(Allegato 1)
                                                           Allegato 1 
 
Linee guida sulla  procedura  di  applicazione  dell'art.  15,  comma
  11-ter del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
  modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135. 
 
    L'art. 15, comma 11-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,
convertito, con modificazioni, nella legge 7  agosto  2012,  n.  135,
dispone espressamente che «nell'adottare eventuali  decisioni  basate
sull'equivalenza terapeutica  fra  medicinali  contenenti  differenti
principi attivi, le regioni si attengono alle motivate e  documentate
valutazioni espresse dall'Agenzia Italiana del Farmaco» (1) 
    La valutazione dell'equivalenza terapeutica costituisce un metodo
attraverso  cui  e'  possibile  confrontare   medicinali   contenenti
principi attivi diversi  al  fine  di  identificare,  per  le  stesse
indicazioni, aree di sovrapponibilita' terapeutica  nelle  quali  non
siano  rinvenibili,  alla   luce   delle   conoscenze   scientifiche,
differenze cliniche rilevanti in termini di efficacia e di sicurezza. 
    Tale approccio non esclude l'esistenza di peculiarita' di singoli
principi  attivi,  che  dovranno  essere  identificate  e   garantite
nell'uso clinico. 
    Obiettivo principale del presente documento e' quello di definire
i criteri da utilizzare per stabilire  l'equivalenza  terapeutica  ai
fini dell'acquisto dei farmaci in concorrenza. Tale equivalenza  deve
ritenersi gia' dimostrata per i farmaci originatori ed  i  rispettivi
equivalenti ex art. 1-bis del decreto-legge 27 maggio  2005,  n.  87,
convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio  2005,  n.  149,
nonche'  per  i  farmaci  biologici   di   riferimento,   inclusi   i
biotecnologici ed i corrispondenti biosimilari, che  infatti  restano
esclusi dall'ambito di applicazione dell'art. 15, comma 11-ter. 
    L'identita' del principio attivo, della forma farmaceutica  e  la
prova  della  bioequivalenza,  dimostrate   in   sede   di   rilascio
dell'A.I.C., assorbono e rendono superflua ogni ulteriore valutazione
in  ordine  all'equivalenza  terapeutica  del   medicinale   generico
rispetto al farmaco di riferimento. 
    Per quanto concerne i farmaci di sintesi  chimica,  i  pareri  di
AIFA ai sensi  del  citato  art.  15,  comma  11-ter,  riguardano  la
valutazione dell'equivalenza terapeutica tra medicinali originatori e
i rispettivi equivalenti rispetto  ad  altri  farmaci  originatori  e
corrispondenti equivalenti, a base di principi attivi diversi. 
    Analoghe considerazioni valgono anche per  i  farmaci  biologici,
inclusi i biotecnologici ed i corrispondenti biosimilari. 
    Per quanto concerne i farmaci biosimilari,  infatti,  l'identita'
del principio attivo e l'accertamento della  biosimilarita'  rispetto
al biologico di riferimento, compiuto dall'EMA in sede di valutazione
finalizzata  al  rilascio  dell'autorizzazione  nell'Unione  europea,
assicurano che tra il biologico di riferimento  e  il  corrispondente
biosimilare non vi siano differenze cliniche rilevanti, in termini di
qualita', sicurezza ed efficacia,  per  le  indicazioni  terapeutiche
autorizzate. Conseguentemente, l'art.  15,  comma  11-ter  non  trova
applicazione,  sia  in  quanto  la  norma  fa  testuale   riferimento
all'«equivalenza  terapeutica  fra  medicinali   contenenti   diversi
principi attivi», sia in quanto la valutazione della  biosimilarita',
che si fonda su uno specifico «esercizio di comparabilita'»  condotto
a livello europeo dall'EMA seguendo i massimi  standard  scientifici,
assorbe  e  rende  superflua,  ai  fini  della  tutela  della  salute
pubblica, ogni ulteriore valutazione in ordine alla sovrapponibilita'
di un biosimilare rispetto al biologico di riferimento. 
