(Allegato-Relazione del Prefetto)
                         Prefettura di Lecce 
 
    Prot. n. 43/NC/OPS 
 
                                                Lecce, 26 aprile 2018 
 
                                 ALL'ON. MINISTRO DELL'INTERNO - ROMA 
 
    Oggetto: Comune di Surbo -  Proposta  di  scioglimento  ai  sensi
dell'art. 143, comma 3 T.U.E.L. - Relazione. 
 
                              PREMESSA 
 
    Con decreto prefettizio n. 112198 del 20 novembre 2017, su delega
del Ministro dell'interno (D.M. del 10 novembre 2017),  lo  Scrivente
ha  disposto  l'accesso  presso  il  Comune  di  Surbo,  al  fine  di
verificare l'eventuale sussistenza degli elementi di cui al  comma  1
dell'art. 143 del TUEL. 
    Per l'esecuzione di tali accertamenti e' stata nominata,  con  il
decreto prefettizio citato, una Commissione di Indagine composta 
    Omissis 
    Per le connesse attivita'  di  accertamento  ed  acquisizione  di
informative sugli organi, sull'apparato burocratico e sulle attivita'
del Comune di Surbo, e' stato contestualmente nominato un  Gruppo  di
Supporto composto 
    Omissis 
    In data 22  novembre  2017,  la  Commissione  prefettizia  si  e'
insediata presso il Comune di  Surbo,  dando  avvio  all'acquisizione
degli atti inerenti le attivita' piu'  significative  dell'Ente,  con
particolare riguardo ai settori dei Servizi tecnici ed amministrativi
e finanziari, nonche', piu' in generale, agli atti di Governo ed agli
impegni assunti dall'amministrazione. 
    La Commissione, a conclusione del lavoro d'indagine,  in  data  6
aprile 2018, ha rassegnato le risultanze dell'attivita' svolta presso
il Comune di Surbo con Relazione conclusiva, che si allega in  copia,
e che lo scrivente assume a fondamento della presente proposta. 
    Successivamente, come previsto dall'art. 143, comma  3  TUEL,  e'
stato sentito il Comitato provinciale per  l'ordine  e  la  sicurezza
pubblica, integrato  con  la  partecipazione  del  Procuratore  della
Repubblica, che ha condiviso  la  presente  proposta.  Il  Presidente
della  Provincia  ed  il  Sindaco  del  Comune  di   Lecce,   benche'
regolarmente convocati, hanno comunicato di non poter presenziare. 
 
1. La compagine amministrativa del Comune di Surbo. 
 
    L'attuale  Amministrazione  comunale  di  Surbo,   comune   della
Provincia di Lecce che conta circa 14.849  abitanti,  risulta  eletta
nelle consultazioni del 26 e 27 maggio 2013. 
    La competizione elettorale si era conclusa con la proclamazione a
Sindaco  di  omissis,  avvocato,  che  aveva  gia'  rivestito   altri
incarichi  istituzionali  nelle  precedenti  consiliature,  candidato
Sindaco  della  lista  civica  di  Centrodestra  denominata  omissis,
aggiudicatasi la vittoria con il 39,70% dei  voti  espressi,  con  il
conseguimento di undici su sedici seggi. 
    La Giunta, nella composizione originaria, era la seguente: 
      • omissis - Lista «omissis» 
      • omissis - Lista «omissis» 
      • omissis - Lista «omissis» 
      • omissis - Lista «omissis» 
      • omissis - Lista «omissis» 
    A seguito delle numerose  sostituzioni  avvenute  net  tempo,  al
momento dell'insediamento della Commissione ispettiva, risultavano in
carica nella Giunta comunale: 
      • omissis - Lista «omissis» 
      • omissis - Lista «omissis» 
      • omissis - Lista «omissis» 
      • omissis - Lista «omissis» 
      • omissis - Lista «omissis» 
    Il Consiglio comunale, composto da 14 membri, 11 dei  quali  sono
consiglieri di maggioranza e 3  di  minoranza,  risulta  invece  oggi
cosi' composto 
Consiglieri di maggioranza 
    • omissis - Lista «omissis» 
    • omissis - Lista «omissis» 
    • omissis - Lista «omissis» 
    • omissis - Lista «omissis» 
    • omissis - Lista «omissis» 
    • omissis - Lista «omissis» 
    • omissis - Lista «omissis» 
    • omissis - Lista «omissis» 
    • omissis - Lista «omissis» 
    • omissis - Lista «omissis» 
Consiglieri di minoranza 
    • omissis - Gruppo Misto Lista «omissis» 
    • omissis - Lista «omissis» 
    • omissis - Lista «omissis» 
    Il  Consigliere  di  minoranza  candidato  sindaco  della   Lista
«omissis omissis» ha rassegnato le proprie dimissioni il 23  novembre
2017. 
    Con  riguardo  alla  composizione  della  Giunta  e   dell'Organo
Consiliare si precisa che successivamente alla  nomina  della  Giunta
comunale all'esito delle elezioni del maggio 2013, si sono verificate
diverse sostituzioni  di  assessori  dimissionari,  come  di  seguito
specificate. 
    In  data  20   gennaio   2014,   a   seguito   delle   dimissioni
dell'assessore omissis, con decreto sindacale n.  2  del  23  gennaio
2014 e' stata nominata assessore omissis, con deleghe  alla  Pubblica
istruzione, Edilizia scolastica, Arredo urbano, Protezione civile (ha
sostituito il dimissionario omissis a cui erano state  attribuite  le
deleghe al Bilancio, Programmazione economica e Finanza Locale che ad
oggi non risultano piu' in carico ad alcun assessore, ma  nelle  mani
del Sindaco omissis); 
    In data 2 dicembre 2016 a seguito delle dimissioni dell'assessore
omissis, con decreto sindacale n. 12 del 5 dicembre  2016,  e'  stato
nominato assessore omissis, con deleghe alle  Politiche  del  lavoro,
Politiche giovanili e mobilita'; 
    in  data  19   ottobre   2017,   a   seguito   delle   dimissioni
dell'assessore  omissis,  le  deleghe  di  Assessore  alla   pubblica
istruzione, Edilizia scolastica, Arredo urbano  e  Protezione  civile
sono state trattenute dal Sindaco. 
    Si evidenzia che il Sindaco omissis, sin dall'inizio del mandato,
non ha mai attribuito le deleghe in materia di Ambiente  e  Personale
e, a seguito  delle  dimissioni  dei  suddetti  assessori  omissis  e
omissis, ha trattenuto anche le deleghe rispettivamente in materia di
Bilancio, Programmazione economica e Finanza locale nonche' quelle in
materia di Pubblica istruzione, Edilizia scolastica, Arredo urbano  e
Protezione civile. 
    Il Comune di Surbo sara' interessato al rinnovo del  Consiglio  e
all'elezione del Sindaco nella tornata elettorale di questa primavera
2018. 
 
2. Contesto territoriale della  locale  criminalita'  organizzata  di
  tipo mafioso e presenza nel Comune di Surbo. 
 
    Nell'ambito  del  territorio  di  questa   provincia   e'   stata
storicamente   accertata,   in   quanto   acclarata   giudizialmente,
l'esistenza di un'organizzazione mafiosa localmente denominata «sacra
corona unita (SCU). 
    La «sacra corona unita»  ha  subito  nel  tempo  una  progressiva
trasformazione, passando da un'originaria struttura piramidale - come
era almeno nelle aspirazioni originarie dei suoi fondatori e come per
qualche tempo si e' mantenuta - ad una successiva rigida suddivisione
in gruppi, fino all'attuale strategia «tesa  all'inabissamento  delle
tradizionali   attivita'   criminali   e   all'apparente    scomparsa
dell'associazione mafiosa», con una  continua  ricerca  del  consenso
sociale attraverso attivita' che, in un  periodo  di  profonda  crisi
economica, trovano apprezzamento  tra  i  consociati  (Cfr.  pag.  97
Relazione conclusiva  della  Commissione  Antimafia  del  7  febbraio
2018). 
    Il mutamento delle caratteristiche della criminalita' organizzata
salentina deriva dalla perfetta integrazione tra i capi  storici  dei
vecchi gruppi criminali e gli esponenti delle nuove generazioni delle
famiglie mafiose tradizionali, assurti, medio tempore, ai vertici del
clan. 
    Infatti, «l'azione delle organizzazioni mafiose appare articolata
tra i vecchi  e  tradizionali  ambiti  criminali  e  nuovi  spazi  di
intervento non piu' limitati ai contesti sociali che in qualche  modo
gia'    condividevano    e     fiancheggiavano     la     metodologia
dell'intimidazione,  avendo  ottenuto  un  diffuso   ed   inaspettato
riconoscimento, da frange della societa' civile  le  piu'  disparate»
(Cfr. pag. 97 Relazione  conclusiva  della  Commissione  Parlamentare
Antimafia cit.). 
    Tali gruppi criminali, quindi, hanno esteso l'area  di  interesse
ben  oltre  le  tradizionali  attivita'  illecite  del  traffico   di
stupefacenti, delle estorsioni e dell'usura - pur non  abbandonandole
- rivolgendo l'attenzione  ad  attivita'  quali  quelle  connesse  al
recupero dei crediti o alla gestione delle vendite giudiziarie e alla
connessa azione di turbata liberta' degli  incanti,  al  settore  dei
giochi e delle scommesse, ma anche ad  altri  ambiti  socio-economici
diversi, come quello legato al mondo del calcio. 
    In  tale  prospettiva,  si  collocano   anche   la   ricerca   di
collegamenti  con  ambienti  della  politica  ed  il   tentativo   di
infiltrazione    criminale    negli    apparati    della     pubblica
amministrazione. 
    Sul punto, la  Direzione  Nazionale  Antimafia,  nella  Relazione
annuale del febbraio 2016, ha sottolineato: «Con riguardo al rapporti
con i rappresentanti delle istituzioni politico  amministrative,  una
costante di tutte le organizzazioni operanti nel distretto  di  Lecce
e',  attualmente,  quella  dell'attenzione   ai   rapporti   con   le
amministrazioni pubbliche e con i rappresentanti del mondo  politico,
all'evidente  scopo  di  accreditarsi   quali   interlocutori   degli
amministratori, accrescere il proprio prestigio sociale - e quindi il
consenso che ne deriva - e trovare una via di inserimento nell'ambito
delle attivita' imprenditoriali  connesse  a  quelle  della  pubblica
amministrazione...» (Cfr. pag. 105 Relazione annuale  Febbraio  2016,
della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo). 
    Nell'area a Nord di Lecce, in  particolare,  e'  stata  accertata
l'operativita' di un sodalizio criminale facente  capo  a  Pellegrino
Antonio, pluripregiudicato, nato a  Squinzano  il  7  novembre  1974,
attivo  soprattutto  in  paesi  quali  Squinzano,  Campi   Salentina,
Trepuzzi, ma anche Surbo, oggetto dell'attuale  indagine  giudiziaria
ed amministrativa. 
    I fratelli  Pellegrino  protagonisti  negli  anni  passati  delle
principali dinamiche criminali che hanno prodotto,  alla  fine  degli
anni '90, numerosi episodi di sangue ed altri reati di tipica matrice
mafiosa,  si  sono  ricavati  uno   spazio   importante,   su   scala
provinciale,  proprio  nell'ambito  della  Sacra  Corona  Unita.  Sul
rilievo criminale del «Clan Pellegrino» nella Provincia di  Lecce  ha
riferito, in particolare,  il  collaboratore  di  giustizia  omissis,
figura  di  spicco  nello   scenario   malavitoso   brindisino,   che
nell'interrogatorio del 29 marzo  2011,  in  proposito  ha  riferito:
«Preciso  che  il  clan  dei  Pellegrino  e'  molto   rispettato   in
quell'area, io paragonerei al rispetto che  su  Mesagne  nutrono  per
noi; faccio tale precisazione per far capire  quanto  siano  radicati
nella societa'  civile  e  nel  tessuto  imprenditoriale,  oltre  che
nell'amministrazione comunale ed in tutti questi ambiti  potrei  dire
che si muovono come meglio credono» (Cfr. pag. 13  Informativa  della
Compagnia Carabinieri di Lecce prot. n. 71/18-23-2013 del  9  ottobre
2015 allegato n. 2 alla Relazione Commissione di Accesso). 
    Il carattere mafioso dello stesso Clan e' desunto  dall'esistenza
di indicatori tipizzanti del fenomeno,  quali  la  particolare  forza
d'intimidazione  derivante  dal  vincolo  di'  assoggettamento  e  di
omerta', l'accortezza per le figure piu'  esposte,  quali  Pellegrino
Antonio  appunto,  l'organizzazione  per  livelli  gerarchici  e   la
capacita'  del  sodalizio  di  infiltrarsi  all'interno  del  tessuto
politico ed imprenditoriale  (Cfr.  pag.  16  Informativa  cit.).  La
caratura criminale del sodalizio mafioso in questione e' emersa anche
nel corso dell'operazione giudiziaria denominata «Vortice  Deja  vu»,
confluita nel p.p. n. 6812/2008 RGNR PM LE, conclusosi  con  sentenza
del 23 giugno 2016, con la quale e' stato posto in rilievo  il  ruolo
egemone esercitato dalla famiglia Pellegrino all'interno della  Sacra
Corona Unita, per la sua capacita', tra l'altro, di infiltrarsi nella
P.A., e con la quale sono stati condannati ben 65  imputati,  45  dei
quali per una serie di reati e per.  l'appartenenza  all'associazione
di stampo mafioso predetta. 
    Con riguardo in particolare alla situazione del Comune di  Surbo,
di interesse nella presente Relazione, giova rilevare che il  tessuto
socio-economico di Surbo, nel passato, e' stato spesso interessato da
tentativi di  infiltrazioni  mafiose,  nonostante  l'incisiva  azione
delle Forze dell'Ordine e della magistratura  che  hanno  contribuito
nel tempo a decapitare e a decimare la locale consorteria, ma che non
ha potuto impedire  la  riaggregazione  delle  stesse  organizzazioni
criminali capaci di realizzare negli anni successivi, nuovi accordi a
salvaguardia degli interessi locali. 
    Pertanto si procedera',  di  seguito,  ad  analizzare  i  rilievi
emersi dagli accertamenti investigativi e giudiziari che  coinvolgono
amministratori e funzionari dell'Amministrazione Comunale  di  Surbo,
oltre che Imprenditori locali e che denotano il concreto  rischio  di
infiltrazione dell'organizzazione criminale nel circuito economico ed
amministrativo  di  Surbo,   mediante   l'inserimento   nei   settori
imprenditoriali a piu' alta redditivita', come quello  degli  appalti
di opere pubbliche, e/o con l'imposizione dell'assunzione di soggetti
malavitosi nell'impresa, a garanzia degli interessi criminali. 
 
3. Evidenze giudiziarie relative al coinvolgimento di  amministratori
  e funzionari del Comune di Surbo e di imprenditori locali. 
 
    Quanto  innanzi  descritto  trova   un   primo   riscontro,   con
particolare riguardo all'operativita' nella  zona  di  Surbo  di  una
frangia criminale  collegata  alla  «SCU»  ed  al  coinvolgimento  in
vicende illecite di amministratori e funzionari locali  dello  stesso
Comune,  nell'indagine   giudiziaria   convenzionalmente   denominata
omissis, condotta nel 2015 dal Nucleo Operativo e  Radiomobile  della
Compagnia dei Carabinieri  di  Lecce  sotto  il  coordinamento  della
locale Direzione Distrettuale Antimafia, nell'ambito della  quale,  a
seguito dell'Avviso  di  conclusione  delle  indagini  emesso  il  28
settembre 2017 (all. 3 della Relazione della Commissione di Accesso),
e' stata formulata richiesta di  rinvio  a  giudizio  (All.  4  della
Relazione della Commissione di Accesso) e adottato successivo decreto
di rinvio a giudizio nel p.p. n. 13228/2013  RGNR  nei  confronti  di
otto persone tra le quali anche il Responsabile dell'Ufficio  tecnico
del Comune di Surbo, omissis, il pluripregiudicato Pellegrino Antonio
e imprenditori locali, quali omissis e omissis. 
    L'attivita' di indagine, che trae spunto da una serie di  episodi
intimidatori di presunta matrice mafiosa posti in essere ai danni  di
amministratori locali negli anni 2012-2013, si e'  concentrata  sulla
gestione amministrativa e sull'assegnazione degli appalti per  lavori
pubblici presso l'Amministrazione Comunale di Surbo; sulla  sistemica
attribuzione clientelare dei pubblici lavori secondo  metodi  mafiosi
riconducibili al detto gruppo criminale  facente  capo  a  Pellegrino
Antonio, inteso «zu Peppu»  e  sulle  contiguita'  e  connivenze  fra
imprenditori, amministratori e funzionari locali e  elementi  apicali
dello stesso «Clan Pellegrino». 
    I  richiamati,  numerosi  episodi  intimidatori  ai  danni  degli
amministratori  locali  negli  anni   2012-2013,   quali   l'incendio
dell'auto dell'allora Vice-Sindaco omissis, le buste minatorie e  con
proiettili ai danni dell'allora Assessore  al  Bilancio  omissis,  le
minacce perpetrate con colpi di  arma  da  fuoco  all'abitazione  del
Consigliere  omissis,  poi  dimessosi,  ed  altre,  tutte   descritte
compiutamente nel rapporto dei Carabinieri citato (pagg. 7-8 all.  n.
2 della Relazione della Commissione di Accesso), nonche' gli svariati
illeciti nel settore dei pubblici appalti, di cui si  dira'  innanzi,
relativi agli anni successivi 2013-2015, hanno evidenziato sintomi di
una degenerazione del tessuto sociale, politico e amministrativo  nel
Comune di Surbo. Invero cio' e' reso ancor piu' grave ed evidente  se
si considera che il cennato contesto evidenzia strettissimi  rapporti
tra un imprenditore vicino alla mafia locale  ed  importanti  settori
amministrativi  dell'Ente,  segnatamente  quello   del   responsabile
dell'Ufficio tecnico comunale. A cio' si  deve  aggiungere  anche  il
recente episodio intimidatorio ai danni del Comandante della Stazione
locale dei Carabinieri, avvenuto ad agosto del 2017. 
    Nello specifico, gli investigatori hanno analizzato una serie  di
procedure di evidenza pubblica del Comune  di  Surbo  concernenti  le
ristrutturazioni, le manutenzioni ed altre, per un valore stimato che
si aggira attorno al  milione  di  euro,  lavori,  mai  effettuati  o
realizzati in palese difformita' al capitolato tecnico. 
 
