato con Legge 7 novembre 1942, n. 1528;  Decreto  del
Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309  e  successive
modifiche, artt. 89 e 143 Decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219 e
successive modifiche e  integrazioni  Decreto  Legislativo  6  aprile
2006, n. 193). 
 
  1) Medicinali a base di sostanze stupefacenti e psicotrope indicate
nella Tabella dei Medicinali, sez. B,  C,  D  approvata  con  decreto
ministeriale, in applicazione al D.P.R. 9  ottobre  1990,  n.  309  e
successive modifiche. 
 
  2) Anoressizzanti. (1) 
 
  3) Medicinali per  uso  parenterale  a  base  di  benzodiazepine  e
derivati della fenotiazina e dell'aloperidolo. 
 
  4) Inibitori della  monoaminossidasi  a  base  di  tranilcipromina;
medicinali   a   base   di   clozapina   e   medicinali   antidemenza
anticolinesterasici. 
 
  5) Curarici e anestetici generali. Anestetici  locali,  escluse  le
preparazioni per applicazione cutanea, non oftalmiche. 
 
  6) Alprostadil soluzione iniettabile. 
 
  7) Citostatici. Immunosoppressori. 
 
  8) Anabolizzanti, ad eccezione del nandrolone  che  e'  soggetto  a
prescrizione speciale con ricetta medica a ricalco. 
 
  9) Medicinali  a  base  di  fenilbutazone,  nimesulide,  tramadolo,
escluse le preparazioni per applicazione cutanea. 
 
  10) Tutti i medicinali a base di estrogeni, progestinici,  soli  od
associati, ciproterone, danazolo; inibitori della prolattina  a  base
di cabergolina; sono esclusi i preparati  per  la  contraccezione  di
emergenza a base di levonorgestrel e ulipristal destinate a  maggiori
di anni 18 che possono essere esitate senza ricetta medica. 
 
  11) Vaccini delle epatiti. 
 
  12) Medicinali a base di ketorolac. 
 
  13) Medicinali a base di epoietine. 
 
  14) Medicinali a base di ticlopidina. 
 
  15) Medicinali a base di isotretinoina ed acitretina esclusi quelli
per applicazione cutanea. 
 
  16) I preparati magistrali a  base  delle  sostanze  incluse  nelle
classi farmacologiche della Legge 14.12.2000,  n.  376  e  successive
modifiche, integrazioni e decreti  correlati,  tranne  quelli  per  i
quali la legge prevede ricetta ripetibile. 
 
  17)  I  medicinali  per  uso  umano  prescritti   per   indicazioni
terapeutiche diverse da quelle autorizzate secondo gli articoli 3 e 5
del DL 17 febbraio 1998, n. 23 coordinato con il testo della Legge  8
aprile 1998, n. 94. 
 
  18) I medicinali veterinari indicati anche, o  esclusivamente,  per
animali destinati alla produzione di  alimenti  per  l'uomo  che,  in
relazione  alle   categorie   terapeutiche   previste   nel   decreto
legislativo  6  aprile  2006,  n.  193  e  successive  modifiche   ed
integrazioni, riportino sulla confezione  la  dicitura  "Da  vendersi
dietro presentazione di ricetta medica veterinaria in triplice  copia
non ripetibile"; i medicinali prescritti dal medico  veterinario  per
le somministrazioni ad animali destinati alla produzione di  alimenti
per l'uomo secondo le condizioni previste dall'art.  11  del  decreto
legislativo  6  aprile  2006,  n.  193  e  successive   modifiche   e
integrazioni. 
 
  19) I medicinali veterinari indicati  per  animali  destinati  alla
produzione di alimenti per l'uomo, per i quali non  e'  richiesta  la
ricetta in triplice copia, come previsto al punto 18) della  presente
tabella; i medicinali veterinari omeopatici autorizzati con procedura
semplificata secondo l'art. 20 del decreto legislativo 6 aprile 2006,
n. 193  e  successive  modificazioni  e  integrazioni;  i  medicinali
veterinari autorizzati solo per animali da  compagnia  che  riportino
sulla confezione la dicitura "Da  vendersi  dietro  presentazione  di
ricetta medica veterinaria non ripetibile". 
 
  20) I medicinali per uso umano prescritti  dal  medico  veterinario
per la somministrazione ad animali da compagnia secondo le condizioni
previste dall'art. 10, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n.  193
e successive modifiche ed integrazioni. 
 
  21) I preparati magistrali prescritti  ad  animali  destinati  alla
produzione di alimenti per l'uomo  sono  soggetti  alle  disposizioni
previste dal primo periodo del  punto  18)  della  presente  tabella;
quelli destinati ad animali da compagnia al punto 19) della  presente
tabella. 
 

(1) Le preparazioni galeniche a scopo dimagrante devono rispettare la
    normativa vigente 
 
            Note. 
 
