Art. 7 
 
Disposizione transitoria relativa al trasferimento dei dati  e  delle
           informazioni tecniche tra distretti idrografici 
 
  1. In attuazione dell'art. 12, comma 8  del  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del  25
ottobre 2016, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, l'Autorita' di bacino distrettuale dell'Appennino  Centrale,
d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, stipula un accordo  con  le  altre  Autorita'  di  bacino
distrettuali territorialmente interessate  al  fine  di  definire  le
modalita'  di  trasferimento  e/o  acquisizione  dei  dati  e   delle
informazioni tecniche relative ai bacini e/o ai  territori  che  sono
entrati a far parte del distretto idrografico dell'Appennino Centrale
o sono  stati  inseriti  in  altri  distretti  idrografici  ai  sensi
dell'art. 64 del decreto legislativo n. 152/2006.