3.1 I  collegamenti  imprenditori-mafia-amministrazione  comunale  di
Surbo. La posizione del Dirigente U.T.C. omissis 
 
    La richiesta di rinvio a  giudizio  redatta  dalla  D.D.A.  della
Procura di Lecce ha cristallizzato, tra varie fattispecie di  appalti
pubblici  affidati  dal  Comune  di  Surbo  ritenute  presuntivamente
illegittime,  due  appalti  in  particolare,  i  quali  costituiscono
oggetto dei capi' di imputazione di  cui  alle  lett.  D),  E)  e  F)
dell'atto giudiziario stesso. 
 
3.1.1 Appalto pubblico dei lavori di urbanizzazione primaria in  Zona
  Fontanelle. 
 
    Nei capi D) e E) del provvedimento di  rinvio  a  giudizio  viene
presa in considerazione la figura di omissis, Dirigente  dell'Ufficio
tecnico del Comune di Surbo e nella  fattispecie  anche  responsabile
del procedimento, al quale viene contestato, in concorso con omissis,
procuratore speciale della  omissis,  e  omissis,  direttore  tecnico
della stessa impresa, il reato di cui all'art.  356  c.p.,  per  aver
commesso «una  frode  nell'esecuzione  dell'appalto  pubblico  per  i
lavori  di  urbanizzazione  primaria  in  zone  Fontanelle  a   Surbo
(affidato dal Comune di Surbo alla omissis) in particolare computando
lavori di sbancamento mai effettuati ...»  e  il  delitto  di  falso,
materiale e ideologico commesso da  pubblico  ufficiale  ex  articoli
476, comma 2 codice penale e 479 codice penale, perche'  nel  formare
il certificato di regolare esecuzione di tali  lavori  «ha  attestato
falsamente che nella relazione di Conto finale  si  e'  tenuto  conto
delle prove di laboratorio dei campioni (in realta' mai  effettuate),
che i lavori si sono svolti in conformita' dei patti  contrattuali  e
che i prezzi applicati  alle  singole  categorie  sono  stati  quelli
contrattuali (quando invece sono state rilevate le difformita' di cui
al capo D)». 
    Infatti, la lunga osservazione  dei  luoghi  interessati  a  tale
variante suppletiva ha  permesso  agli  organi  investigativi  e,  di
conseguenza, all'A.G. di rilevare facilmente gli  estremi  dei  reati
anzidetti commessi dalla ditta omissis con il necessario concorso del
R.U.P. ovvero Responsabile dell'Ufficio  tecnico  comunale,  omissis,
estensore  del  computo  metrico,  contenente  i  lavori  ammessi  al
pagamento. 
    La frode contestata, nella  fattispecie,  e'  stata  connessa  al
mancato sbancamento del terreno con  lavori  che  fittiziamente  sono
stati portati in pagamento senza  che  siano  stati  mai  effettuati,
poiche' l'orografia della zona  non  lo  avrebbe  richiesto,  secondo
l'informativa del Carabinieri citata (pagg.  45-48)  fondata,  a  sua
volta, sui risultati di una perizia  tecnica  disposta  dalla  stessa
A.G. 
 
3.1.2 Appalto pubblico  dei  lavori  di  riqualificazione  di  Piazza
  Unita' Europea. 
 
    Nel capo F) della richiesta  di  rinvio  a  giudizio  piu'  volte
citata viene contestata al  omissis  altra  ipotesi  di  frode  nelle
pubbliche forniture ex art. 356 codice penale, ancora  una  volta  in
concorso, tra gli  altri  soggetti,  anche  con  omissis  e  omissis,
relativamente all'appalto pubblico  dei  lavori  di  riqualificazione
urbana di Piazza Unita' Europea a Surbo affidato dallo stesso  comune
ancora una volta alla omissis per aver utilizzato basoli di  spessore
inferiore a quanto previsto dal contratto e per aver realizzato  «una
rete  a  singolo  filo  da  6  mm  [...],  uno  scavo  inferiore   al
previsto...», per non  aver  realizzato  «il  vespaio  previsto  come
miglioria [...] e la rete fognante prevista come miglioria ed  invece
affidata dal RUP omissis alla omissis con separata procedura.». 
    Si tratta della gara d'appalto che aveva destato maggiore clamore
mediatico, che nell'Informativa dei Carabinieri viene  definita  «una
grave truffa perpetrata dalla ditta con la complicita'  dei  pubblici
amministratori» (pag. 55 Informativa citata). 
    La ditta omissis innanzitutto aveva conseguito l'affidamento  con
il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa,  proponendo
un ribasso del 5,27% e 20 migliorie tecniche «senza  oneri  accessori
per la stazione appaltante, secondo uno stratagemma ben noto ed usato
nell'aggiudicazione degli appalti che consente alle ditte che vantano
la compiacenza degli organi deputati  al  controllo  di  aggiudicarsi
l'appalto grazie a tali migliorie, con la  segreta  intesa  che  tali
migliorie di fatto non verranno realizzate, per lucrare  il  guadagno
che, altrimenti, non sarebbe conseguito se le stesse dovessero essere
effettivamente realizzate» (pag.53 informativa cit.). 
    A  titolo  esemplificativo,   nella   fattispecie,   la   mancata
collocazione del vespaio ha implicato un risparmio, corrispondente ad
un  illecito  guadagno,  pari  a  di  circa  €  100.000,00;  inoltre,
l'attivita' investigativa, nel caso  di  specie,  ha  riscontrato  la
commissione di una serie di  illeciti  o  difformita'  al  capitolato
d'appalto precisamente elencate nella cennata informativa (Cfr, pagg.
53-55). 
    Nella stessa Informativa dei Carabinieri e'  riportato  «Si  puo'
affermare - ricapitolando - che  le  migliorie  (non  eseguite)  piu'
significative offerte a base di gara ammontano a circa  €  315.000,00
(su base € 600.000,00)...» (Cfr. pagg. 71-72). 
    Tale contesto sembra ancora piu'  chiaro  analizzando  il  tenore
delle intercettazioni effettuate  nell'ambito  delle  indagini  sulla
stessa procedura dalle quali  si  evidenzia  un  rapporto  di  grande
confidenza tra l'imprenditore omissis ed il Sindaco omissis  omissis,
i   quali   considerano   le   critiche    manifestate    del    capo
dell'opposizione,  omissis  omissis,  sui  lavori  di  Piazza  Unita'
Europea solo «motivo per irriderlo con sufficienza e dispetto»  (pag.
56 Informativa cit.). 
    Infatti, nell'intercettazione in  questione,  tra  omissis  e  il
Sindaco omissis, nella  quale  i  due  parlano  dei  lavori  pubblici
menzionati,  gli  interlocutori  hanno  un   tono   confidenziale   e
canzonatorio nei confronti del  omissis,  definito  dal  Sindaco  «un
illuso  ...  che  ambiva  al  posto  ora  da   lui   rivestito»;   la
conversazione e le risate manifestano palesemente un accordo  tra  il
Sindaco e l'imprenditore: si arguisce chiaramente che il politico  e'
al corrente e consapevole delle difformita'  dianzi  descritte  (Cfr.
pag. 57 Informativa cit.). 
    Anche nell'intercettazione successiva tra omissis  e  il  Sindaco
omissis, segnatamente quella del 10 giugno 2014,  sempre  relativa  a
questioni inerenti i lavori di  Piazza  Unita'  Europea,  il  sindaco
riferisce di essersi permesso  di  sollecitarlo  perche'  «siamo  due
fratelli noh...», di tal che si  apprezza  e  si  conferma  il  forte
legame tra i due oltre ad un rapporto sinallagmatico tra imprenditore
e Sindaco (Cfr. pag. 65 Informativa cit.) 
    Gli appalti pubblici teste' descritti rappresentano  solo  alcuni
esempi di una pluralita' di lavori e  gare,  descritti  compiutamente
nell'informativa dei  Carabinieri,  che  costituiscono  uno  spaccato
criminale di estrema  gravita'  nel  quale  l'interesse  pubblico  e'
sostanzialmente condizionato e subordinato sia  alla  connivenza  con
ditte  e  imprese  legate  alla  criminalita'  organizzata,  sia   al
perseguimento di  interessi  economici,  a  sua  volta  correlato  al
sinallagma elettorale secondo il sistema sopra ampiamente descritto. 
 
3.2.  Le  relazioni  tra  l'imprenditore  omissis,  la   criminalita'
  organizzata locale e l'amministrazione comunale. 
 
    Gli  accertamenti  esperiti  con   riferimento   all'imprenditore
omissis,  titolare  di  alcune  ditte  di  costruzioni  operanti  nel
territorio, hanno consentito, preliminarmente, di accertare le  reali
qualita' del rapporto di lavoro che e' intercorso tra  l'imprenditore
e taluni pregiudicati di notevole spessore criminale. 
    Nell'ambito delle  sue  imprese  omissis  ha  potuto  contare  su
soggetti  disponibili  a  risolvere,   per   suo   conto,   qualsiasi
controversia, soprattutto imprenditoriale,  di  natura  lavorativa  e
squisitamente  di  gestione  dei  rapporti  economici  con   soggetti
commerciali e con i suoi dipendenti per i quali i predetti  fungevano
da «polizia interna» (pag. 29, informativa cit.) 
    Cio' trova riscontro nel fatto che presso la omissis  di  omissis
omissis  risultavano  regolarmente   assunti   il   pluripregiudicato
Pellegrino Antonio,  nato  a  Squinzano  il  7  novembre  1974  (gia'
sottoposto alla misura dell'obbligo di soggiorno per mafia nel Comune
di residenza,  con  reati  di  criminalita',  organizzata  di  stampo
mafioso, omicidio ed altro, germano del pluripregiudicato  Pellegrino
omissis) nonche' il pluripregiudicato Vergine Emiliano, nato a  Campi
Salentina il 10 maggio 1976 (gia' condannato per associazione mafiosa
in data 3 giugno 2003 dalla Corte di  appello  di  Lecce  -  sentenza
divenuta irrevocabile il 31 ottobre 2003 - e nuovamente arrestato per
associazione mafiosa in virtu' di O.C.C. n. 18/15 del Giudice per  le
indagini preliminari del Tribunale di Lecce in data 6 marzo 2015). 
    Oltre ad avere un rapporto lavorativo con i citati esponenti  del
clan, omissis omissis e' risultato accompagnarsi  frequentemente  con
il  pluripregiudicato  Pellegrino  Antonio,   anche   al   di   fuori
dell'ambito strettamente lavorativo, in quanto legato allo stesso  da
un vincolo di comparaggio  avendo  la  moglie  di  omissis  tenuto  a
battesimo il figlio di Pellegrino (Cfr. pag.  17  Informativa  cit.).
Invero, il richiamato, forte legame tra l'imprenditore omissis  e  la
«famiglia»  Pellegrino  si  e'  progressivamente  consolidato,   come
testimoniato,   tra   l'altro,   dalle    parole    del    Pellegrino
nell'intercettazione del  27  giugno  2014  in  cui  il  pregiudicato
afferma: « ... omissis e' fratello mio,  e'  compare  nostro  di  mio
figlio...» (Cfr. pag. 38 Informativa cit.) 
    In relazione ed a  riprova  del  cennato  rapporto  di  affari  e
familiare omissis omissis rilevano le contestazioni mosse ai capi  A)
e B) della richiesta di rinvio a giudizio emesso dalla  D.D.A.  della
Procura della Repubblica citata. 
 
3.2.1 Le minacce e intimidazioni ai dipendenti  delle  ditte  omissis
  commesse con l'aggravante del metodo mafioso 
 
    In particolare, nel capo di imputazione A) a omissis e Pellegrino
Antonio viene contestato il reato di cui agli articoli 56, 61, n. 11,
110 e 629 codice penale e 7 decreto-legge n. 152/1991, per  aver,  in
concorso tra loro, «posto in essere atti idonei diretti in  modo  non
equivoco a costringere omissis a tollerare il mancato pagamento degli
arretrati dello stipendio e del TFR  per  la  prestazione  di  lavoro
svolta al servizio di societa' gestite da omissis (omissis,  omissis,
omissis, omissis, omissis e omissis) e ad omettere azioni  legali  di
recupero del  credito  [...].  In  particolare,  Antonio  Pellegrino,
sfruttando la forza intimidatrice derivante  dalla  sua  appartenenza
all'associazione mafiosa SCU, e su mandato del omissis,  ha  invitato
il omissis [...] a «comportarsi bene...», commesso tra il marzo  2014
ed il  maggio  2015,  con  l'aggravante  dell'essersi  avvalsi  delle
condizioni dell'art. 416-bis codice penale. 
    Nel capo B) della stessa richiesta di rinvio a giudizio a omissis
viene contestato il reato di minaccia,  perche',  «avvalendosi  della
forza intimidatrice derivante dalla spendita  del  nome  di  Emiliano
Vergine,  appartenente  all'associazione  mafiosa   SCU,   [...]   ha
minacciato a tale omissis (ndr probabilmente) [...]  un  grave  danno
ingiusto con frasi del seguente tenore: «omissis il numero tuo  vuole
che ha detto che deve venire che deve prenderti  e  ti  deve  buttare
giu' nella cava e ti deve bruciare»... commesso  a  luglio  2014  con
l'aggravante di essersi avvalso  dalle  condizioni  di  cui  all'art.
416-bis codice penale. 
    Con riguardo al capo A)  del  provvedimento  giudiziario  citato,
significative appaiono le vicende che  vedono  coinvolti  due  operai
dell'impresa omissis, omissis e omissis,  padre  e  figlio,  i  quali
risultano vittime delle condotte estorsive poste in essere da omissis
e Pellegrino Antonio solo per aver rivendicato i loro diritti dopo un
arbitrario licenziamento, ovvero di voler ricevere il denaro maturato
quale liquidazione a fronte di anni di lavoro  effettuati  presso  le
stesse ditte. 
    Secondo  quanto  riferito  nell'Informativa  dei  Carabinieri,  i
omissis, escussi a sommarie informazioni, rappresentarono  il  timore
di ritorsioni da parte  dell'imprenditore  sapendolo  dichiaratamente
vicino a «elementi organici alla criminalita' alle sue dipendenze  su
cui e' noto che l'imprenditore puo'  eventualmente  contare  [...]  e
attraverso  i  quali  potrebbe  fornire  una  sorta  di  divieto   di
assunzione da parte di  altre  ditte  precludendo  loro  ogni  futura
possibilita'  assuntiva,  essendo  nota   tale   famiglia   (omissis)
nell'imprenditorialita' edilizia come  notoriamente  avvezza  all'uso
delle intimidazioni. Le circostanze di cui sopra, a  tutt'oggi,  sono
ben  lungi  dall'essere  concluse...»  (pag.  30  Informativa  cit.).
Infatti, nell'informativa dei Carabinieri viene posta in  rilievo  la
particolare coartazione psicologica da  parte  di  Vergine  Emiliano,
organico alla SCU, fisicamente piu' presente  in  ditta  rispetto  ai
Pellegrino (che peraltro erano liberi di andare o meno sui luoghi  di
lavoro), il quale non  manca  di  «fungere  da  polizia  interna  nei
confronti dei colleghi,  arrivando  addirittura  ad  offrire  la  sua
protezione     all'imprenditore     nei     confronti     di      chi
eventualmente,dovesse comportarsi male nei suoi confronti» (Cfr. pag.
33 Inform. Cit.). 
    Nell'episodio oggetto del capo di imputazione B)  accaduto  il  4
luglio 2014  rileva  un'intercettazione  telefonica  in  cui  omissis
chiama Vergine  per  avere  notizie  circa  una  lite  tra  due  suoi
dipendenti, tant'e' che Vergine offre a omissis  «la  sua  protezione
proponendosi come risolutore di controversie nell'azienda» (Cfr. pag.
34 Informativa cit.). 
    L'analisi dei detti  episodi  e  di  altri  dello  stesso  tenore
commessi sempre con le stesse modalita' violente, induce  a  ritenere
verosimile che l'imprenditore omissis sia regolarmente in affari  con
la  mafia;  invero,  dall'accordo  tra  omissis  omissis  e  il  Clan
Pellegrino   derivano,   per   entrambi,   obblighi   reciproci    di
collaborazione fondati sul  perseguimento  di  interessi  comuni:  il
vantaggio  derivante  dalla  protezione   della   mafia,   garantisce
all'imprenditore il sostanziale abbattimento della concorrenza  negli
appalti  o  la  protezione  da  qualsiasi  controversia   che   possa
compromettere la produttivita' dei cantieri. Per  converso,  il  clan
mafioso ha, per  il  tramite  e  con  il  concorso  dell'imprenditore
omissis, accesso a determinati  circuiti  politici,  assecondando  un
pericolosissimo   accordo   impresa-politica-mafia,   peraltro   gia'
richiamato  in  precedenza,   quale   verosimile   evoluzione   della
criminalita' organizzata operante sul territorio di Surbo. 
    Diretta conseguenza di tale pactum  sceleris,  sono  il  sostegno
alla campagna elettorale  e  il  procacciamento  di  voti  assicurato
dall'imprenditore  mafioso   e   dal   clan   ad   alcuni   candidati
amministratori di quel Comune nelle ultime consultazioni  del  maggio
2013. 
    Acquistano  inoltre   particolare   rilievo   nell'ambito   delle
attivita' investigative, infine, ai fini di una  visione  complessiva
del contesto ambientale del Comune di Surbo,  due  episodi  descritti
nell'Informativa  dei  Carabinieri  avvenuti  nell'estate  2017,  che
sottolineano  la  presenza  di  una  sottocultura  ben  radicata   di
illegalita'. 
 
