Art. 2 
 
                               Tariffe 
 
  1. Le spese  relative  all'espletamento  delle  attivita'  previste
dall'art. 1 del presente decreto sono a carico  dell'armatore  o  del
raccomandatario marittimo, o di altro suo rappresentante,  in  solido
con il proprietario della nave e gli importi delle  relative  tariffe
sono quelle indicati nell'allegato  I  al  presente  decreto  e  sono
aggiornati  ogni  due   anni   con   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze. 
  2. Le spese delle  attivita'  previste  dall'art.  1  del  presente
decreto relativamente alla attivita' di ispezione e di certificazione
delle  agenzie  italiane  di  lavoro  marittimo  sono  a  carico  dei
richiedenti. 
  3. L'aggiornamento biennale di cui ai  commi  1  e  2  assorbe  gli
eventuali  scostamenti  delle  tariffe,   desumibili   in   sede   di
espletamento delle attivita'. 
  4. I relativi importi sono versati all'entrata del  bilancio  dello
Stato.