Art. 2 Tariffe 1. Le spese relative all'espletamento delle attivita' previste dall'art. 1 del presente decreto sono a carico dell'armatore o del raccomandatario marittimo, o di altro suo rappresentante, in solido con il proprietario della nave e gli importi delle relative tariffe sono quelle indicati nell'allegato I al presente decreto e sono aggiornati ogni due anni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 2. Le spese delle attivita' previste dall'art. 1 del presente decreto relativamente alla attivita' di ispezione e di certificazione delle agenzie italiane di lavoro marittimo sono a carico dei richiedenti. 3. L'aggiornamento biennale di cui ai commi 1 e 2 assorbe gli eventuali scostamenti delle tariffe, desumibili in sede di espletamento delle attivita'. 4. I relativi importi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.