3.3  L'incendio  e  danneggiamento  dell'auto  del  Comandante  della
  Stazione  dei  Carabinieri  di  Surbo  -   Il   manifesto   funebre
  commemorativo per l'anniversario della morte di un boss mafioso. 
 
    Nella notte del 30 agosto 2017 e'  infatti  accaduto  che  ignoti
hanno dato fuoco all'autovettura di proprieta' del  nuovo  Comandante
della Stazione dei Carabinieri di Surbo, Mar.  omissis,  parcheggiata
vicino alla casa dove lo stesso risiede  con  la  famiglia,  sita  in
omissis. 
    Il  successivo  28  settembre,  inoltre,  i   Carabinieri   hanno
accertato la presenza in via IV Novembre, in Surbo,  di  un  furgone,
ivi parcheggiato, con un pannello di 2,5 per  5  metri  ritraente  il
volto dei boss conosciuto con  il  soprannome  di  «Scaramau»  e  con
alcune frasi commemorative per il primo anniversario della sua morte. 
    Infatti, il Caramuscio era considerato uno dei capi storici della
Sacra Corona Unita; e' stato  detenuto,  in  regime  di  41-bis,  per
scontare l'ergastolo a seguito dell'omicidio di  Fiorentino  Antonio,
avvenuto a Lecce il 6 marzo del 2003, successivamente scarcerato  per
decorrenza dei termini ed infine ricercato in stato di latitanza, per
lungo tempo, considerato tra i piu' pericolosi d'Italia. 
    Tale ultimo episodio, in  particolare,  rappresenta  un  evidente
segnale dimostrativo della  volonta'  della  criminalita'  locale  di
palesare la presenza mafiosa sul territorio,  rendendo  esplicito  il
lievitare del potere dell'associazione mafiosa a livello locale e non
solo. 
 
4. Precedenti storici della connivenza  dell'amministrazione  con  la
  criminalita' organizzata locale. 
 
    I cennati, recenti episodi delittuosi, pur oggettivamente  gravi,
difficilmente si inquadrano in un determinato contesto delittuoso  se
non si fa riferimento  alla  particolare  permeabilita'  del  tessuto
economico, sociale ed amministrativo del territorio in questione  che
affonda le radici in periodi lontani  ma  che  sembra  delineare  una
grave continuita', investigativa e giudiziaria, volta  ad  assicurare
una vera e propria metamorfosi dei sodalizi criminali il cui percorso
ideale prende l'abbrivio dagli «affari», giungendo alla  acquisizione
del consenso sociale, fino ad  intercettare  il  livello  politico  e
quindi in modo diretto la rappresentanza popolare. 
    Invero, gia' nel 1991. il consiglio comunale di  Surbo  e'  stato
sciolto per la durata di diciotto mesi  con  decreto  del  Presidente
della Repubblica in data 30 settembre 1991 (all. 11  della  Relazione
della Commissione di Accesso), mai oggetto di gravame, che  accertava
la presenza di  collegamenti  diretti  ed  indiretti  tra  parte  dei
componenti del consesso politico - amministrativo e  la  criminalita'
organizzata, come rilevati dall'Autorita' giudiziaria; a conferma  di
cio', nella relazione prefettizia allegata al  cennato  provvedimento
presidenziale, si ribadisce, tra le altre, «il  predominio  acquisito
presso l'amministrazione comunale di Surbo» da parte del boss  locale
Vincenti Angelo,  detto  «Angiulino»,  parente  dell'attuale  Sindaco
omissis, titolare di omonima azienda. 
    In  particolare,  viene  citato  testualmente  il  contenuto  del
decreto di applicazione  della  misura  della  sorveglianza  speciale
antimafia emesso dal Tribunale di Lecce in data 28  febbraio  1991  a
carico di Vincenti Angelo, nel quale si legge: «la cosca Vincenti  ha
potere di determinazione di tutte le  scelte  politico-amministrative
del Comune di Surbo, valendosi di svariate forme di  intimidazione  e
della presenza di uomini di fiducia  ...  (omissis)...  Lo  stato  di
soggezione delle amministrazioni comunali di Surbo,  succedutesi  nel
tempo, nei confronti del clan Vincenti, e' comprovato poi  dal  fatto
che tutti gli appalti piu' recenti sono stati ad essi  aggiudicati...
(omissis)»,  giungendo  pertanto  alla  conclusione  che  «il  quadro
globale dei riscontri, di conoscenze e connessioni con  gli  ambienti
malavitosi locali, la esistenza di rapporti di appalto con ditte  del
clan malavitoso di        , porta ad una valutazione finale di  forti
condizionamenti  della  imparzialita'  degli  organi  elettivi  e  di
compromissione del buon andamento dell'attivita' amministrativa,  con
nesso di continuita' con la precedente amministrazione». 
    Sempre  nella  richiamata  relazione  prefettizia  si  rileva  lo
strapotere criminale del clan Vincenti a Surbo,  riscontrabile  anche
attraverso manifestazioni di rispetto  che  gli  vengono  rivolte  da
tutti i personaggi del  luogo,  tra  cui  gli  stessi  amministratori
comunali che con loro si accompagnano stabilmente, 
    Giova inoltre rammentare che il piu'  volte  richiamato  Vincenti
Angelo e' stato condannato (e deceduto in carcere) a ventidue anni di
reclusione per due gravissimi attentati  dinamitardi  effettuati,  il
primo, sulla  tratta  ferroviaria  interessata  dal  passaggio  della
locomotiva in viaggio da Lecce a Lussemburgo, ed il secondo presso il
Tribunale di Lecce. 
    Emergono dunque profili significativi che sembrano denotare, come
cennato, sia una potenziale continuita' nel tempo  dell'infiltrazione
e del condizionamento di  tipo  mafioso  nell'ambito  del  Comune  di
Surbo,  che  trovano  conforto   anche   nelle   attuali   risultanze
investigative, sia la citata trasformazione del  sodalizio  criminale
(con  veste  imprenditoriale)  in  grado,  nel  tempo,  di   giungere
«direttamente»  al  controllo  della  cosa  pubblica  attraverso   il
meccanismo del consenso sociale. 
 
 
  La Relazione conclusiva della Commissione d'indagine - Risultanze 
 
1) Compagine amministrativa - Accertamenti - Rapporti di parentela  e
  frequentazioni di  amministratori  e  di  dipendenti  comunali  con
  esponenti di gruppi malavitosi. 
 
    I lavori svolti dalla Commissione d'accesso hanno preso in esame,
oltre all'intero andamento gestionale dell'amministrazione  comunale,
con  particolare  riguardo  ai  servizi   risultati   particolarmente
permeabili ad interessi illeciti provenienti dall'esterno, la cornice
criminale e il contesto ove si colloca l'ente locale, segnatamente  i
rapporti tra gli amministratori e le locali consorterie in  relazione
ai rapporti degli stessi con amministratori e funzionari  comunali  e
con imprenditori contigui alla criminalita' organizzata locale. 
    In proposito, sono emersi numerosi pregiudizi di polizia a carico
dei familiari del Sindaco omissis, che e' risultato essere figlio  di
omissis, detto «omissis» n. a omissis il omissis -  cugino  del  gia'
richiamato boss Vincenti Angelo - n. a Surbo il 24 marzo 1947 - detto
«Angiulino», capo del gruppo  egemone  gravitante  nell'ambito  della
criminalita' organizzata. 
    Ancora, omissis fratello del Sindaco omissis  nei  confronti  del
quale risultano precedenti di polizia per ricettazione, porto abusivo
e detenzione illegale di  armi  e  omissis,  anch'egli  fratello  del
Sindaco, gravato da precedenti per diffamazione e per minaccia. 
    Anche a carico di omissis, fratello dell'Assessore  dimissionario
omissis, emergono precedenti di polizia per fallimento  e  bancarotta
fraudolenta. 
    Piu' in particolare, poi, e' da sottolineare che omissis e' stato
Sindaco del Comune di Surbo nei primi anni '90 e precisamente dal  28
maggio 1991, e in quella consiliatura l'Amministrazione  Comunale  di
Surbo fu sciolta per  mafia  con  il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 30 settembre 1991 citato. 
    Dall'informativa prot. 7566 del 27 febbraio  2018  della  Squadra
Mobile della  Questura  di  Lecce  (all.  14  della  Relazione  della
Commissione  di  accesso)  e  da  altra   informativa   del   Comando
provinciale dei Carabinieri - Reparto Operativo Nucleo  Investigativo
prot. n. 329/126-7 del 20 gennaio 2018 (all. n.  15  della  Relazione
della Commissione di Accesso) lo  stesso  omissis  viene  qualificato
come il collettore di riferimento tra la politica e il clan  Vincenti
«... come colui che  riesce  a  gestire  la  politica  per  il  clan,
sistemando e  favorendo  le  elezioni  di  taluno...»  infatti,  gia'
nell'anno 2004, risultanze investigative agli atti  degli  organi  di
Polizia facevano emergere la storica vicinanza al gruppo Vincenti del
omissis e del fratello  omissis,  attuale  Comandante  della  Polizia
municipale di Surbo. 
    Con riguardo all'Assessore  ai  lavori  pubblici,  urbanistica  e
polizia municipale omissis, l'indagine  del  2015  aveva  prospettato
un'ipotesi di finanziamento  illecito  ai  partiti  contestatagli  in
concorso con omissis e omissis. 
    Secondo l'imputazione  gli  imprenditori  corrispondevano,  e  il
omissis riceveva,  contributi  in  violazione  dei  divieti  previsti
dall'art.  7  della  legge  n.  195/1974,  senza  che  ci  fosse   la
deliberazione dell'organo societario della omissis  e  senza  che  il
contributo o il finanziamento fossero stati regolarmente iscritti nel
bilancio della societa'. 
    Per tale ipotesi di reato e' stata richiesta l'archiviazione  con
provvedimento della Procura della  Repubblica  di  Lecce  in  data  5
febbraio 2018, ma  l'attivita'  investigativa  che  ha  portato  alla
contestazione di tale reato  presenta  dei  profili  di  rilievo  che
denotano  un   chiaro   legame   tra   l'Amministratore   omissis   e
l'imprenditore omissis. 
    In una delle fattispecie oggetto di esame da parte delle  FF.OO.,
esemplificativamente, accadeva che i omissis  facevano  installare  a
tale omissis un palco necessario per lo  svolgimento  di  un  comizio
elettorale  tenuto  dallo  stesso  omissis  il  omissis,  durante  la
campagna elettorale per le elezioni del 2013. 
    Con riguardo a quella  circostanza,  il  omissis,  escusso  dagli
agenti investigativi, riferiva che lo stesso  candidato  omissis  gli
aveva indicato la ditta omissis omissis come  il  suo  sponsor  della
campagna politica, e che tale ditta avrebbe provveduto  a  pagare  le
competenze dell'artigiano per  l'installazione  del  palco  (pag.  42
Informativa cit. Allegato 2  della  Relazione  della  Commissione  di
accesso). 
    Dalle dichiarazioni rilasciate alle FF.OO. da omissis emerge  che
gli era stato consegnato «un biglietto  da  visita  dell'imprenditore
titolare della ditta omissis  omissis  di  Surbo,  via  omissis,  che
riferi' essere lo sponsor della campagna politica ed  in  particolare
del citato omissis,  committente,  il  cui  numero  di  telefono  era
annotato sul retro e a  tal  riguardo  lo  stesso  omissis  confermo'
essere l'interfaccia con l'imprenditore omissis che doveva pagare  in
sua  vece,  aggiungendo  che  egli  stesso   avrebbe   provveduto   a
sollecitare la ditta citata che  il  omissis  stesso  avrebbe  dovuto
chiamare dopo qualche giorno per il ritiro dell'assegno dovuto» (pag.
42 Informativa cit. Allegato 2 della Relazione della  Commissione  di
accesso). La conversazione telefonica riferita dal omissis  di  fatto
avvenne  e  l'intercettazione  della  stessa   e'   riportata   nella
informativa di cui si tratta. 
    In merito all'Assessore servizi sociali e sport e consigliere  di
maggioranza omissis,  e'  stato  accertato  che  lo  stesso  annovera
precedenti  di   polizia   per   abuso   d'ufficio   e,   nell'ambito
dell'indagine «omissis», di cui si e' detto,  risulta  deferito,  con
altri, all'A.G. per «il delitto di cui  agli  articoli  110,  323  II
comma, 353 II comma, 479, 483 codice penale perche', in concorso  tra
loro, al fine di trarne un ingiusto profitto, previ  accordi,  poneva
in essere condotte atte a conseguire l'aggiudicazione  reiterata  dal
2006 ad oggi  della  gara  per  i  servizi  socio-assistenziali  agli
anziani mediante l'uso e la spendita dei cc.dd. buoni sport presso la
palestra omissis  di  pertinenza  dell'Assessore  omissis  in  pregio
dell'incompatibilita' tassativa dovuta  alla  carica  assessorile...»
(Cfr. Informativa del  Comando  provinciale  dei  Carabinieri  del  9
ottobre 2015 cit., all. 2 della relazione della Commissione). 
    In effetti dalla  verifica  amministrativa  sulla  documentazione
acquisita dalla  Commissione  e'  emerso  che  la  palestra  omissis,
riconducibile all'Assessore omissis  omissis,  ormai  sin  dal  2004,
pressoche'   ininterrottamente,    gode    dei    favori    economici
dell'Amministrazione comunale di Surbo  in  ragione  della  reiterata
assegnazione della gara relativa al «Servizio buoni sport ad  anziani
e diversamente abili». 
    Giova soggiungere, e cio' non e' di' poco rilievo, che il omissis
e' cognato del Consigliere dimissionario e  candidato  Sindaco  della
Lista di minoranza omissis omissis, che ha svolto le funzioni di capo
gruppo dell'opposizione fino alle cennate dimissioni. 
    Quest'ultimo, imprenditore, gia' dimessosi il 23  novembre  2017,
annovera  precedenti  di  polizia  per   diffamazione   e   minaccia,
distruzione o deturpazione di bellezze naturali, violazione di  norme
in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni
penali  T.U.  delle  disposizioni  legislative  in  materia  di  beni
culturali e ambientali. 
    Per meglio  delineare  la  figura  del  omissis  si  richiama  la
sentenza n. 900 della Corte di appello di Lecce in data  26  febbraio
2010, con la quale gli vengono attribuiti solidi rapporti di affari e
di frequentazione con persone  ed  ambienti  della  malavita  locale,
laddove si legge «...il Collegio non puo' esimersi  dal  rilevare  le
tante frequentazioni anomale del  omissis,  legato,  ad  esempio,  in
maniera stretta a Balloi Antonio,  soggetto  detenuto  da  tempo  per
gravissimi reati, dal quale si recava  per  ottenere  il  placet  per
acquistare una vecchia proprieta', che era stata pignorata e, quindi,
posta all'asta dal Tribunale, che, ovviamente,  al  prefato  ai  suoi
familiari  non  apparteneva  piu'  (peraltro  partecipando  da   solo
all'asta pubblica attraverso una  societa'  costituita  insieme  alla
figlia   del   Balloi,   di   cui   quest'ultima   era   la   formale
amministratrice...)...». 
    In  proposito,  si  segnala,  peraltro,  che   il   Comitato   di
solidarieta' per le vittime dei reati di tipo mafioso  del  Ministero
dell'interno, con delibera ministeriale n. 366 del 29 maggio 2013, ha
rigettato alcune istanze di accesso al  Fondo  di  rotazione  per  la
solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, osservando  come
le cause impeditive alla invocata concessione fossero  legate  a  «le
tante frequentazioni anomale del  omissis  con  soggetto  inserito  a
pieno titolo nell'associazione mafiosa denominata Sacra Corona  Unita
e con malavitosi locali di  discreto,  se  non  addirittura  notevole
calibro che estendono ombre sul successo  elettorale  del  prefato  e
rendono attendibile e concreta ... la possibilita' che questi si  sia
effettivamente accordato per ottenere voti elettorali  in  cambio  di
disponibilita' economica. (e non solo)...». 
    Sul conto di omissis, si rappresenta altresi' che lo  stesso,  in
qualita' di membro del Consiglio  di  amministrazione  della  omissis
omissis,  e'  stato  destinatario,  nei  2012,   di   un'interdittiva
antimafia. 
    Per completezza, si soggiunge che di recente, nell'ottobre 2016 e
nel dicembre 2017, lo stesso Consigliere omissis ha presentato  altre
due distinte istanze di accesso al medesimo Fondo di solidarieta', in
qualita'  di  vittima  di  richieste  estorsive  e  di  intimidazione
ambientale, la prima delle  quali  e'  stata  gia'  definita  in  via
istruttoria con rapporto  caratterizzato  da  parere  sfavorevole  da
parte di questo Ufficio (fondato,  come  e'  noto,  su  quello  dello
stesso  tenore  reso  dal  Procuratore  della  Repubblica  presso  il
Tribunale di Lecce), non essendo stati  acquisiti  concreti  elementi
che possano far riferire il  gesto  dannoso  subito  dal  omissis  ad
intimidazione ambientale per finalita' estorsive. 
    Infine, anche a carico di omissis, fratello  del  consigliere  di
omissis sono risultati gravi precedenti di polizia per associazione a
delinquere ex art. 416 codice penale, furto,  ricettazione,  porto  e
detenzione abusiva di armi. 
    Invero, gia' da questa  analisi  preliminare  sembra  ragionevole
dedurre un quadro di grave compromissione  sia  dell'ambito  politico
locale (maggioranza ed opposizione), sia della  compagine  tecnico  -
amministrativa, come  si  esplicitera'  nel  seguito  della  presente
relazione. 
 