    E'  importante  ribadire   che   la   possibilita'   di   fornire
raccomandazioni di appropriatezza terapeutica e prescrittiva  non  e'
intaccata dal richiamato art. 15, comma 11-ter, del  decreto-legge  6
luglio 2012, n.  95,  e  rimane  prerogativa  delle  regioni  o  loro
delegati, in qualita' di responsabili dei livelli assistenziali. 
    Nel 2014, AIFA ha disposto con propria determina (n.  204  del  6
marzo 2014) la procedura attraverso cui le regioni devono  presentare
alla stessa Agenzia domanda formale prima di  procedere  a  qualsiasi
gara che metta in equivalenza terapeutica farmaci contenenti principi
attivi differenti. Nella stessa determina,  e'  previsto  che  l'AIFA
provveda entro 90 giorni dall'istanza e renda  pubbliche  le  proprie
decisioni motivate. 
    A partire dalla pubblicazione della determina di  cui  sopra,  la
Commissione  tecnico-scientifica  (di  seguito  «CTS»)  ha  esaminato
diverse richieste inviate all'Agenzia circa l'equivalenza terapeutica
tra medicinali contenenti principi attivi diversi. 
    Al fine di  garantire  la  massima  trasparenza  della  procedura
valutativa,  in  assenza  di  criteri  previsti  dalla  normativa  di
riferimento, si ritiene opportuno indicare  i  criteri  applicati  da
AIFA per valutare l'equivalenza terapeutica tra medicinali a base  di
principi attivi diversi. 
A. Finalita' e ambito di applicazione 
    L'utilizzo delle equivalenze terapeutiche: 
      ha,  fra  gli  altri,  l'obiettivo   di   consentire   acquisti
centralizzati di farmaci attraverso gare in concorrenza; 
      e'   particolarmente   rilevante   per    farmaci    utilizzati
direttamente  in  ospedale  o   forniti   ai   cittadini   attraverso
l'erogazione  diretta  (direttamente  dalle  farmacie  delle  Aziende
sanitarie o «per conto» attraverso le farmacie al pubblico); 
      e' applicato nell'interesse dei pazienti  e  dei  cittadini  in
quanto si propone l'obiettivo di facilitare l'accesso  a  terapie  di
pari efficacia e sicurezza, alla luce delle conoscenze  scientifiche,
ad un prezzo determinato dalla competizione; 
      garantisce, comunque,  la  liberta'  prescrittiva  del  singolo
medico in quanto quest'ultimo potra'  individuare  aree  di  utilizzo
specifico dei singoli principi attivi  all'interno  della  classe  di
farmaci coinvolti nell'equivalenza terapeutica. 
    Il metodo dell'equivalenza terapeutica presuppone che, alla  luce
delle  conoscenze  scientifiche,  alcuni  farmaci  possano   mostrare
profili rischio-beneficio sovrapponibili tra  loro,  quando  riferiti
all'uso prevalente, come di seguito specificato. 
    Sono   sempre   esclusi   dalla   valutazione    dell'equivalenza
terapeutica i farmaci che, in un confronto testa a testa  nell'ambito
di uno studio clinico randomizzato,  si  siano  dimostrati  superiori
(purche'  la  superiorita'   possa   essere   ritenuta   clinicamente
rilevante) su esiti clinicamente rilevanti. 
1. Criteri per l'identificazione dei farmaci  valutabili  secondo  il
  metodo dell'equivalenza terapeutica 
    Possono  essere   ammessi   alla   valutazione   di   equivalenza
terapeutica farmaci in possesso dei seguenti requisiti: 
      1. essere dei principi attivi per i  quali  vi  sia  esperienza
d'uso, intesa come periodo di rimborsabilita' a carico  del  Servizio
sanitario nazionale di almeno 12 mesi; 
      2. presentare prove di efficacia: 
        che derivano da studi che non consentono la dimostrazione  di
superiorita' di un farmaco rispetto all'altro (ad  esempio  studi  vs
placebo), oppure 
        che derivano  da  studi  testa  a  testa  che  non  prevedono
un'ipotesi di superiorita' (ad esempio confronti attraverso studi  di
equivalenza o non inferiorita'); 
      3. appartenere alla stessa classificazione ATC di 4° livello; 
      4. possedere indicazioni terapeutiche principali sovrapponibili
(anche per quanto  riguarda  le  sottopopolazioni  target),  come  da
sezione 4.1 dell'RCP; 
      5. utilizzare la medesima via di somministrazione; 
      6. prevedere uno schema posologico che consenta  di  effettuare
un intervento terapeutico  di  intensita'  e  durata  sostanzialmente
sovrapponibili. 
