Art. 2 
 
             Sicurezza dell'impiego del gas combustibile 
 
  1. Ai sensi  della  legge  n.  1083/1971  il  gas  naturale  a  uso
domestico e similare che non abbia di per se' odore caratteristico  e
sufficiente perche' possa esserne rivelata la presenza prima  che  si
creino condizioni di pericolo, deve essere odorizzato  a  cura  delle
imprese distributrici, con sostanze idonee aggiunte  in  quantitativi
adeguati in modo che sia possibile avvertire la presenza  di  gas  in
quantita'  pericolosa  per  esplosivita'  e  tossicita'.  Il  decreto
ministeriale 21 aprile 1993 «Approvazione delle  tabelle  UNI-CIG  di
cui  alla  legge  n.  1083/1971,  sulle  norme   per   la   sicurezza
dell'impiego del gas combustibile (15° gruppo)» chiarisce che per uso
similare si intende: «quelli analoghi, nel fine operativo,  agli  usi
domestici (produzione di  acqua  calda,  cottura,  riscaldamento  uni
famigliare o centralizzato, illuminazione di ambienti privati) che da
questi differiscono perche' richiedono apparecchi o installazioni  le
cui dimensioni sono  diverse  in  quanto  destinati  a  collettivita'
(mense, cliniche, istituti, etc.)». 
  2.  L'odorizzazione  nelle  reti  di  distribuzione  e'  realizzata
secondo le norme UNI 7133. 
  3. Nel caso di clienti finali direttamente allacciati alla rete  di
trasporto di gas naturale che facciano,  anche  solo  in  parte,  uso
domestico o similare del gas, anche se combinato con usi tecnologici,
l'onere di garantire tale uso del gas in condizioni di sicurezza  per
i lavoratori interessati, ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008
e s.m.i. in materia di tutela della  salute  e  della  sicurezza  nei
luoghi di lavoro, e' del  datore  di  lavoro  che  puo'  a  tal  fine
avvalersi del supporto dell'impresa di trasporto la quale odorizzera'
tutto il gas riconsegnato, operando secondo le soluzioni  tecniche  e
le condizioni giuridiche da essa individuate. Il cliente finale resta
libero di non accettare le soluzioni e le condizioni proposte; in tal
caso garantira' l'uso del gas in condizioni di sicurezza  secondo  le
prescrizioni del presente decreto. 
  4. I clienti finali che richiedano l'allaccio diretto alla rete  di
trasporto e che facciano,  anche  solo  in  parte,  uso  domestico  o
similare   del   gas,   presentano    all'impresa    di    trasporto,
contestualmente alla richiesta di allaccio, una dichiarazione firmata
dal legale rappresentante  con  l'impegno  di  dotare  l'impianto  di
apparati per l'odorizzazione della quota di gas  utilizzata  per  uso
domestico o similare, secondo le regole  della  buona  tecnica  o  di
adottare      soluzioni      tecnico-impiantistiche       alternative
all'odorizzazione  del  gas  e  con  finalita'  equipollenti,   quali
l'utilizzo di sensori di rilevamento  della  concentrazione  dei  gas
combustibili accoppiati con dispositivi di intercettazione automatica
dei  gas  combustibili  o  sistemi  equivalenti,  in   accordo   alla
previsione delle regole della buona tecnica o di volersi avvalere del
supporto  dell'impresa  di  trasporto.  L'impresa  di  trasporto  non
procede a mettere in esercizio l'allaccio alla rete  in  mancanza  di
una dichiarazione rilasciata dal legale  rappresentante  che  attesti
che l'impianto e' stato dotato degli apparti sopra indicati. Nel caso
il  datore  di  lavoro  si  avvalga  del  supporto  dell'impresa   di
trasporto, questa e' tenuta a realizzare gli apparati  necessari  per
l'odorizzazione nei tempi previsti. 
  5. Il cliente finale direttamente allacciato alla rete di trasporto
alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero che abbia
richiesto  l'allaccio  diretto  prima  della  medesima  data,   invia
all'impresa di trasporto, entro 60 giorni dalla entrata in vigore del
presente   decreto,   una   comunicazione,   firmata    dal    legale
rappresentante  che  attesta  l'assenza  o  l'esistenza  nel  proprio
impianto di un uso, anche solo in parte,  domestico  o  similare  del
gas. Nel caso in cui tale uso sussista, il cliente finale, entro  sei
mesi   dalla   stessa   data,   invia   all'impresa   di    trasporto
l'attestazione, firmata dal legale rappresentante, che  nell'impianto
sono in esercizio idonei apparati per l'odorizzazione della quota  di
gas utilizzata per uso domestico o similare, secondo le regole  della
buona tecnica o di  aver  adottato  soluzioni  tecnico-impiantistiche
alternative all'odorizzazione del gas e con  finalita'  equipollenti,
quali l'utilizzo di sensori di rilevamento della  concentrazione  dei
gas  combustibili  accoppiati  con  dispositivi  di   intercettazione
automatica dei gas combustibili o  sistemi  equivalenti,  in  accordo
alla previsione delle regole della buona tecnica. In caso di  mancato
invio della predetta comunicazione  o  della  predetta  attestazione,
l'impresa di trasporto, previo avviso al cliente  finale,  procedera'
entro 30 giorni dalle rispettive scadenze alla  disalimentazione  del
punto  di  riconsegna.  L'impresa   di   trasporto   non   procedera'
all'apertura dei punti di riconsegna  chiusi  e/o  non  in  esercizio
relativamente ai quali i clienti finali  non  abbiano  rilasciato  le
predette comunicazioni o attestazioni. 
  6. Entro il  termine  di  60  giorni  dall'entrata  in  vigore  del
presente decreto, i clienti finali gia'  odorizzati  dall'impresa  di
trasporto  che  intendono  procedere  autonomamente  all'assolvimento
degli obblighi di cui al presente decreto, ne  daranno  comunicazione
al trasportatore, trasmettendo allo stesso anche l'attestazione sopra
richiamata e definendo con lo stesso i pregressi rapporti. In assenza
il trasportatore proseguira' la sua attivita' di odorizzazione. 
  7. Nel rimandare al regime degli oneri sostenuti dalle  imprese  di
trasporto e a queste  riconosciuti  sulla  base  delle  deliberazioni
dell'AEEGSI gia' emanate, con successivo provvedimento della medesima
Autorita' sara' disciplinato il regime degli  oneri  sostenuti  dalle
imprese  di  trasporto  successivamente  all'entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  8. Entro un anno dall'entrata in vigore  del  presente  decreto  e,
successivamente  con  cadenza  semestrale,  l'impresa  di   trasporto
comunica    alla    Direzione    generale    per     la     sicurezza
dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche (DGSAIE)  gli
elenchi dei clienti finali di cui ai commi 4 e  5  con  l'indicazione
della   scelta   adottata   con   riferimento   agli   apparati   per
l'odorizzazione o alle soluzioni tecnico  impiantistico  alternative.
La DGSAIE verifica, a campione, l'istallazione di tali dispositivi  e
la loro efficacia nel segnalare  la  presenza  di  gas  in  quantita'
pericolosa e/o  interromperne  il  flusso,  anche  avvalendosi  degli
uffici  di  vigilanza  della  Direzione  generale   sicurezza   anche
ambientale  delle  attivita'  minerarie  ed  energetiche  -   Ufficio
nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (DGS-UNMIG).