2) Compagine amministrativa - Continuita' dagli anni '90. 
 
    Esaminando l'attuale compagine degli amministratori del Comune di
Surbo ed i relativi incarichi ricoperti nel tempo la  Commissione  di
accesso ha potuto rilevare, come dato oggettivo, che alcuni di  essi,
incluso lo stesso Sindaco, sono stati indiscussi  protagonisti  della
vita politica dei Comune di  Surbo,  per  lo  piu'  ininterrottamente
dagli anni '90, assumendo a rotazione diversi ma rilevanti  incarichi
all'interno dell'Amministrazione locale. 
    A riprova  di  quanto  affermato,  e  nell'ottica  della  cennata
continuita' politica, viene in rilievo in primo luogo  la  situazione
dell'attuale Sindaco omissis, che aveva gia' rivestito l'incarico  di
Consigliere ed Assessore  dal  2000  al  2005  con  l'Amministrazione
comunale  capeggiata  dal  Sindaco  pro  tempore   omissis,   attuale
Consigliere ed Assessore ai  lavori  pubblici,  urbanistica,  polizia
municipale. Il medesimo omissis aveva rivestito, altresi', la  carica
di Consigliere dal 2005 al 2008 con l'Amministrazione  capeggiata  da
omissis (poi cessata per scioglimento del Consiglio e Commissariata),
nonche' le cariche di Consigliere, Assessore ai lavori  pubblici  dal
2008 al 2013 e di Vice Sindaco dal 2009 al 2013 con l'Amministrazione
del Sindaco omissis, precedente a quella attualmente in carica. 
    Proprio con riferimento alla consiliatura precedente a quella  in
carica, vale a dire a  quella  afferente  al  periodo  2009-2013,  il
citato Sindaco omissis, e' risultato non nuovo ad incarichi  politici
locali di rilievo, essendo gia' stato Sindaco  ininterrottamente  dal
1993 al 2000, per due consiliature consecutive, e dal 2008  al  2013,
avendo ricoperto nelle more, dal 2005 al 2008  con  l'amministrazione
omissis, la carica di Consigliere, disimpegnata anche dal 2013 al  19
ottobre 2015 e quella di Presidente del  Consiglio  dal  2013  al  14
gennaio 2014. 
    Nella stessa consiliatura 2009-2013 omissis, attuale  Consigliere
ed Assessore, sempre con «omissis», aveva  ottenuto  n.  219  voti  e
rivestito la carica di Consigliere ed Assessore. 
    Come detto, inoltre, anche per l'Assessore dimissionario  omissis
vi sono legami con amministrazioni precedenti, atteso che il fratello
omissis, considerato dalle informative  delle  FF.OO.  collettore  di
riferimento tra la politica e il clan Vincenti, e' stato Sindaco  del
Comune di Surbo nei primi anni '90,  e  precisamente  dal  28  maggio
1991, durante la consiliatura sciolta per mafia con  il  decreto  del
Presidente della Repubblica del 30 settembre 1991 citato. 
    L'Assessore in carica omissis e' stato Consigliere dal 6 dicembre
1993 al 17 novembre 1997, Vicesindaco, Assessore e Consigliere dal 27
novembre 1997 al 22  febbraio  2000  e  Sindaco  nell'Amministrazione
2000-2005, durante la quale erano Assessori l'attuale Sindaco omissis
e omissis, nato a omissis il omissis,  cugino  dell'omonimo  omissis,
nato a omissis il omissis, imputato nel p.p. n.  13228/2013  RGNR  di
cui  innanzi,  omissis,  in  particolare  Assessore   alle   finanze,
bilancio, programmazione. 
    Analogamente sul piano gestionale si puo' rilevare che le  figure
dirigenziali poste a capo dei cinque Settori in cui e' articolata  la
struttura organizzativa dell'Ente, sin dalla deliberazione di G.C. n.
167 del 6 agosto 1998 ad oggi, sono pressoche'  rimaste  invariate  e
che «i Responsabili  non  sono  stati  oggetto  di  rotazione»  (Cfr.
Relazione sugli incarichi di responsabilita' prot.  n.  5848  del  21
marzo 201 8 - all. 1 della Relazione Commissione  di  accesso).  Tale
dato  non  e'  indifferente  soprattutto  se  riferito  agli   uffici
«sensibili» ed alle attivita' individuate «a piu' elevato rischio  di
corruzione» per le quali la piu' recente normativa sulla  prevenzione
della corruzione e trasparenza  prevede  come  principio  proprio  la
rotazione degli incarichi, a cadenze temporali determinate, come  una
delle soluzioni o dei rimedi possibili. 
    Quanto detto, lungi dal rappresentare  un  esercizio  statistico,
ovvero una mera  ricognizione  di  carattere  politico-amministrativo
dell'Ente  locale  in  questione,  sembra  confermare  una  linea  di
continuita' assoluta, politica e gestionale, realizzatasi  nel  corso
degli  ultimi  trenta  anni,  tale  da  determinare  una   sorta   di
stagnazione   democratica   aggravata   dai   ripetuti   e   costanti
condizionamenti derivanti  dal  collegamento  con  gruppi  di  affari
illeciti legati alla criminalita' organizzata egemone, nel tempo, nel
territorio in questione. 
    Quanto segue sembra confermare con ragionevole certezza il quadro
teste'  delineato  del  contesto  socio-politico   che   caratterizza
l'Amministrazione comunale di Surbo. 
 
3) Relazione tra  amministrazione  comunale,  imprenditori  locali  e
  esponenti di gruppi  malavitosi  -  Infiltrazione  della  struttura
  criminale della S.C.U. nel tessuto politico, economico e sociale. 
 
    Nella prima parte della presente relazione si e' fatto cenno alle
imputazioni a carico di omissis, titolare di una  serie  di  societa'
attive nel  settore  dell'edilizia  e  delle  costruzioni,  al  quale
vengono contestati i reati di frode  nelle  pubbliche  forniture,  in
concorso  con  il  Responsabile  dell'U.T.C.  di  Surbo  omissis  per
l'appalto pubblico dei lavori di riqualificazione  di  Piazza  Unita'
Europea a Surbo e di estorsione, minacce e intimidazioni commessi con
l'aggravante dell'essersi avvalsi delle condizioni dell'art.  416-bis
codice penale, anche in concorso con il pluripregiudicato e capo clan
della Sacra Corona Unita, Pellegrino Antonio. 
    Si e' altresi' riferito delle  reali  qualita'  del  rapporto  di
lavoro  che  e'  intercorso   tra   l'imprenditore   omissis   taluni
pregiudicati di notevole spessore criminale. 
    Cio' sembra trovare riscontro nel fatto  che  presso  la  omissis
omissis  risultavano  regolarmente   assunti   il   pluripregiudicato
Pellegrino Antonio  nonche'  il  pluripregiudicato  Vergine  Emiliano
(gia' condannato per associazione mafiosa). 
    La Commissione di accesso ha potuto inoltre verificare che presso
la  omissis  omissis  risultavano  regolarmente  assunti   anche   il
pluripregiudicato  omissis,  nato  a  omissis  il  omissis,  operaio,
germano  del  pluripregiudicato  omissis   e   che   altri   soggetti
pluripregiudicati e affiliati alla  Sacra  Corona  Unita  sono  stati
assunti, a rotazione, nelle diverse ditte riconducibili alla famiglia
di omissis  come  ad  es.:  Caramuscio  omissis,  fratello  del  boss
deceduto Caramuscio Salvatore, (dal 2017) nella  omissis;  omissis  e
omissis nella omissis e quest'ultimo nella omissis; omissis e omissis
nella omissis e  quest'ultimo  dal  2017  nella  omissis;  omissis  e
omissis, nato a omissis il omissis, con un precedente di polizia  per
ingiurie e minacce in ambito familiare, presso omissis. 
    Nell'informativa dei Carabinieri del 2015 piu'  volte  citata  e'
stata posta in rilievo la particolare coartazione  psicologica  nelle
aziende di omissis da parte di Vergine Emiliano, organico  alla  SCU,
fisicamente piu'  presente  in  ditta  rispetto  ai  Pellegrino  (che
peraltro erano liberi di andare o meno  sui  luoghi  di  lavoro),  il
quale non manca di «fungere da  polizia  interna  nei  confronti  dei
colleghi,  arrivando  addirittura  ad  offrire  la   sua   protezione
all'imprenditore  nei  confronti   di   chi   eventualmente   dovesse
comportarsi male nei suoi confronti» (Cfr. pag. 33 Informa Cit.). 
    Nell'ambito delle sue imprese, infatti, omissis ha potuto contare
su  soggetti  disponibili  a  risolvere,  per  suo  conto,  qualsiasi
controversia, soprattutto imprenditoriale,  di  natura  lavorativa  e
squisitamente  di  gestione  dei  rapporti  economici  con   soggetti
commerciali e con i suoi dipendenti per quali i predetti fungevano da
«polizia interna» (pag. 29, informativa cit.). 
    A riprova dei rapporto di affari e familiare  omissis  Pellegrino
rilevano infatti non solo le contestazioni mosse ai capi A), B) e  C)
della richiesta di rinvio a giudizio a base della  presente  indagine
amministrativa  (nel  p.p.  n.  13228/2013  RGNR),  ma  anche   molte
intercettazioni, alcune  gia'  richiamate,  che  denotano  un  legame
stretto, o meglio proprio  un  vincolo  di  comparaggio  tra  le  due
famiglie, avendo la moglie di omissis tenuto a battesimo il figlio di
Pellegrino (si tornano ad  evidenziare  le  numerose  intercettazioni
riportate  nell'Informativa  dei  Carabinieri  del  2015  piu'  volte
citata, segnatamente quella del 27 giugno 2014 in cui il pregiudicato
Pellegrino afferma: «... omissis e' fratello mio, e'  compare  nostro
di mio figlio...» (Cfr. pag. 38 Informativa cit.). 
    La Commissione di Accesso ha svolto poi ulteriori approfondimenti
su tutte le attivita'  imprenditoriali  riconducibili  alla  famiglia
omissis riscontrando numerosi  elementi  di  rilievo  ai  fini  della
presente indagine. 
    In primo luogo e' stato verificato che allo stesso  omissis  sono
riconducibili le ditte: omissis, omissis, omissis omissis e  omissis,
per le quali la scrivente Prefettura ha adottato, in data 7  novembre
2017, provvedimento di cancellazione dalla White List  (Provv.  Pref.
prot. nn. 107959, 107068, 107072, 107079 all.  19-22  alla  Relazione
della Commissione), non ricorrendo, piu', per le imprese predette, le
condizioni di cui all'art. 2, comma 2, lettera  b)  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013 e dell'art.  84,
comma 3 del decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.  159,  per  le
recenti vicende giudiziarie che hanno coinvolto  omissis,  collegato,
anche in via indiretta alle citate societa'. 
    Tali decreti prefettizi, impugnati innanzi  al  TAR  Lecce,  sono
stati confermati in via cautelare dall'A.G. Amministrativa, che,  con
le  ordinanze  nn.  154-155-156-157/2018  adottate  alla  Camera   di
consiglio del 21 marzo 2018 (all. nn.  23-26  della  Relazione  della
Commissione di Accesso), ha ritenuto  l'insussistenza  del  fumus  di
fondatezza  della  domanda,  «avuto  riguardo  al  quadro  indiziario
emergente nei confronti  della  societa'  ricorrente  [...]  nei  cui
riguardi sussiste fondato sospetto di  contiguita'  con  associazioni
criminali, tale da giustificare -  in  un'ottica  preventiva,  tipica
della misura in esame - la cancellazione  della  societa'  ricorrente
dall'albo delle societa' iscritte nella c.d. White List». 
    Da un'approfondita analisi effettuata dai componenti delle  Forze
dell'Ordine, in particolare dalla informativa del Nucleo  di  Polizia
economico-finanziaria di Lecce prot. n. 1999 del 3 gennaio  2018,  n.
5700 del 5 gennaio 2018 e n. 28355 del  18  gennaio  2018  (all.  nn.
27-28 della Relazione  della  Commissione)  nonche'  dall'informativa
della D.I.A. Sezione di Lecce n. 824 del 15 gennaio 2018 (all. n.  17
della relazione della Commissione), e' risultato poi  che  a  omissis
sono riconducibili, anche  indirettamente,  altre  societa'  che  nel
tempo hanno modificato la compagine sociale in quanto interessate  da
numerosi atti di alienazione  di  quote  societarie,  presumibilmente
finalizzati,  ad  eludere  l'attivita'  di  controllo  degli   organi
competenti, essendo  i  reali  amministratori  delle  aziende  spesso
schermati da altri nominativi. 
    In  particolare,  e'  risultata  riconducibile  al  omissis,   la
omissis,  esercente  attivita'  di  compravendita  di  immobili,  con
amministratore (non socio) omissis e con socio unico omissis, nata  a
omissis, il omissis moglie di omissis e sorella di omissis, coinvolto
nell'indagine «omissis» e indagato per i reati  di  cui  al  capo  F)
della richiesta di rinvio a giudizio citata nel p.p. 13228/2013 RGNR,
in concorso con omissis e omissis, in qualita' di esecutore materiale
dei lavori di Piazza Unita' Europea, 
    E' stato altresi' accertato che la omissis,  e'  proprietaria  al
100% delle quote della omissis, all'80% delle quote del omissis ed al
70% della omissis. 
    Un'attenta analisi di  quanto  innanzi,  come  riscontrato  anche
dalla Commissione di accesso, induce a  ritenere  che  l'imprenditore
omissis sia regolarmente in affari con esponenti  della  criminalita'
organizzata locale segnatamente  con  il  clan  Pellegrino,  per  cui
l'imprenditore  -  considerati  anche  i  rapporti  amichevoli  e  di
vicinanza  con  il  Sindaco  e  altri  amministratori,  nonche'   con
dirigenti  dell'Amministrazione   comunale   -   si   aggiudicherebbe
agevolmente la maggior parte degli appalti  pubblici  di  lavori  nel
Comune di Surbo,  per  come  innanzi  verra'  delineato,  e  il  clan
mafioso,  per  il  suo  tramite  e  con  il  suo  concorso,   afferma
gradualmente il suo ruolo egemone nel territorio fino a  condizionare
l'attivita' amministrativa dell'Ente. 
    Sono   emersi    poi    altri    intrecci    societari    dovuti,
esemplificativamente,  al  fatto  che  alcuni  dipendenti  di  queste
societa', spesso legati da rapporti di parentela con omissis omissis,
hanno  contemporaneamente  incarichi  come  amministratori  in  altre
societa' del gruppo di omissis. 
    E' il caso di omissis, coniuge  di  omissis,  socio  unico  della
omissis e dipendente della «omissis» e di omissis, nato a omissis  il
omissis, con pregiudizi di polizia  per  attivita'  di  gestione  dei
rifiuti non autorizzata, amministratore della  omissis  e  dipendente
della omissis omissis. 
    In tal senso rilevano le intercettazioni effettuate dagli  organi
investigativi anche in relazione alle imminenti elezioni di primavera
dell'anno in corso che interesseranno anche il Comune di Surbo. 
    Nelle cennate indagini di carattere  tecnico  vengono  disvelate,
invero, le manifestate intenzioni del  omissis  di  partecipare  alla
cennata tornata elettorale, candidandosi alla carica  di  Sindaco  al
posto dell'amico e sodale omissis, convinto della  propria  capacita'
politico - sociale e dell'appoggio criminale necessario  ad  ottenere
un elevato numero di consensi. 
    Quest'ultimo, invero, comunica esplicitamente e per primo la  sua
intenzione al capoclan Pellegrino Antonio il 22 aprile 2014,  durante
una conversazione intercettata dagli  investigatori,  al  quale  dice
«giurando sulla Madonna la cui festa ricorre a Surbo quel giorno  che
si  candidera'  quale  sindaco   di   Surbo»,   soggiungendo   «pero'
un'amministrazione di Sindaco la devo fare  per  forza...  (omissis),
provocando la condivisione di Pellegrino che gia' si stava impegnando
per la ricerca del consenso», il quale senza meno, confermava al  suo
interlocutore di avere gia'  incominciato  a  diffondere  la  notizia
«cosi' dissi al bar ha fatto bene a  tutti  quanti...(omissis)  (cfr.
pag. 44 Informativa cit. All. 2 Relazione Commissione di accesso). 
 
