Art. 3 
 
                          Ambito oggettivo 
 
  1. Lo Sport bonus e' riconosciuto, nel limite del tre per mille dei
ricavi annui, nella misura del cinquanta per cento  delle  erogazioni
liberali in  denaro  fino  a  40.000,00  euro  effettuate  nel  corso
dell'anno solare 2018 e finalizzate alla realizzazione di  interventi
di restauro e risanamento conservativo  nonche'  di  ristrutturazione
edilizia di impianti sportivi pubblici, come  definiti  dall'art.  3,
comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica
6  giugno  2001,  n.  380,  ancorche'  in   regime   di   concessione
amministrativa.