            Per l'acquisto, la detenzione, la vendita e le operazioni
          di documentazione delle sostanze stupefacenti e  psicotrope
          e loro preparazioni indicate nella Tabella dei  Medicinali,
          sez. A approvata con decreto ministeriale, in  applicazione
          degli articoli 13 e 14 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309  e
          successive  modifiche,  vanno  rispettate  le  disposizioni
          della legge medesima  e  delle  successive  integrazioni  e
          modifiche. 
 
            E'  comunque  subordinata  a  presentazione  obbligatoria
          della ricetta medica  da  rinnovare  volta  per  volta,  da
          ritirare da parte del farmacista, la vendita dei medicinali
          soggetti ad autorizzazione all'immissione in commercio  per
          i quali l'Autorita' competente faccia obbligo di  riportare
          sulle   etichette   la   dicitura   "Da   vendersi   dietro
          presentazione  di  ricetta  medica  utilizzabile  una  sola
          volta" o dizione analoga. 
 
            Con decreto del  Ministro  della  salute  possono  essere
          stabilite, nel  rispetto  di  direttive  e  raccomandazioni
          della  Comunita'  Europea,  condizioni  e  prescrizioni  di
          carattere generale  relative  a  tutti  i  medicinali  o  a
          particolari  gruppi  di  essi,  ivi  comprese  disposizioni
          sull'etichettatura e sul confezionamento dei  medicinali  e
          sulle modalita' di prescrizione e di impiego. 
 
            Il Ministro della salute puo' vietare l'utilizzazione  di
          medicinali,   anche   preparati   in   farmacia,   ritenuti
          pericolosi per la salute pubblica, senza che cio'  comporti
          differenziazione tra il medicinale di origine industriale e
          il preparato magistrale. 
 
            La ricetta medica  da  rinnovare  volta  per  volta  (non
          ripetibile),   relativa   ai   medicinali    soggetti    ad
          autorizzazione all'immissione in  commercio  ai  sensi  del
          Decreto legislativo 24 aprile 2006,  n.  219  e  successive
          modifiche, ha validita' limitata a trenta giorni escluso il
          giorno di emissione e deve essere ritirata  dal  farmacista
          che e' tenuto a conservarla per  sei  mesi  dalla  data  di
          spedizione e quindi a distruggerla per evitare l'accesso di
          terzi ai dati  in  essa  contenuti  ai  sensi  del  Decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 282, qualora non la consegni
          all'Autorita' competente  per  il  rimborso  del  prezzo  a
          carico del Servizio sanitario nazionale; la  ricetta  priva
          del nome e cognome del paziente o del suo codice fiscale (o
          delle sole  iniziali,  nei  casi  in  cui  disposizioni  di
          carattere   speciale   esigano    la    riservatezza    dei
          trattamenti), della data e della firma del  medico  non  ha
          validita'. In ogni altro caso la ricetta non ripetibile  ha
          validita' limitata a trenta giorni. 
 
            Il farmacista deve conservare per almeno sei  mesi  dalla
          data di spedizione le ricette non  ripetibili  relative  ai
          preparati magistrali e  officinali.  Nel  caso  di  ricette
          contenenti sostanze soggette alla Legge 14.12.2000, n. 376,
          i sei mesi decorrono a partire dal 31 gennaio dell'anno  in
          cui viene effettuata la trasmissione dei dati al  Ministero
          della salute. 
 
            Per  la  documentazione  delle  ricette  veterinarie   il
          farmacista e' tenuto, in  base  al  decreto  legislativo  6
          aprile 2006, n. 193 e successive modifiche ed integrazioni,
          a conservare per cinque anni la copia della ricetta  medica
          veterinaria in triplice copia, la cui validita' massima  e'
          di dieci giorni lavorativi dalla data di emissione, di  cui
          al punto 18) della presente  tabella  e  per  sei  mesi  le
          ricette non ripetibili di cui ai  punti  19)  e  20)  della
          presente tabella. 
 
            I preparati magistrali a base di principi attivi che  non
          siano riconducibili ad una categoria  terapeutica  presente
          in tabella, ma per i quali esista un equivalente medicinale
          industriale autorizzato ai sensi degli artt. 92,  93  e  94
          del Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive
          modificazioni,  devono  essere  dispensati  alle   medesime
          condizioni previste per lo stesso medicinale autorizzato. 
 
            I medici  veterinari,  qualora  ricorrano  le  condizioni
          previste  dalla  normativa  vigente,  possono   prescrivere
          medicinali ad uso umano soggetti a ricetta  limitativa,  di
          cui sopra, dietro presentazione di ricetta  non  ripetibile
          in triplice copia, per  approvvigionamento  per  scorta,  e
          tali medicinali possono essere somministrati esclusivamente
          dal veterinario all'animale  in  cura  (art.  84  del  DLvo
          193/06 e successive modifiche)