4) Settori dell'apparato amministrativo - Servizi tecnici 
 
4.1) Strumenti urbanistici  -  Programma  di  fabbricazione  e  piano
  insediamenti produttivi - Interessi privati della famiglia  omissis
  - La continuita' con il progetto avviato dal boss Angelo Vincenti. 
 
    La  prima  tematica  che  si  e'   posta   all'attenzione   della
Commissione di Accesso e' quella relativa alla materia urbanistica. 
    La strumentazione urbanistica generale del Comune di Surbo risale
al 1972, anno in cui viene approvato il  Programma  di  Fabbricazione
(PDF). 
    Risultano quindi disattese sia la legge regionale n. 56/1980, che
imponeva l'obbligo per i  Comuni  di  dotarsi  del  Piano  Regolatore
Generale (PRG), sia la legge regionale  n.  20/2001  che  prescriveva
l'obbligo per i Comuni di approvazione del Piano Urbanistico Generale
(PUG). Pur avendo avviato l'iter per la  formazione  dello  strumento
urbanistico generale dal 1997, l'Ente non ha mai portato a termine il
procedimento e, per conseguenza la trasformazione del territorio  nel
corso di quasi cinquanta anni e'  stata  gestita  con  uno  strumento
certamente inadeguato. 
    Nel  1990  L'Amministrazione  comunale  di  Surbo,  realizzo'  la
progettazione  dell'area  artigianale,   zona.   P.I.P.,   prevedendo
l'indebito utilizzo quale  «Centro  direzionale»,  tra  l'altro,  dei
terreni  insistenti  nella  fascia  di  rispetto  che  separa  l'area
industriale dall'area  urbana.  Tali  terreni,  di  proprieta'  della
Societa' omissis, erano stati, in gran parte, acquistati da  omissis,
detto omissis, padre dell'attuale Sindaco omissis. 
    A seguito della deliberazione n. 2424 del 23 aprile 1990 con  cui
la Regione Puglia boccio' il progetto, il citato omissis ebbe modo di
minacciare pesantemente il Consigliere comunale pro tempore, omissis,
che si era opposto con legittime motivazioni urbanistiche al  disegno
speculativo. 
    Tale fatto fu portato a base del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica di scioglimento del Consiglio comunale  di  Surbo  del  28
settembre 1991 del quale si riporta «... Il Comune di Surbo  presenta
fenomeni di infiltrazione e di condizionamento mafioso... con le  sue
multiformi attivita' omissis (padre del Sindaco omissis) con  il  suo
omissis cugino (Angelo Vincenti detto Angiulino n.d.r.)  esercita  in
Surbo un saldo controllo del territorio,  una  funzione,  di  garante
degli equilibri politico-amministrativi... sempre i omissis, si  sono
resi responsabili di continui atti di abusivismo edilizio e  il  solo
omissis (n.d.r. padre del Sindaco) e' incorso in 7 condanne per reati
edilizi e due lottizzazioni abusive... l'attuale Assessore al  LL.PP.
omissis ha organizzato un incontro presenti il omissis e  il  omissis
(omissis,  padre  dell'attuale  Sindaco  n.d.r.)  per  «pressare»  il
consigliere comunale omissis, a desistere in Consiglio comunale dalle
riserve espresse nel Piano Insediamenti Produttivi...». 
    Appare utile evidenziare che il valore  dei  terreni  di  cui  si
tratta sarebbe stato di 20 volte superiore  al  prezzo  di  acquisto,
pari a lire 245.000.000 (milioni di lire). 
    Al riguardo, nella  citata  informativa  dei  Carabinieri  del  9
ottobre 2015 si riferisce che «Nel  2012  l'Amministrazione  comunale
capeggiata dal Sindaco  omissis  con  Assessore  omissis,  figlio  di
omissis alias «omissis» presenta nuovamente il progetto  inserendo  i
terreni di famiglia come ampliamento della zona P.I.P. esistente. Nel
marzo del 2013 la Regione Puglia approvo' tale variante limitatamente
all'area sud escludendo l'area gia' destinata a  fascia  di  rispetto
all'area industriale, prospiciente  l'agglomerato  urbano  di  Surbo.
Tale insistenza non  puo'  non  ingenerare  sospetti  sulla  famiglia
omissis e su tutti i soggetti  protagonisti  della  vicenda.  E'  del
tutto evidente che  dopo  circa  20  anni  il  Sindaco  omissis  stia
tentando nuovamente di creare una zona di  espansione  al  P.I.P.  su
terreni di famiglia come aveva tentato di fare il padre omissis,  che
con l'omissis cugino erano ritenuti far parte come dice il richiamato
decreto del Presidente della Repubblica «...della cosca omissis  ...»
ripresentando sempre il medesimo piano...»  (informativa  Carabinieri
cit., pag. 113). 
    Dalla  lettura  della  citata  informativa  dei  Carabinieri   si
rilevano,  al  riguardo,  alcuni  colloqui  intercorsi  nel  mese  di
settembre 2014 tra  il  Responsabile  dell'Ufficio  tecnico  comunale
omissis  e  l'attuale  Sindaco  omissis  omissis  (i  cui   familiari
detengono, come innanzi detto, la proprieta' del 43% delle aree nella
zona di cui  si  tratta),  nei  quali  gli  stessi  concordano  sulla
necessita' di accelerare l'iter di  approvazione  della  variante  in
ampliamento   alla   zona   P.I.P.,   prima    delle    consultazioni
amministrative regionali del 2015. 
    Sembra pertanto ragionevole ritenere  che  il  fine  del  Sindaco
omissis omissis possa essere quello  di  tentare  di  realizzare  una
plusvalenza economica, avendo notoriamente le aree agricole un valore
di mercato piu' basso rispetto a quelle edificabili, e cio' in palese
violazione delle. normative urbanistiche ed in ultima  analisi  degli
interessi pubblici sottesi alla redazione degli stessi  strumenti  di
pianificazione del territorio e delle attivita' produttive. 
 
4.2) Affidamenti di lavori, servizi e forniture 
 
    Come gia' richiamato in precedenza, l'analisi di  alcuni  settori
«chiave»   dell'Amministrazione   sembra   confermare   lo    stretto
collegamento   tra   conclamate   fattispecie   di   «mala    gestio»
amministrativa  (come  si  vedra'  a  breve)  ed  il  condizionamento
derivante  dalla  forte  presenza   di   imprenditori   legati   alla
criminalita' organizzata. 
    Al riguardo, la Commissione d'indagine, ha rilevato  che  per  la
realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi  e  forniture
il Comune ha fatto ricorso all'affidamento diretto o  alla  procedura
negoziata senza previa indizione di bando di gara per  circa  il  72%
sul totale, quasi  mai  motivando  nella  relativa  determinazione  a
contrarre. 
    La stessa Commissione  ha  evidenziato  il  ripetuto  affidamento
diretto di lavori, servizi e forniture ad alcuni operatori economici,
tra cui omissis per un importo pari ad euro 851.579,18. 
    In tale contesto  giova  rammentare  che  la  reiterazione  degli
affidamenti diretti di lavori, servizi e  forniture  a  favore  delle
stesse ditte poiche' semplicemente sottosoglia, e' in  contrasto  con
il principio di rotazione negli appalti, previsto dall'art.  125  del
previgente Codice dei contratti (decreto legislativo n.  163/2006)  e
alla oramai consolidata giurisprudenza amministrativa secondo cui, in
linea generale, l'invito all'affidatario  uscente  riveste  carattere
eccezionale (ex multis, Consiglio di Stato sentenza 13 dicembre 2017,
n. 5854). 
 
4.3) Appalti di lavori pubblici 
 
    La  Commissione   di   Accesso   ha   focalizzato   l'attenzione,
nell'ambito di questo settore, sulle due procedure di affidamento  di
lavori pubblici oggetto di indagine dell'Autorita' giudiziaria. 
 
Lavori di urbanizzazione primaria in zona Fontanelle - 2° Lotto 
 
    Si tratta di opere inserite in un progetto piu' ampio di opere di
urbanizzazione  di  alcuni  spazi  pubblici  della  zona   denominata
Fontanelle  dell'importo  complessivo   pari   a   euro   600.000,00,
successivamente suddiviso in due stralci: 1° lotto per un importo  di
euro 350.000,00; 2° lotto per l'importo restante di euro 250.000,00. 
    Responsabile Unico del Procedimento e'  il  Responsabile  del  4°
Settore  -   Servizi   tecnici,   omissis,   mentre   l'incarico   di
progettazione,    direzione    lavori,    responsabile     sicurezza,
contabilita', ecc. risulta conferito, mediante affidamento diretto, a
due tecnici di Surbo: omissis e omissis (rispettivamente ingegnere  e
geometra della omissis). 
    Alla procedura di gara partecipano  e  vengono  ammesse,  tra  le
altre, le seguenti ditte: 
      - omissis ribasso offerto 32% 
      - omissis ribasso offerto 31,990% 
      - omissis ribasso offerto 32,004% 
      - omissis ribasso offerto 31,992% 
      - omissis ribasso offerto 31,998%. 
    Al riguardo, giova rilevare sia che le prime  tre  imprese  sopra
indicate sono riconducibili a omissis. La terza - omissis -  gia'  di
proprieta' di omissis, dal 12 aprile 2005 risulta  formalmente  nella
proprieta' di omissis omissis per l'82% e di omissis per il 18%,  ma,
come si rileva dalla citata informativa dei Carabinieri di Lecce  del
9 ottobre 2015, risulta di fatto ancora gestita da omissis, sia che i
ribassi formulati in sede di gara dalle stesse  aziende  differiscono
di pochissimo, comportando una differenza massima di  circa  27  euro
sull'importo contrattuale di oltre 136.000,00 euro. 
    Peraltro la Commissione  ha  accertato  che  le  imprese  omissis
e       hanno formulato l'offerta  economica  compilando  un  modello
diverso da quello fornito dal comune ed allegato alla  documentazione
di gara, ma uguale per entrambe le ditte di tal che si puo'  desumere
con  una  certa  ragionevolezza  che  le  loro  offerte  siano  state
formulate da un unico centro decisionale. 
    Ancora, il bando di gara, al punto 16/c, coerentemente con quanto
disposto dall'art. 38, comma 1, lettera M-quater dell'allora  vigente
decreto legislativo n. 163/2006, prevedeva: «sono ammesse con riserva
le offerte che potrebbero intendersi imputabili ad  un  unico  centro
decisionale,  pertanto  da  considerarsi  quali  sospetti   casi   di
anomalia,  e  quindi  soggetti  a   verifica   prima   dell'eventuale
esclusione dalla presente gara, sono quelle in cui  ricorrono  uno  o
piu' di uno dei seguenti casi:... c3) rapporto di coniugio o  vincoli
di parentela tra coloro che ricoprono  cariche  sociali  o  direttive
nelle imprese partecipanti;... c5) intrecci negli  assetti  societari
di partecipanti alla gara». 
    La Commissione di accesso  ha  riferito  che  dalla  lettura  dei
verbali di gara non risulta alcuna  verifica  disposta  o  effettuata
dalla  Commissione  di  gara  in  relazione  alla  circostanza  sopra
rappresentata. 
    Infine in relazione alla  realizzazione  dei  lavori  di  cui  si
tratta, nell'Informativa della  Compagnia  Carabinieri  di  Lecce  n.
71/18-23-2013 del 9 ottobre 2015 si legge: «L'osservazione dei luoghi
interessati a  tale  variante  suppletiva  ha  permesso  di  rilevare
facilmente gli estremi per il reato di frode in pubbliche  forniture,
turbativa d'asta e falso ideologico ed altro,  commessi  dalla  ditta
omissis con il necessario concorso del R.U.P. ovvero il  Responsabile
dell'Ufficio tecnico comunale, tecnico  dei  lavori  per  il  Comune,
omissis estensore del computo metrico, contenente i lavori ammessi al
pagamento». 
 
Lavori di riqualificazione di Piazza Unita' Europea 
 
    Il progetto esecutivo dei lavori di «Riqualificazione del  Centro
Storico del paese - Via Vittorio Emanuele e Piazza  Unita'  Europea»,
dell'importo complessivo di euro 800.000,00, veniva  approvato  dalla
Giunta comunale con deliberazione n.  14  del  27  gennaio  2012;  il
Responsabile unico del procedimento risulta  lo  stesso  Responsabile
del  Settore  Servizi  tecnici,   omissis,   mentre   l'incarico   di
progettazione,    direzione    lavori,    responsabile     sicurezza,
contabilita', ecc. risulta  conferito  mediante  procedura  negoziata
all'omissis da Lecce. L'importo a base d'asta e' di euro 600.000,00. 
    Alla procedura di gara partecipano 7 imprese fra  cui  omissis  e
omissis. 
    La  ditta  omissis  (aggiudicataria  dell'appalto  per  l'importo
contrattuale netto di euro 568.380,00 oltre  ad  euro  10.000,00  per
oneri per la sicurezza, ottiene il punteggio piu'  alto  grazie  alla
migliore  valutazione  delle  offerte   tecniche   migliorative   sui
sub-elementi previsti dal bando di gara. 
    La stessa ditta       otteneva infatti il massimo punteggio nelle
valutazioni riferite ai sub-elementi 1.1 (25,00),  2.1  (20,00),  2.2
(5,00), 3.1 (5,00) e 3.2 (5,00). 
    In data 28 novembre  2012  veniva  dato  inizio  ai  lavori,  con
consegna effettuata «sotto le riserve di  legge»,  nelle  more  della
stipula del contratto d'appalto n. 613 di Rep.,  avvenuta  poi  il  3
giugno 2013. 
    Sulla procedura di gara va rilevato,  come  nel  caso  di  quella
relativa all'affidamento dei lavori per la realizzazione delle  opere
di «urbanizzazione primaria in zona Fontanelle - 2° lotto», che  alla
stessa partecipano  due  imprese  riconducibili  al  gruppo  omissis:
omissis (anche qui aggiudicataria dell'appalto) e omissis. 
    Inoltre, come nel caso del precedente appalto, e' presente  anche
un'altra impresa del «gruppo», la omissis, questa volta in  veste  di
ditta subappaltatrice di lavori. 
    Anche per questo appalto, come per  quello  relativo  alle  opere
«urbanizzazione primaria in zona Fontanelle  -  2°  lotto»,  si  puo'
ragionevolmente dedurre che le  offerte  presentate  dagli  operatori
economici sopra indicati possano essere state formulate da  un  unico
centro decisionale. 
    In proposito il disciplinare di Gara,  coerentemente  con  quanto
disposto dall'art.  38  (Requisiti  di  ordine  generale),  comma  1,
lettera m-quater dell'allora vigente decreto legislativo n. 163/2006,
prevedeva che alla domanda di partecipazione fosse allegata, tra  gli
altri documenti: «dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto  del
Presidente della Repubblica n. 445/2000 e  s.m.i.  con  la  quale  il
legale rappresentante o titolare del concorrente, o suo  procuratore,
assumendosene  la   piena   responsabilita'   dichiara,   indicandole
specificatamente, di non trovarsi in alcuna situazione  di  controllo
di cui all'art. 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di  aver
formulato l'offerta autonomamente; di non essere a  conoscenza  della
partecipazione alla medesima procedura di soggetti  che  si  trovano,
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di  cui
all'art. 2359 del  codice  civile,  e  di  aver  formulato  l'offerta
autonomamente». 
    Anche in questo caso, non  risulta  alcuna  verifica  disposta  o
effettuata dalla Commissione di Gara in  relazione  alla  circostanza
sopra rappresentata. 
    Nel corso delle indagini disposte della Procura della. Repubblica
di  Lecce  sull'appalto  e  i  relativi  lavori,  e'  stata  esperita
attivita' ispettiva da parte del N.O.R. Carabinieri Lecce, nella  cui
informativa  si  rilevano  una  serie  di  ipotesi  di  reato  e   di
interferenze «anomale» nella procedura di esecuzione dei lavori,  che
vedono  coinvolti  una  serie  di  soggetti   (cfr.   intercettazioni
telefoniche e ambientali ivi  riportate),  tra  cui  anche  l'attuale
Sindaco omissis omissis. 
    Sempre nella  citata  «informativa»  del  N.O.R.  CC.  Lecce,  in
relazione all'affidamento dei lavori di realizzazione della  rete  di
fognatura  bianca  sulla  Via  Umberto  I  (adiacente  Piazza  Unita'
Europea),  vengono  rilevate  ulteriori  ipotesi  di   reato   e   di
interferenze «anomale» nella procedura di esecuzione dei lavori,  che
vedono  coinvolti  una  serie  di  soggetti   (cfr.   intercettazioni
telefoniche e ambientali ivi  riportate),  tra  cui  anche  l'attuale
Sindaco omissis e l'imprenditore omissis. 
    Giova rammentare il contenuto significativo  della  conversazione
intercettata il 10 giugno 2014 tra  il  Sindaco  omissis  e  omissis,
relativa a questioni inerenti i  lavori  di  Piazza  Unita'  Europea,
nella quale il Sindaco riferisce di essersi permesso di  sollecitarlo
perche' «...siamo due fratelli, noh», di talche' si conferma il forte
legame tra i due oltre ad un rapporto sinallagmatico tra imprenditore
e sindaco (Cfr. pag. 65 Inform. Cit.) 
    Nella stessa informativa si legge: «... omissis Tale  fatto  come
detto, e' gia'  oggetto  dei  lavori  complessivi  di  Piazza  Unita'
Europea poiche' trattasi di un unico lavoro contabilizzato due  volte
a favore di due imprese...[...]. 
    Si  apprezza  la  modalita'  clientelare  per  l'affidamento  dei
«lavori in economia» senza che venga esperita la doverosa «ricerca di
mercato»  della   migliore   offerta/preventivo,   disattendendo   la
normativa sugli appalti... omissis  ...  Il  valore  stimabile  delle
migliorie e  dei  lavori  di  cui  sopra,  che  fraudolentemente  non
risultano eseguite, ammonta a circa  300mila  euro.  Altre  migliorie
relative a piccoli manufatti interconnessi ai lavori non  sono  stati
effettuati o non presentano una congruita' di prezzo verosimile». 
    La ditta omissis in definitiva aveva conseguito l'affidamento con
il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa,  proponendo
un ribasso del 5.27% e 20 migliorie tecniche «senza  oneri  accessori
per la stazione appaltante; secondo uno stratagemma ben noto ed usato
nell'aggiudicazione degli appalti che consente alle ditte che vantano
la compiacenza degli organi deputati  al  controllo  di  aggiudicarsi
l'appalto grazie a tali migliorie, con la  segreta  intesa  che  tali
migliorie di fatto non verranno realizzate, per lucrare guadagno che,
altrimenti, non sarebbe conseguito  se  le  stesse  dovessero  essere
effettivamente realizzate» (pag.53 informativa cit.). 
 
