Art. 2 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1.  Agli  oneri  connessi  alla  realizzazione   delle   iniziative
d'urgenza necessarie a fronteggiare la  crisi  di  approvvigionamento
idropotabile di cui alla presente ordinanza si provvede,  cosi'  come
stabilito nella delibera del Consiglio dei ministri del  22  febbraio
2018, nel limite di euro 9.600.000,00. 
  2. Per l'espletamento degli interventi di cui all'art. 1, comma  4,
e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale intestata
al Commissario delegato. 
  3.  La  Regione  Piemonte  e'  autorizzata   a   trasferire   sulla
contabilita' speciale di cui al comma 2 eventuali  ulteriori  risorse
finanziarie finalizzate al superamento del contesto  emergenziale  in
rassegna, la cui quantificazione deve essere  effettuata  entro dieci
giorni dalla data di adozione della presente ordinanza. 
  4. Con successiva ordinanza sono identificati la provenienza  delle
risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare. 
  5. Il Commissario  delegato  e'  tenuto  a  rendicontare  ai  sensi
dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1/2018.