Art. 2 Sicurezza dell'impiego del gas combustibile 1. Ai sensi della legge n. 1083/1971 il gas naturale a uso domestico e similare che non abbia di per se' odore caratteristico e sufficiente perche' possa esserne rivelata la presenza prima che si creino condizioni di pericolo, deve essere odorizzato a cura delle imprese distributrici, con sostanze idonee aggiunte in quantitativi adeguati in modo che sia possibile avvertire la presenza di gas in quantita' pericolosa per esplosivita' e tossicita'. Il decreto ministeriale 21 aprile 1993 «Approvazione delle tabelle UNI-CIG di cui alla legge n. 1083/1971, sulle norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile (15° gruppo)» chiarisce che per uso similare si intende: «quelli analoghi, nel fine operativo, agli usi domestici (produzione di acqua calda, cottura, riscaldamento uni famigliare o centralizzato, illuminazione di ambienti privati) che da questi differiscono perche' richiedono apparecchi o installazioni le cui dimensioni sono diverse in quanto destinati a collettivita' (mense, cliniche, istituti, etc.)». 2. L'odorizzazione nelle reti di distribuzione e' realizzata secondo le norme UNI 7133. 3. Nel caso di clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto di gas naturale che facciano, anche solo in parte, uso domestico o similare del gas, anche se combinato con usi tecnologici, l'onere di garantire tale uso del gas in condizioni di sicurezza per i lavoratori interessati, ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e' del datore di lavoro che puo' a tal fine avvalersi del supporto dell'impresa di trasporto la quale odorizzera' tutto il gas riconsegnato, operando secondo le soluzioni tecniche e le condizioni giuridiche da essa individuate. Il cliente finale resta libero di non accettare le soluzioni e le condizioni proposte; in tal caso garantira' l'uso del gas in condizioni di sicurezza secondo le prescrizioni del presente decreto. 4. I clienti finali che richiedano l'allaccio diretto alla rete di trasporto e che facciano, anche solo in parte, uso domestico o similare del gas, presentano all'impresa di trasporto, contestualmente alla richiesta di allaccio, una dichiarazione firmata dal legale rappresentante con l'impegno di dotare l'impianto di apparati per l'odorizzazione della quota di gas utilizzata per uso domestico o similare, secondo le regole della buona tecnica o di adottare soluzioni tecnico-impiantistiche alternative all'odorizzazione del gas e con finalita' equipollenti, quali l'utilizzo di sensori di rilevamento della concentrazione dei gas combustibili accoppiati con dispositivi di intercettazione automatica dei gas combustibili o sistemi equivalenti, in accordo alla previsione delle regole della buona tecnica o di volersi avvalere del supporto dell'impresa di trasporto. L'impresa di trasporto non procede a mettere in esercizio l'allaccio alla rete in mancanza di una dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante che attesti che l'impianto e' stato dotato degli apparti sopra indicati. Nel caso il datore di lavoro si avvalga del supporto dell'impresa di trasporto, questa e' tenuta a realizzare gli apparati necessari per l'odorizzazione nei tempi previsti. 5. Il cliente finale direttamente allacciato alla rete di trasporto alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero che abbia richiesto l'allaccio diretto prima della medesima data, invia all'impresa di trasporto, entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, una comunicazione, firmata dal legale rappresentante che attesta l'assenza o l'esistenza nel proprio impianto di un uso, anche solo in parte, domestico o similare del gas. Nel caso in cui tale uso sussista, il cliente finale, entro sei mesi dalla stessa data, invia all'impresa di trasporto l'attestazione, firmata dal legale rappresentante, che nell'impianto sono in esercizio idonei apparati per l'odorizzazione della quota di gas utilizzata per uso domestico o similare, secondo le regole della buona tecnica o di aver adottato soluzioni tecnico-impiantistiche alternative all'odorizzazione del gas e con finalita' equipollenti, quali l'utilizzo di sensori di rilevamento della concentrazione dei gas combustibili accoppiati con dispositivi di intercettazione automatica dei gas combustibili o sistemi equivalenti, in accordo alla previsione delle regole della buona tecnica. In caso di mancato invio della predetta comunicazione o della predetta attestazione, l'impresa di trasporto, previo avviso al cliente finale, procedera' entro 30 giorni dalle rispettive scadenze alla disalimentazione del punto di riconsegna. L'impresa di trasporto non procedera' all'apertura dei punti di riconsegna chiusi e/o non in esercizio relativamente ai quali i clienti finali non abbiano rilasciato le predette comunicazioni o attestazioni. 6. Entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, i clienti finali gia' odorizzati dall'impresa di trasporto che intendono procedere autonomamente all'assolvimento degli obblighi di cui al presente decreto, ne daranno comunicazione al trasportatore, trasmettendo allo stesso anche l'attestazione sopra richiamata e definendo con lo stesso i pregressi rapporti. In assenza il trasportatore proseguira' la sua attivita' di odorizzazione. 7. Nel rimandare al regime degli oneri sostenuti dalle imprese di trasporto e a queste riconosciuti sulla base delle deliberazioni dell'AEEGSI gia' emanate, con successivo provvedimento della medesima Autorita' sara' disciplinato il regime degli oneri sostenuti dalle imprese di trasporto successivamente all'entrata in vigore del presente decreto. 8. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto e, successivamente con cadenza semestrale, l'impresa di trasporto comunica alla Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche (DGSAIE) gli elenchi dei clienti finali di cui ai commi 4 e 5 con l'indicazione della scelta adottata con riferimento agli apparati per l'odorizzazione o alle soluzioni tecnico impiantistico alternative. La DGSAIE verifica, a campione, l'istallazione di tali dispositivi e la loro efficacia nel segnalare la presenza di gas in quantita' pericolosa e/o interromperne il flusso, anche avvalendosi degli uffici di vigilanza della Direzione generale sicurezza anche ambientale delle attivita' minerarie ed energetiche - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (DGS-UNMIG).