4.4) Parco Eolico 
 
    Oltre  alle  due  procedure  di  appalto  oggetto  principale  di
indagine dell'Autorita' giudiziaria, di cui si  e'  trattato  innanzi
(lavori di Urbanizzazione primaria  in  Zona  Fontanelle;  lavori  di
riqualificazione  di  Piazza  Unita'  Europea),  la  Commissione   ha
ritenuto di esaminare  anche  la  procedura  relativa  ai  lavori  di
realizzazione del «Parco  Eolico»,  nella  zona  sud  del  territorio
comunale. 
    Si tratta di un procedimento di competenza regionale  e  relativo
alla realizzazione di  un  impianto  per  la  produzione  di  energia
elettrica da fonte rinnovabile eolica  sito  in  localita'  «Masseria
Chiazzarelli», autorizzato con determina dirigenziale n. 276  del  17
ottobre  2011,  ai  sensi  del  decreto  legislativo  n.  387/2003  e
realizzato dalla omissis, con sede legale in omissis. 
    Nella fattispecie rileva la  circostanza  che  la  omissis  abbia
scelto  come  ditta  incaricata  per  l'esecuzione  delle  opere   di
realizzazione del Parco Eolico la omissis,  azienda  riconducibile  a
omissis e come sito  di  conferimento  dei  materiali  da  scavo  «in
esubero» la discarica autorizzata omissis, anch'essa di proprieta' di
omissis, il tutto come evidenziato dalla Relazione della  Commissione
d'indagine. 
    Desta al riguardo una ragionevole  perplessita'  che  una  s.p.a.
proveniente da altra regione  individui  proprio  le  citate  aziende
locali di omissis quali interlocutori privilegiati  per  l'esecuzione
dei lavori e per i subappalti. 
    Significativa,  al  riguardo,  e'   un'intercettazione   di   una
conversazione telefonica del 18 marzo 2014 tra il Sindaco  omissis  e
omissis riportata nella citata  informativa  del  N.O.R.  Carabinieri
Lecce del 2015 (all. 2 della Relazione della Commissione di accesso),
in cui vi e' riferimento anche alla realizzazione del «Parco Eolico»:
«... omissis... omissis omissis chiama omissis e riferisce di  essere
presso la societa' omissis (societa' di omissis, che ha installato il
parco eolico in Surbo ed ha offerto e fornito allo stesso  comune  il
rifacimento della Villa dei Caduti e annessi lavori stradali affidati
alla ditta omissis di omissis, con i  probabili  buoni  uffici  dello
stesso primo cittadino n.d.r.) e sollecita la manutenzione del  verde
ivi  esistente  poiche'  a  breve  i  bambini  andranno  a   giocare:
«parlavamo  di  un  po'  di  cose  tra  cui  il  discorso  di  quella
manutenzione  che  mo'  ti  fanno...  la  comunicazione...   mandiamo
qualcuno che poi i bambini iniziano  a  giocare  la'  praticamente...
l'erba sta incasinata praticamente...»,  ricevendo  assicurazione  da
omissis  circa  l'attuazione  di  quanto  chiesto.   Continuando   la
conversazione omissis rappresenta di avere parlato (con il  direttivo
di omissis)  anche  di  altre  cose  che  gli  riferira'  in  seguito
(probabilmente e preferibilmente a voce): «io sono  qua  praticamente
ho parlato un poco di tutto ... poi parliamo...». Omissis,  raccoglie
l'invito del sindaco       e chiede  allo  stesso  di  salutargli  il
Dott. omissis (responsabile  di  omissis).  La  conversazione  denota
ancora una volta come apprezzato in  tutte  le  altre  conversazioni,
l'inconsueta confidenzialita' che  intercorre  fra  l'imprenditore  e
l'amministratore». 
 
4.5) La gestione degli alloggi di edilizia economica e popolare 
 
    Anche la materia in questione evidenzia,  come  sovente  in  tale
ambito, la particolare pervasivita' della  criminalita'  organizzata,
segnatamente quale fonte privilegiata di sinallagma  illecito  per  i
«servizi resi o garantiti» al livello rappresentativo locale. 
    Infatti, dall'attivita' d'accesso svolta e' emerso che  dall'anno
2000 ad oggi, il Comune di Surbo ha provveduto all'assegnazione di 60
alloggi, di cui 12 di proprieta' comunale siti  alla  via  Togliatti,
ang. Via Tevere e 48 di proprieta' di A.R.C.A. Sud Salento, dislocati
sulla via F.lli Trio (gia' via Fazzi). 
    L'attenzione si e' posta sulle procedure  di  assegnazione  degli
alloggi  e  sui  requisiti  soggettivi  e   oggettivi   dei   singoli
beneficiari onde rilevare la possibile contiguita' con  gli  ambienti
della criminalita' organizzata salentina. 
    Le attivita' di' riscontro su diversi soggetti assegnatari  hanno
prodotto, in base alle  informazioni  fornite  dalla  Squadra  Mobile
della Questura di Lecce, le seguenti risultanze: "...omissis...  che,
tre di loro, omissis, omissis, (n.d.r. nata  a  omissis  il  omissis,
pluripregiudicata per  omicidio  e  detenzione  di  armi)  e  omissis
(n.d.r. nato a omissis il omissis, pluripregiudicato per associazione
a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti), oltre
ad  annoverare  numerosi  precedenti  di  polizia,  risultano  essere
fratelli di sangue del noto Vincenti Angelo, alias «Angiulino»,  capo
dell'omonimo clan operante in questo capoluogo alla fine  degli  anni
90',  deceduto  nell'anno   2004.   Gli   ulteriori   approfondimenti
investigativi hanno fatto emergere che omissis (n.d.r. nata a omissis
il omissis, pregiudicata per reati  inerenti  gli  stupefacenti),  da
pregresse attivita' d'indagine,  risulterebbe  contigua  ad  ambienti
della   locale   criminalita'   organizzata,   in    quanto    legata
sentimentalmente, dapprima a omissis omissis, vittima di omicidio  di
tipo mafioso e poi a omissis, anch'egli ucciso in un agguato di  tipo
mafioso negli anni 90'. Omissis (n.d.r. nato a  omissis  il  omissis,
pluripregiudicato, detenuto poiche' condannato al carcere a vita  per
reati associativi ed omicidio) e' stato cancellato dalla  popolazione
residente del Comune di Surbo, affiliato al clan «Vincenti»,  risulta
essere il fratello, da parte  materna,  di  omissis  (n.d.r.  nato  a
omissis  il  omissis,  pluripregiudicato  per   reati   associativi),
anch'egli condannato all'ergastolo  per  omicidio.  Rileva  anche  la
posizione  di  omissis  (n.d.r.  nato  a  omissis  il  omissis,   con
precedenti penali per lesioni personali) che da accertamenti esperiti
risulta essere cugino di primo grado del  noto  Caramuscio  Salvatore
(n.d.r. pluripregiudicato per reati associativi), elemento di vertice
della SCU, deceduto il 27 settembre 2016...omissis...». 
    Ulteriori approfondimenti forniti della Guardia di Finanza (prot.
n. 98617 del 1° marzo 2018 all. 39 della Relazione della  Commissione
di Accesso) hanno consentito di verificare «...omissis...  si  rileva
quanto segue: 
      a. omissis nato il omissis a omissis ed ivi residente alla  via
omissis, pluripregiudicato, e' fratello del  noto  boss  della  Sacra
Corona Unita Vincenti Angelo, nato il 24 marzo 1947 e deceduto il  27
dicembre 2004» (si evidenzia che l'attuale Sindaco di  Surbo  omissis
parente del citato boss Vincenti Angelo detto «Angiulino»); 
    Inoltre: 
      b. La moglie omissis nata il omissis, a omissis e residente  in
Surbo alla via omissis, e' proprietaria dell'abitazione sita in Lecce
alla via omissis. 
    Analizzando la scheda storica del suddetto  immobile  si  osserva
come il medesimo sia stato acquistato  dalla  menzionata  omissis  in
data 21 giugno 1993 dalla di lei madre omissis,  nata  a  omissis  il
omissis.  Con  detto  atto  la  madre  cedeva  alla  propria   figlia
l'immobile in questione, tenendone l'usufrutto  legale  sino  al  suo
decesso avvenuto in data 15 agosto 1995. 
    L'alloggio in questione e' stato concesso in locazione a  omissis
e alla di lui moglie omissis da Arca  Sud  con  atto  nr.  omissis  -
modello telematico - serie 3T registrato all'Ufficio del Registro  di
Lecce in data  o  omissis,  con  data  stipula  omissis,  (e  termine
locazione il 31 marzo 2018)». 
    Dall'analisi degli elementi forniti dalla Guardia di Finanza,  la
suddetta famiglia non poteva beneficiare dell'alloggio E.R.P. poiche'
la omissis era gia' proprietaria, all'epoca dell'assegnazione e della
stipula del successivo contratto, di immobile ubicato a Lecce in  via
omissis ed inoltre e'  stata  confermata  l'appartenenza  del  nucleo
familiare omissis e omissis alla criminalita' organizzata. 
    In tempi piu'  recenti,  A.R.C.A.  Sud  Salento  con  lettera  n.
omissis del omissis (all. n. 38 della Relazione della Commissione  di
accesso), indirizzata  al  Sindaco  e  al  Comandante  della  Polizia
Municipale di Surbo, rinnovava la  richiesta  degli  accertamenti  di
competenza, come per legge, per altri alloggi sempre  siti  alla  via
omissis,  oggetto  di  ulteriore  esposto  in  data  7  luglio  2017.
Dall'esame degli atti prodotti  non  risulta  che  a  tale  richiesta
dell'Ente gestore, il Comune di Surbo abbia fornito  alcun  riscontro
ne' effettuato  verifiche  pur  precisandosi  che  il  controllo  del
territorio e  i  compiti  di  Polizia  amministrativa  spettano  alla
Polizia municipale e non sono delegabili. 
    Da quanto delineato nel presente paragrafo e' emerso, in sintesi,
che alcuni degli alloggi in questione risultano occupati abusivamente
da soggetti pluripregiudicati anche per reati  associativi,  da  loro
familiari oltre che da parenti di amministratori ed e' stato rilevato
un comportamento sostanzialmente inattivo  da  parte  del  Comune  di
Surbo a fronte delle  richieste  di  intervento  formulate  dall'Ente
proprietario, Arca Sud Salento, per la definizione del fenomeno delle
occupazioni abusive. 
    Tale inerzia  ha  consentito  che  noti  esponenti  della  locale
criminalita' organizzata e/o loro familiari continuassero ad occupare
abusivamente gli alloggi in questione,  attraverso  un  comportamento
gravemente  omissivo  che  ha  garantito  ai  predetti  la   costante
occupazione abusiva. 
 
4.6) Procedure di assegnazione dei Buoni sport 
 
    L'analisi specifica di settore ha evidenziato una condotta mirata
a conseguire l'aggiudicazione reiterata, dal 2006 ad oggi, della gara
per i servizi socio-assistenziali agli anziani mediante  l'uso  e  la
spendita dei cc.dd. buoni sport  presso  la  palestra  «omissis»,  di
proprieta' di omissis o (Assessore con delega ai  Servizi  sociali  e
sport del Comune di Surbo) e della moglie omissis. 
    La  riconducibilita'  della  struttura   sportiva   all'Assessore
omissis e' ben nota anche tra gli Amministratori  comunali,  elemento
emerso in sede di audizione del dimissionario Assessore del Comune di
Surbo  omissis:«...  omissis...  sono  a  conoscenza  che  la  citata
societa' e' riconducibile all'Assessore omissis e sua  moglie,  anche
se la carica di presidente era ricoperta da un  altro  soggetto,  che
svolgono attivita' lavorativa all'interno...omissis...»  (verbale  di
audizione del 19 marzo 2018 all. 63 della Relazione della Commissione
di accesso). 
    Di fatto, risulta violato, in prima battuta, l'art. 2 della legge
n. 163/2006 - Codice degli Appalti inerente al  principio  di  libera
concorrenza, parita' di trattamento, non discriminazione, trasparenza
proporzionalita', in quanto i requisiti predeterminati  dalla  Giunta
comunale erano palesemente in possesso di un ristrettissimo numero di
operatori economici, se non uno solo e nel caso di specie la omissis.
La supposizione sembra trovare conferma in taluni  criteri  approvati
annualmente  dalla  Giunta  comunale  di  Surbo  (alle   cui   sedute
l'Assessore omissis risulta presente!) «...palestra sia  situata  nel
territorio di Surbo...omissis...avere esperienza di almeno  due  anni
nell'organizzazione e/o gestione di attivita' motorie  per  la  terza
eta'...omissis...», espressione di una chiara volonta' di concentrare
l'offerta di mercato nelle mani di una sola impresa,  amministrazione
protezionistica  volta  all'eliminazione   della   concorrenza,   per
agevolare la A.S.D. «Frimarc», gia' aggiudicataria da piu'  anni  dei
«buoni sport». 
    Anche  questa  fattispecie,  che  ad  una  sommaria   delibazione
sembrerebbe limitarsi ad una (purtroppo frequente negli enti  locali)
ipotesi di illegittimita' dell'azione amministrativa,  evidenzia  per
converso il ragionevole grado di compromissione  dell'intero  tessuto
politico locale, atteso che,  come  gia'  rammentato  in  precedenza,
l'amministratore - imprenditore in questione e' parente del  omissis,
consigliere di opposizione, a sua volta legato da vincoli  di  affari
illeciti  con  altra  parte  della  criminalita'  organizzata,   solo
formalmente  in  contrasto  con  l'attuale  Sindaco  omissis,  se  si
considera che entrambi mirano a mantenere (il Sindaco  attuale)  o  a
assicurarsi  (il  omissis)  il   pieno   controllo   del   territorio
utilizzando gli antichi, ma sempre attuali, rapporti  con  la  locale
criminalita' organizzata. 
 