    Specifiche  situazioni  non  previste  nei  punti  di  cui  sopra
potranno, comunque, essere valutate caso per caso dalla CTS, in  base
alle richieste pervenute e alle prove di efficacia disponibili. 
    A  supporto  della  richiesta  di  parere  deve  inoltre   essere
presentata una relazione, approvata da parte di un gruppo  di  lavoro
multidisciplinare comprendente gli operatori sanitari coinvolti nella
prescrizione, che oltre a definire l'indicazione e/o  le  indicazioni
d'uso prevalente, identifichi eventuali condizioni per le  quali  sia
indicato l'utilizzo di  medicinali  a  base  di  specifico  principio
attivo  tra  quelli  oggetto   dell'equivalenza   (ad   esempio   uso
pediatrico, insufficienza renale o epatica, ecc.). 
    Nell'ipotesi di gare in equivalenza, dovra'  essere  definita  la
quota del fabbisogno che sara' oggetto  della  gara.  Allo  scopo  di
tutelare eventuali sottopopolazioni di pazienti  che  necessitino  di
uno specifico principio attivo tra  quelli  previsti  nella  gara  di
equivalenza, tale quota non potra' in ogni caso  superare  l'80%  del
totale. 
2. Compiti della CTS 
    Ai fini dell'attuazione della  presente  determinazione,  la  CTS
svolge le funzioni indicate di seguito. 
    1. Valutare le richieste pervenute sulla base  di  una  relazione
documentata  che  contenga  tutti  gli   elementi   sopra   previsti,
applicando il metodo dell'equivalenza terapeutica. 
    2. Produrre un parere preliminare sull'equivalenza oggetto  della
richiesta, a supporto della  decisione  di  AIFA  che  provvede  alla
pubblicazione della stessa in un'apposita sezione del  proprio  sito,
per consentire alle aziende farmaceutiche interessate  di  sottoporre
eventuali studi non  considerati  in  fase  di  istruttoria  (purche'
rientranti tra quelli ritenuti accettabili per la valutazione, di cui
al paragrafo B), e  che,  a  loro  giudizio,  possano  modificare  la
conclusione di  equivalenza  terapeutica.  L'analisi  di  tali  studi
costituira' parte del parere conclusivo. 
    3. Sottoporre la proposta di parere conclusivo  ad  AIFA  per  la
decisione finale e relativa  pubblicazione  sul  sito  istituzionale.
Tale parere dovra' essere riutilizzato da altre  strutture  abilitate
all'acquisto e integrato nella relazione del gruppo di lavoro locale. 
3. Le prove di efficacia/sicurezza considerate 
    Le prove  accettabili  per  quanto  riguarda  la  valutazione  di
efficacia e sicurezza  sono  rappresentate  esclusivamente  da  studi
clinici randomizzati e  controllati  (RCT)  di  fase  III  o  IV,  da
revisioni sistematiche della  letteratura  o  dall'EPAR.  Per  quanto
riguarda la sicurezza sono  accettabili  anche  studi  osservazionali
comparativi. 
    Non  sono  accettabili  evidenze  di  livello   inferiore   quali
abstract, case report,  serie  di  casi,  revisioni  narrative  della
letteratura. La CTS avra', in ogni caso, il compito  di  valutare  la
robustezza delle prove di efficacia. 
    4. Chi puo' sottoporre ad AIFA una richiesta  di  valutazione  di
equivalenza terapeutica 
    La richiesta di valutazione  di  equivalenza  terapeutica  potra'
essere avanzata, nel rispetto  di  quanto  esplicitato  nel  presente
documento, dalle regioni e dagli enti strumentali ad esse riferibili. 