5) Settore servizi finanziari 
 
5.1) Procedure di affidamento dell' accertamento  e  riscossione  dei
tributi - Azioni e controlli del comune sulla riscossione dei tributi 
 
    Il servizio di accertamento e riscossione tributi, imposte, tasse
ed entrate patrimoniali, anteriormente all'anno 2011 e' stato  svolto
dalla   concessionaria   Tributi   Italia   S.p.A.    che    risulta:
«...omissis...in amministrazione straordinaria...omissis....contro la
quale  a  tutt'oggi  pende  una   procedura   di   insinuazione   nel
passivo»...omissis... debitrice di 737.000 euro  piu'  gli  interessi
maturati  nei  confronti  del  Comune  di  Surbo...omissis»...  (Cfr.
Relazione  del  Responsabile  del  settore  2°  Settore   -   Servizi
finanziari del Comune di Surbo e verbale di audizione  del  19  marzo
2018 - all.ti nn. 62 e 63 della Relazione della Commissione). 
    Con determina dei Servizi finanziari n. 35 del 28 ottobre 2010 e'
stato approvato il bando  di  gara  per  l'affidamento  del  predetto
servizio che, con determina n.  42  del  6  ottobre  2011,  e'  stato
aggiudicato  definitivamente  e  con  determinazione  n.  46  del  14
novembre   2011    e'    stato    «consegnato    anticipatamente»,...
omissis...nelle more della stipulazione del  contratto...omissis...»,
all'Impresa omissis, con sede legale in omissis via omissis  omissis,
risultata la miglior offerente nel procedimento di gara. La stessa ha
svolto il servizio in argomento fino al 31 dicembre 2015 e ha gestito
totalmente gli accertamenti, le  riscossioni  e  gli  avvisi  bonari,
percependo circa il 6% di agio. 
    Il  contratto  con  fa  omissis  non  risulta  essere  mai  stato
stipulato, come emerge agli atti acquisiti dalla Commissione. 
    La Commissione di indagine, esaminati gli atti contabili e  preso
atto della citata relazione, ha potuto verificare che  molte  pretese
creditorie dell'Ente sono risultate inattuate e pertanto  sono  stati
rilevati  cospicui  ammanchi,  verosimilmente   dovuti   al   mancato
versamento di tributi, ed ha inteso  focalizzare  l'attenzione  sulla
posizione  tributaria  degli  Amministratori  comunali  e  di   altri
soggetti emersi nel contesto dell'accertamento. 
    Infatti la cennata morosita' si riscontra agevolmente  in  alcune
ditte  a  cui  l'Amministrazione  comunale  ha  affidato  nel   tempo
l'esecuzione di lavori come ad esempio  quelle  del  solito  omissis,
risultate morose nel pagamento dei  tributi  unitamente  allo  stesso
titolare omissis e a numerosi suoi dipendenti. 
    Si evidenzia, inoltre, la circostanza, ritenuta inverosimile, che
l'Ente creditore nei  casi  esaminati  non  riesce  a  notificare  le
ingiunzioni  di  pagamento  ad  Amministratori  e/o  dipendenti   che
risultano  sconosciuti  allo  stesso  ente  per  il  quale   prestano
servizio, laddove sorga  la  necessita'  di  dare  esecuzione  ad  un
provvedimento di riscossione tributi. 
    A titolo esemplificativo, tra le posizioni debitorie puntualmente
elencate e dettagliate nella Relazione della Commissione di  Accesso,
si evidenziano le posizioni debitorie a carico del  Comandante  della
Polizia  municipale,   di   quattro   vigili   urbani,   di   quattro
amministratori locali, di alcuni  parenti  del  Sindaco  e  di  altri
amministratori ed a  carico  di  omissis  e  di  alcuni  familiari  e
collaboratori dello stesso. 
 
6. Settore Polizia municipale 
 
6.1) Sistema dei controlli 
 
    Il Corpo della Polizia municipale di Surbo e' incardinato nel  30
settore, alle dirette dipendenze del Segretario generale omissis, che
si compone di 10 unita' tra  cui  il  Comandante,  Capitano  omissis,
Dirigente di aettore con assegnazione di posizione organizzativa, non
legato da vincoli di parentela con il citato Segretario generale. 
    Appare doveroso ribadire che omissis e' fratello di omissis, gia'
Sindaco del Comune di Surbo nei primi anni '90, emerso  in  attivita'
investigative  degli  anni  scorsi  sulla  criminalita'   organizzata
nell'area  dei  comuni  a  nord  di  Lecce  trai  soggetti   politici
componenti del Consiglio  comunale  di  Surbo  sospettati  di  essere
«vicini» al pluripregiudicato per reati associativi Angelo  Vincenti,
alias «Angiulino». Gia'  nell'anno  2004,  risultanze  investigative,
facevano  emergere  la  «storica  vicinanza»  del   omissis   omissis
(collettore di riferimento tra la politica  ed  il  «clan  Vincenti»,
«...come colui  che  riesce  a  gestire  la  politica  per  il  clan,
sistemando e favorendo le elezioni  di  taluno...»)  e  del  fratello
Salvatore al «gruppo Vincenti». 
    Nel  Settore  attivita'  commerciali,  annonarie,  urbanistico  -
edilizio la Polizia municipale non ha mai curato  direttamente  tanto
gli accertamenti quanto la riscossione dell'imposta sulla pubblicita'
e sull'occupazione del suolo pubblico,  poiche'  i  relativi  servizi
erano stati affidati in concessione a diverse societa' esterne, cosi'
come attestato dal Comandante del Corpo, Capitano omissis con la nota
del 29 dicembre 2017 (All. n. 69 della Relazione della Commissione di
Accesso). 
    In  realta'  dalla  lettura  del  decreto  sindacale   prot.   n.
0012829/2017  n.  20  del  26  giugno   2017,   avente   ad   oggetto
«attribuzione funzioni ex art. 107 D.Lgs. n.  267/2000  ed  obiettivi
omissis. Assegnazione risorse  servizi  di  Polizia  Municipale  anno
2017», si  rileva  che  tra  gli  obiettivi  specifici  assegnati  al
dirigente vi e' anche il «controllo del territorio sotto  il  profilo
commerciale». 
    L'attivita' svolta dalla Commissione ha pertanto accertato che le
iniziative assunte dalla Polizia municipale di Surbo, in tale  ambito
si sarebbero limitate alla mera presenza di unita' del Corpo  durante
lo svolgimento del  mercato  settimanale,  finalizzata  al  contrasto
all'abusivismo e alla mancata  esposizione  dei  prezzi  di  vendita,
giustificando tale ridotta attivita'  di  controllo  con  la  carenza
dell'organico effettivo al Comando (solo 10 unita!!!).  A  cio'  deve
essere   soggiunto   l'inverosimile   affermazione    dello    stesso
responsabile a tenore della quale non  risulterebbero  mai  pervenuti
presso il competente Ufficio, esposti o segnalazioni da cittadini che
denunciassero eventuali criticita' del settore considerato,  come  e'
noto, uno dei piu' complessi e litigiosi in qualsiasi territorio  dei
Paese. 
    Giova soggiungere che  da  ultimo,  il  Comando  provinciale  dei
Carabinieri di Lecce, con nota prot.  n.  593/6-2017  del  23  aprile
2018, ha rilevato un'ulteriore anomalia nel  servizio  in  questione,
relativa al rilascio del parere sulla richiesta di  installazione  di
slot machines in locale commerciale ubicato in Surbo,  formulata  dal
«omissis», circolo culturale, ricreativo che annovera, tra  i  membri
del Consiglio direttivo, soggetti strettamente legati a omissis, nato
a omissis gia' indagato ai sensi dell'art. 416-bis  codice  penale  e
considerato attualmente  il  maggiore  esponente  della  criminalita'
operante nel territorio di Surbo. 
    Nella vicenda, dapprima il Tenente  omissis,  Vicecomandante  del
Corpo  di  Polizia  municipale  di  Surbo,  pur  riscontrando   nella
richiesta   palesi   violazioni    rilasciava    parere    favorevole
all'installazione,  e  successivamente  il  Responsabile  del   SUAP,
omissis,  formulava  il  proprio  diniego  alla   stessa   richiesta,
caducandone ogni effetto. 
 
6.2) Gestione dei servizi cimiteriali e procedure di assegnazione 
 
    Anche la gestione tecnico-amministrativa di tali servizi  rientra
nelle competenze del Comandante della P.M., Dott. omissis, nella  sua
qualita' di Responsabile del Settore Polizia municipale  (in  cui  e'
incardinato il Servizio). 
    La Commissione ha  esaminato  tutta  la  documentazione  relativa
all'affidamento dei Servizi cimiteriali a partire dall'anno  2006  ad
oggi, periodo durante il quale il  servizio  e'  stato  svolto  senza
soluzione di continuita' da ditte riconducibili  a  omissis,  nato  a
omissis il omissis, ed in particolare  dalla  «omissis»  ridenominata
nel 2010  «omissis»  e  dalla  «omissis»  riconducibile  al  fratello
omissis, societa' cessionaria nel 2013 - di  ramo  di  azienda  della
«omissis». 
    E' stato accertato che  a  carico  di  omissis  risultano  alcuni
procedimenti penali per gravi ipotesi di reato, tra  cui  estorsione,
lesioni e furto aggravato, come si evince dal certificato dei carichi
pendenti rilasciato dalla Procura di Lecce. 
    In proposito, oltre ad evidenziare  l'anomalia  nell'assegnazione
del servizio sempre ad imprese facenti  capo  allo  stesso  soggetto,
peraltro, come detto, gravato  da  pregiudizi  penali,  si  segnalano
anche altre situazioni degne di  interesse  nella  presente  indagine
amministrativa, che di seguito vengono specificate. 
    In primo luogo, si evidenzia che per la gara  esperita  nell'anno
2007,  risulta  presentata  una  sola  offerta,  naturalmente   dalla
«omissis», con un ribasso pari all'1%,  la  quale,  di  fatto  si  e'
aggiudicato  il  servizio  fino  al  settembre  2009,  servizio   poi
prorogato allo stesso aggiudicatario per altri tre anni. 
    Anche nella gara esperita nel  settembre  2012  viene  presentata
un'unica offerta, in questo caso da parte  della  «omissis»,  con  un
ribasso pari allo 0,23% e non risulta mai stipulato  alcun  contratto
relativo ai servizio di cui si tratta. La Commissione riferisce  che,
in relazione a questa gara d'appalto, pende  procedimento  penale  n.
8834/14 RGNR in atti presso la Procura della Repubblica di Lecce. 
    Successivamente, nel  marzo  2013,  la  «omissis»  comunicava  la
cessione del ramo della propria azienda  relativa,  tra  l'altro,  ai
servizi aggiudicati, in favore della ditta «omissis» riconducibile  a
omissis omissis, fratello di omissis. In proposito, si evidenzia  che
tra i dipendenti di quest'ultima societa' figurano pregiudicati quali
omissis (nato a omissis il omissis), noto pregiudicato inserito nella
locale criminalita' organizzata, fermato  di  recente  unitamente  ad
altro pregiudicato di  Surbo  e  il  pregiudicato  omissis»  (nato  a
omissis il omissis), del cui calibro criminale si e' gia' detto (Cfr.
Informativa della Questura Squadra Mobile prot.  n.  0007566  del  23
febbraio 2018 - all. n. 14  .della  Relazione  della  Commissione  di
accesso e informativa del  Comando  provinciale  dei  Carabinieri  di
Lecce del 23 aprile 2018 allegata alla presente). 
    Nella gara del  dicembre  2014  risultano  invece  pervenute  due
offerte, Una delle quali presentata dalla  citata  «omissis»  a  cui,
dopo un lungo iter procedurale per richiesta  di  chiarimenti,  viene
definitivamente aggiudicata la gestione dei servizi  cimiteriali  per
il periodo fino al settembre 2017, poi prorogata al 31 agosto 2018. 
    In dettaglio, su un totale di circa 139 mesi di servizio  risulta
che i servizi cimiteriali sono stati gestiti per  circa  76  mesi  in
forza di affidamento mediante espletamento di gara  e  per  circa  63
mesi in virtu' di proroghe  concesse  in  forza  di  disposizioni  di
capitolato o per motivi d'urgenza. 
    Quindi,  dal  marzo  2007  a  tutt'oggi  (11  anni),  i   servizi
cimiteriali nel Comune di Surbo sono gestiti dalla famiglia  omissis,
nonostante i mutamenti societari anche riconducibili a  vicissitudini
interne al nucleo familiare. 
    Preme, infine, evidenziare il contenuto dell'audizione  da  parte
della Commissione della Sig.ra omissis del 19 marzo 2018,  cugina  di
omissis, la quale, in proposito ha riferito «Le gare  del  Comune  di
Surbo si sono svolte sempre in  maniera  irregolare,  nell'ultima  ha
partecipato anche un'altra ditta di Ugento conosciuta da mio padre. A
mio avviso i referenti di omissis, che gestisce  di  fatto  la  ditta
omissis del  fratello  omissis,  sono  il  Comandante  della  Polizia
municipale di  Surbo  omissis  e  il  Sindaco  omissis,  forse  anche
omissis. Attese le palesi irregolarita' delle procedure, ritengo  che
il  Comandante  della  Polizia  municipale  di  Surbo  riceve   delle
bustarelle da omissis. Inoltre,  ho  conoscenza  del  fatto  che  nel
servizio  cimiteriale  presso  il  Cimitero  di  Surbo  la  gente  e'
costretta a' versare a omissis una  somma  extra  al  dovuto  per  il
servizio da svolgere e gia' pagato con versamento postale alle  casse
comunali. Questo mi consta perche' diverse persone mi hanno  riferito
quanto appena detto, di cui  non  ricordo  i  nomi  che  comunque  ho
indicato  in  sede  di  procedimento  penale,   ma   e'   convinzione
consolidata tra la popolazione locale che al cimitero di Surbo vi sia
la "mafia"...omissis...».  In  merito  alle  eventuali  intimidazioni
subite)...No io personalmente no, ma mio padre  circa  due  anni  fa,
dopo un diverbio, ha denunciato il Cap. omissis omissis per minaccia,
procedimento penale archiviato...omissis... 
    Nella stessa audizione  del  19  marzo  2018  la  sig.ra  omissis
riferisce, altresi',  di  non  avere  rapporti  con  politici  locali
«...omissis...No assolutamente no, ma mio cugino omissis ha  rapporti
molto  stretti  con  l'attuale  Sindaco  omissis  omissis  e  con  il
Comandante della Polizia municipale Cap. omissis»  (Cfr.  verbale  di
audizione della sig.ra omissis del 19 marzo 2018  all.  n.  84  della
Relazione della Commissione di Accesso). 
    Le  illegittimita'  amministrative  accertate  nel  servizio   in
questione (e  precisamente  riportate  nella  Relazione  d'Indagine),
dimostrano, ancora una volta, la distanza siderale  dei  responsabili
della gestione, e dello stesso livello politico, dalle  regole  della
legalita', ma soprattutto il costante  e  presente  collegamento  dei
principali settori dell'attivita' amministrativa con esponenti locali
della criminalita'. 
 