B. Procedimento di rilascio del parere ai sensi dell'art.  15,  comma
  11-ter 
    1. La richiesta di parere deve essere compilata conformemente  al
modello allegato alle presenti Linee Guida, e deve contenere: 
      a) l'indicazione del responsabile del procedimento, della sede,
dei  recapiti  telefonici,  dell'eventuale  numero  di  fax,  nonche'
dell'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  al  quale  sara'
recapitato  il  parere  e  ogni  altra  comunicazione  che  si  renda
necessaria, ai sensi dell'art.  47  del  Codice  dell'amministrazione
digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
      b) elementi, corredati dalla relativa documentazione, idonei  a
consentire  una  precisa  identificazione  della  determinazione  che
l'ente intenda assumere,  nonche'  una  puntuale  individuazione  dei
principi attivi e delle relative indicazioni per i quali si  richieda
la valutazione tecnico-scientifica di AIFA in ordine  all'equivalenza
terapeutica; 
      c)  ogni  altro  elemento  ritenuto  utile   alla   valutazione
dell'AIFA. 
    2.  La  domanda  deve  essere  trasmessa   all'indirizzo   e-mail
equivalenza.terapeutica@aifa.gov.it da  utilizzarsi  anche  per  ogni
successiva comunicazione afferente alla richiesta di parere. 
    3.  L'AIFA,  valutata  la   completezza   della   documentazione,
sottopone il quesito alla prima riunione  utile  della  CTS,  dandone
tempestiva  comunicazione  al  richiedente.  Ove  la  richiesta   sia
ritenuta incompleta, l'AIFA ne da' comunicazione al responsabile  del
procedimento entro trenta giorni  dal  ricevimento  della  richiesta,
indicandone le ragioni e  assegnando  un  termine,  non  superiore  a
trenta giorni, per la trasmissione delle integrazioni  richieste.  In
caso di mancata risposta entro il termine assegnato, la richiesta  di
parere verra' archiviata. Resta ferma la possibilita'  di  presentare
una nuova richiesta. 
    4. La CTS esprime il proprio parere entro  novanta  giorni  dalla
sottoposizione del quesito, ai sensi  dell'art.  11  del  regolamento
AIFA di cui alla delibera 20 gennaio 2014, n. 7. Nel caso in  cui  la
CTS  rappresenti  ulteriori  esigenze  istruttorie  il  decorso   del
suddetto termine resta sospeso per il tempo  strettamente  necessario
all'acquisizione degli elementi istruttori. 
    5.  Il  parere  preliminare  sull'equivalenza  e'  pubblicato  in
un'apposita sezione del sito dell'AIFA per  consentire  alle  aziende
farmaceutiche interessate di presentare, entro  trenta  giorni  dalla
pubblicazione del medesimo, eventuali studi non considerati  in  fase
di istruttoria (purche' rientranti tra  quelli  ritenuti  accettabili
per la valutazione), e che, a loro giudizio,  possano  modificare  la
conclusione di equivalenza terapeutica. Tali  studi  dovranno  essere
inviati all'indirizzo  equivalenza.terapeutica@aifa.gov.it  dedicato,
almeno  quindici  giorni  prima  della  data   della   riunione   CTS
successiva, nella cui seduta saranno esaminati al fine  dell'adozione
del parere finale da parte della CTS. 
    6. Per  garantire  la  massima  trasparenza  e  pubblicita'  alle
valutazioni  dell'AIFA  in  ordine  all'equivalenza  terapeutica  tra
medicinali contenenti diversi principi attivi, il  parere  conclusivo
e' adottato dal direttore generale dell'AIFA nel  termine  di  trenta
giorni dall'adozione del parere della CTS e trasmesso agli  indirizzi
indicati al punto B.1, lettera a), e  tempestivamente  pubblicato  in
apposita sezione del sito istituzionale  dell'Agenzia.  Tale  parere,
integrato nella relazione del gruppo di lavoro locale, dovra'  essere
riutilizzato da altre regioni e/o strutture abilitate all'acquisto. 

(1) La  definizione  dei  criteri   utili   alle   decisioni   basate
    sull'equivalenza terapeutica fra medicinali contenenti differenti
    principi attivi e' distinta  da  quella  utilizzata  da  AIFA  in
    merito alla individuazione  di  «raggruppamenti  terapeuticamente
    assimilabili».