 
Considerazioni conclusive 
 
    Come  si  e'  piu'  volte  cennato,  le  innumerevoli  risultanze
derivanti dal lavoro svolto dalla  Commissione  d'accesso,  precedute
dall'attivita' posta in essere dall'Autorita'  giudiziaria,  sembrano
aver disvelato un quadro di profonda compromissione e condizionamento
dell'attivita'  politico-amministrativa   dell'Ente   rispetto   alla
presenza, egemone e  pervasiva,  del  clan  operante  sul  territorio
facente capo alla famiglia Pellegrino, tale da palesare i presupposti
normativi e giurisprudenziali che giustificano l'ipotesi dissolutoria
della stessa Amministrazione comunale di Surbo. 
    Al riguardo, giova rammentare, che lo scioglimento del  consiglio
comunale per infiltrazioni mafiose, ai sensi dell'art. 143 del  TUEL,
non ha natura di provvedimento di tipo sanzionatorio, ma  preventivo,
con la conseguenza che, per l'emanazione del  relativo  provvedimento
di  scioglimento,  e'  sufficiente  la  presenza  di   elementi   che
consentano  di  individuare  la  sussistenza  di  un   rapporto   tra
l'organizzazione mafiosa e gli amministratori  dell'ente  considerato
infiltrato (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. III  3  novembre  2015,  n.
5023; Consiglio di  Stato,  Sez.  III,  10  dicembre  2015,  n.  197;
Tribunale amministrativo regionale Lazio, Sez. I, 24  febbraio  2016,
n. 3419/2016). 
    Le vicende che costituiscono il presupposto del provvedimento  di
scioglimento devono  essere  considerate  nel  loro  insieme,  e  non
atomisticamente, e risultare idonee a delineare con  una  ragionevole
ricostruzione, il quadro complessivo del condizionamento mafioso. 
    Assumono rilievo a tali fini anche situazioni non traducibili  in
episodici addebiti personali, ma tali da rendere, nel  loro  insieme,
plausibile, nella concreta realta' contingente  e  in  base  ai  dati
dell'esperienza, l'ipotesi di una  soggezione  o  di  una  pericolosa
contiguita' degli amministratori locali alla criminalita' organizzata
(vincoli di parentela, affinita', rapporti di amicizia o  di  affari,
frequentazioni), e cio'  anche  quando  il  valore  indiziario  degli
elementi raccolti non sia sufficiente per l'avvio dell'azione  penale
o per l'adozione di misure individuali di prevenzione  (Consiglio  di
Stato, Sez. III, n. 28  giugno  2017  n.  3170;  si  veda  anche,  ex
plurimis, Consiglio di Stato, Sez. III, 2 ottobre  2017,  n.  4578  e
Cons. Stato, Sez. III, 28 settembre 2015, n. 4529). 
    Proprio alla  luce  di  tali  principi  consolidati  ormai  nella
giurisprudenza, nonche' sulla scorta delle verifiche effettuate dalla
Commissione di accesso  e  dagli  elementi  emersi  nel  corso  delle
operazioni di polizia giudiziaria definita «omissis», sembra che tale
pericolosa contiguita' di alcuni amministratori comunali alla  locale
cosca mafiosa sussista a vari  livelli  dell'apparato  burocratico  e
politico-amministrativo del Comune di Surbo e che  essa  abbia  avuto
rilevanti conseguenze nel concreto esercizio di  alcune  funzioni  da
parte dell'Ente,  in  diversi  settori  della  vita  pubblica,  anche
indipendentemente  dalle  contestazioni   addebitabili   ai   singoli
amministratori, determinando una grave distorsione del  funzionamento
dell'Amministrazione. 
    Invero, l'analisi complessiva dei fatti  innanzi  descritti,  con
particolare  riguardo  alle  connessioni  ed  alla  contiguita'   tra
amministratori, imprese e  criminalita'  organizzata,  porta  ad  una
valutazione finale di forti condizionamenti dell'imparzialita'  degli
organi elettivi e di compromissione del buon andamento dell'attivita'
amministrativa,  anche  con  un  nesso  di  continuita'  rispetto   a
precedenti amministrazioni. 
    Sembra infatti ragionevolmente dimostrata la  cennata  «parabola»
rappresentativa  della  metamorfosi   dell'organizzazione   criminale
presente nel territorio in questione, in  grado  di  determinare  una
situazione analoga a quella  avvenuta  nel  1991  -  che  ebbe  quale
inevitabile conseguenza il richiamato scioglimento per  infiltrazioni
mafiose del Consiglio comunale di Surbo, con  alcune  differenze  che
chiariscono la citata evoluzione. 
    Se, infatti, nel 1991 vi era un consiglio  comunale  strettamente
connesso ad un imprenditore,  omissis,  alias  «omissis»,  padre  del
Sindaco omissis  -  che,  insieme  al  cugino  omissis  boss  mafioso
Vincenti Angelo,  alias  «Angiulino»,  esercitava  una  posizione  di
controllo sul territorio e  di  predominio  presso  l'amministrazione
comunale, con la conseguente  aggiudicazione  di  tutti  gli  appalti
pubblici -, oggi si constata, per alcuni versi anche  giudizialmente,
la presenza di un membro della famiglia omissis, il Sindaco  omissis,
figlio di omissis, addirittura a capo dell'Amministrazione locale  ed
un   collegamento   diretto   della   stessa   amministrazione    con
imprenditori, quale omissis e i suoi collaboratori, affiliati al clan
mafioso dei Pellegrino, famiglia notoriamente appartenente alla Sacra
Corona Unita operante nel territorio salentino. 
    La  richiamata  metamorfosi  rischia  di  divenire  ancora   piu'
realistica se si considera, come  gia'  rammentato  nel  corso  della
presente relazione, che quest'ultimo imprenditore (omissis) tenta  di
acquisire  direttamente  anche  il  ruolo  di  amministratore   nelle
imminenti elezioni di questa primavera. 
    Inoltre, il quadro analiticamente descritto prima nella relazione
di indagine e successivamente nella presente, non  sembra  presentare
ragionevoli  dubbi  sia  sulla  presenza,  forte   ed   egemone   sul
territorio, di' una organizzazione criminale nei cui confronti vi  e'
gia' un notorio giudiziario (gia' richiamato), segnatamente  il  clan
Pellegrino appartenente  alla  cosiddetta  Sacra  Corona  Unita,  sia
soprattutto la peculiarita' dei rapporti tra lo stesso clan ed interi
settori dell'imprenditoria locale e degli stessi  amministratori.  Al
riguardo, sembra agevolmente superato finanche il  noto  orientamento
giurisprudenziale a tenore del quale nei casi in cui  le  fattispecie
analizzate in sede preventiva non appaiano ictu  oculi  riconducibili
all'intera Amministrazione, o quanto meno al suo capo,  in  relazione
alla  gravita'  degli  eventi  e  delle  procedure  riscontrate,   il
Consiglio di Stato afferma che «non pare francamente  verosimile  che
al vertice del comune nulla  sapessero  di  tale  grave  ed  illecita
situazione, evidente e consolidatasi nel  tempo...»  (in  tal  senso,
Consiglio di Stato n. 196 del 20 gennaio 2016). 
    In realta', nel caso di specie, l'attivita' espletata sembra aver
chiarito la completa consapevolezza sui rapporti con la  criminalita'
organizzata e quindi il condizionamento dell'attivita' amministrativa
dell'Ente, non solo da parte di autorevoli  esponenti  della  attuale
maggioranza (a partire dal Sindaco omissis omissis),  ma  addirittura
dell'intero  consiglio  comunale  comprensivo,   cioe',   anche   del
rappresentante  della  cosiddetta   opposizione   (riconducibile   al
omissis, poi dimissionario dall'Assise consiliare), la cui attivita',
di  contrasto  sembra  concretizzarsi,  piu'  che  nel   rispetto   e
nell'affermazione della legalita', nel tentativo neanche tanto celato
di  divenire  unico  protagonista  delle  vicende  amministrative   e
politiche del territorio. 
    Cio' approfittando, al pari  degli  attuali  amministratori,  del
rapporti accertati con note e pericolose  frange  della  criminalita'
organizzata salentina (vedasi il noto pregiudicato Balloi),  peraltro
consacrate anche in pronunce giudiziarie, provando pero' ad apparire,
anche mediaticamente, unico «immune» dalla  contaminazione  criminale
del territorio. 
    Invero, a riprova di quanto cennato, soccorrono le  richiamate  e
reiterate istanze prodotte presso la Prefettura  di  Lecce,  tese  ad
acquisire lo status di presunta vittima dell'estorsione e  dell'usura
- tutte motivatamente rigettate, grazie anche al  noto  e  vincolante
parere del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di  Lecce
che  ha  sempre  evidenziato   i   pericolosi   vincoli   di   affari
dell'imprenditore  e  politico  con  pericolosi  criminali   -,   che
avrebbero  consentito  allo  stesso  una  verosimile   legittimazione
necessaria al  raggiungimento  dell'obiettivo  citato  (il  controllo
solitario  del  territorio,  sociale,  politico  ed  amministrativo).
Purtuttavia, nonostante le  difficolta'  appena  citate,  il  omissis
riesce ugualmente ad assicurarsi,  sia  pure  indirettamente  per  il
tramite del potente e poliedrico  Assessore  omissis  (come  cennato,
legato al predetto da  vincoli  parentali  ed  anch'egli  gravato  da
pregiudizi penali e frequentazioni  con  esponenti  malavitosi),  una
fetta di potere  in  attesa  dell'eventuale  e  definitivo  imminente
passaggio elettorale. 
    Pertanto,  dal  richiamato  contesto  appena  descritto,   sembra
apparire una forte compromissione del tessuto  sociale,  politico  ed
economico  rispetto   alla   presenza   della   locale   criminalita'
organizzata,  che  attraverso  una  ideale  linea   di'   continuita'
protrattasi nel tempo (fin dal 1991) stringe rapporti  di  affari,  e
nel caso di specie anche  di  carattere  personale  ed  amicale,  con
esponenti della attuale maggioranza del governo locale con  l'ausilio
anche dei principali dirigenti dell'Ente  medesimo,  come  ampiamente
analizzato in  sede  di  Commissione  di  indagine  e  cennato  nella
presente relazione in ordine alle mala gestio  di  alcuni  settori  e
procedure  particolarmente  rilevanti  per  il  raggiungimento  delle
finalita' illecite (velasi strumenti urbanistici,  appalti,  servizi)
insite nel pactum sceleris  tra  amministratori  ed  esponenti  della
criminalita' organizzata. 
    Se a cio' si soggiunge guanto cennato in merito ad un piu'  ampio
coinvolgimento sostanzialmente dell'intera Assise attuale  in  virtu'
della presenza anche dal lato della opposizione consiliare (in genere
aliena da condizionamenti  esterni,  anche  se  impotente  a  reggere
l'urto della condotta illecita generalizzata ed avallata  dal  metodo
mafioso) di soggetti vicini alla criminalita', non v'e' chi non  veda
la necessita' di procedere con assoluta tempestivita' a rimuovere  le
criticita' in esame  attraverso  lo  strumento  dissolutorio  di  cui
all'art. 143 del TUEL, reso ancor  piu'  attuale  ed  urgente  se  si
considera   l'imminente   tornata   elettorale   e   la    verosimile
partecipazione dei due gruppi antagonisti cennati. 
    Invero, non sembrano esservi dubbi sulla ricorrenza dei requisiti
di cui all'art. 143 comma 1, nel testo novellato dall'art.  2,  comma
30 della legge n. 94/2009, secondo cui la situazione  che  induce  ad
uno  scioglimento   del   consiglio   comunale   deve   essere   resa
significativa  da  elementi  «concreti,  univoci  e   rilevanti»   su
collegamenti diretti o indiretti con la criminalita'  organizzata  di
tipo mafioso, ovvero su forme di condizionamento dei Consigli tali da
determinare  un'alterazione  del  procedimento  di  formazione  della
volonta' degli organi elettivi ed amministrativi o  da  compromettere
il buon andamento o l'imparzialita' degli amministratori  comunali  e
provinciali, nonche' il regolare funzionamento dei  servizi  ad  esse
affidati, ovvero che risultino tali da arrecare  grave  e  perdurante
pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica. 
    Gli elementi sintomatici del  condizionamento,  criminale  devono
infatti ancorarsi a fatti concreti, univoci e rilevanti; ossia  fatti
definiti tali per concretezza in quanto «assistiti da un obiettivo  e
documentato accertamento nella loro realta' storica; per  univocita',
Intesa quale loro chiara direzione agli scopi che la misura di rigore
e' intesa  a  prevenire;  per  rilevanza,  che  si  caratterizza  per
idoneita' all'effetto di compromettere il regolare svolgimento  delle
funzioni dell'ente locale» (Cons, St. Sez. III 10 dicembre  2015,  n.
197/2016). 
    In tal senso, nella fattispecie in esame, il requisito  normativo
della concretezza degli elementi sussiste  in  quanto  fondato  sulla
realta' storica, accertata in perfetta linea di  continuita'  con  il
passato (a partire dal primo scioglimento per condizionamento mafioso
avvenuto nel 1991), attraverso l'esame  documentale,  sulle  evidenze
probatorie  acquisite  nelle  indagini,  sulle  intercettazioni,  sui
provvedimenti adottati dall'A.G. e  dai  riscontri  effettuati  dalla
Commissione d'accesso nei vari settori considerati strategici per gli
interessi del  sodalizio  criminale  e  degli  esponenti  politico  -
amministrativi ancora ordinariamente in carica. 
    L'univocita' di detti elementi  inoltre  e'  chiara  perche'  gli
stessi appaiono  sempre  rivolti  al  beneficio,  incontestabile,  di
esponenti del clan  nei  diversi  ambiti  gia'  citati  (sistemazioni
lavorative, alloggi, gestione di interi settori amministrativi  quali
l'ufficio tecnico e la polizia locale). 
    Infine la rilevanza del quadro delineato, come anche dei  singoli
elementi che lo compongono, e' data dalla  circostanza  che  l'azione
dell'ente  veniva  e  viene  deviata  dal  perseguimento   dei   fini
istituzionali con  il  risultato  di  realizzare  gli  interessi  dei
componenti il clan che agiscono in perfetta sinergia, in alcuni  casi
grazie ad un vero  e  proprio  comparaggio,  con  gli  amministratori
locali ed alcuni imprenditori ad essi legati da vincoli di  affari  e
di illecito profitto sui territorio. 
    Infine, l'attualita' del condizionamento viene  confermata,  come
analiticamente accertato, dalla reale esistenza degli  interessi  del
sodalizio, con  il  vasto  coinvolgimento  del  livello  politico  ed
amministrativo  descritto  in   precedenza   ma   soprattutto   dalla
necessita' come piu' volte cennato,  di  impedire  la  partecipazione
degli  imprenditori  e  dei  politici   menzionati   nella   presente
relazione, a la imminente competizione elettorale del 10  giugno  per
il rinnovo dell'Assise locale. 
    Si rende, pertanto, urgente e necessario l'intervento dello Stato
per assicurare il risanamento dell'Ente, mediante un provvedimento di
scioglimento del consiglio comunale ex art. 143, commi  I  e  IV  del
Testo unico degli enti locali. 
    Allo stesso modo, si evidenziano, per il Responsabile dell'U.T.C.
omissis e per il Comandante della Polizia municipale omissis omissis,
in relazione ai punti richiamati in  precedenza,  i  presupposti  per
l'adozione della misura di cui al comma V dell'art.  143  citato,  al
fine di interrompere con effetto immediato il pregiudizio determinato
dalle condotte antigiuridiche poste in essere in  maniera  continuata
dai predetti funzionari e ripristinare un quadro di legalita',  anche
nei richiamati settori amministrativi dell'Ente. 
    In  particolare  la  citata  ed  ulteriore  misura  di  rimozione
soggettiva  si  fonda,  per  l'architetto  omissis,  nelle   condotte
fraudolente serbate  in  occasione  dei  richiamati  lavori  pubblici
espletati, segnatamente quelli di urbanizzazione  primaria  in  «zona
Fontanelle 2° lotto», nonche'  per  la  riqualificazione  di  «Piazza
Unita' Europea» - nei  quali  il  funzionario  in  questione  avrebbe
favorito, nell'esercizio delle funzioni  di  responsabile  unico  del
relativo procedimento amministrativo -, la nota  ditta  riconducibile
alla omissis, a sua volta legata da vincoli di affari con  il  gruppo
criminale dei Pellegrino, egemone nel territorio in questione. 
    Per quanto  concerne,  invece,  il  omissis  -  Comandante  della
Polizia locale del comune in questione,  gia'  fratello  di  omissis,
Sindaco dello stesso comune nei primi anni '90 nel  corso  dei  quali
l'Amministrazione  e'  stata  sciolta,  per  condizionamento  mafioso
(decreto del Presidente  della  Repubblica  del  30  settembre  1991,
citato) -, in quanto non avrebbe esercitato la doverosa attivita'  di
controllo nei confronti  degli  occupanti  gli  alloggi  di  edilizia
residenziale  pubblica,   nonostante   i   sopralluoghi   effettuati,
segnatamente a favore sia di omissis, attualmente detenuto al carcere
a vita, per reati associativi ed omicidio,  cancellato  dall'anagrafe
dei  residenti  nello  stesso  Comune  di  Surbo,  sia  di   omissis,
pluripregiudicato e fratello del noto boss della Sacra Corona  Unita,
Vincenti Angelo detto Angiulino. A quest'ultimo, come richiamato, non
poteva essere neanche assegnato l'alloggio in argomento atteso che la
di lui moglie,  omissis  omissis,  era  gia'  proprietaria  all'epoca
dell'assegnazione e della stipula del contratto, di immobile privato. 
    Inoltre, il predetto funzionario non avrebbe esercitato il dovuto
controllo sulle attivita' di istituto, nonche' in particolare, quelle
afferenti alla gestione dei  servizi  cimiteriali  ed  alle  relative
procedure di assegnazione degli stessi servizi nell'ambito del quali,
come e' stato constatato dalla Commissione di indagine,  non  avrebbe
espletato le conseguenti mansioni affidategli in tema di  verifica  e
controllo delle procedure in essere tanto da consentire il  protrarsi
per  oltre  undici  anni,  anche  a  mezzo  di  proroghe  gestionali,
dell'affidamento alle ditte succedutesi nel  cennato  arco  temporale
tutte afferenti a omissis. Quest'ultimo - oltre ad essere gravato  da
alcuni procedimenti penali  per  gravi  ipotesi  di  reato,  tra  cui
estorsione. lesioni e furto aggravato, come si evince dal certificato
dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura di  Lecce  -,  annovera
tra i dipendenti noti pregiudicati quali omissis  inteso  «Ndo  Fave»
(nato a omissis  il  omissis),  inserito  nella  locale  criminalita'
organizzata, fermato di recente unitamente ad altro  pregiudicato  di
Surbo ed il pregiudicato omissis inteso omissis (nato  a  omissis  il
omissis),  del  cui  calibro  criminale  si  e'  gia'   detto   (Cfr.
Informativa della Questura Squadra Mobile prot.  n.  0007566  del  23
febbraio 2018 - all. n.  14  della  Relazione  della  Commissione  di
accesso e informativa del  Comando  provinciale  dei  Carabinieri  di
Lecce del 23 aprile 2018 allegata alla presente). 
 
                                                 Il Prefetto: Palomba