(Statuto-art. 11)
                              Art. 11. 
                   Poteri del Comitato di gestione 
 
    1. La gestione del Fondo e' attribuita al  Comitato  di  gestione
cui spetta il compimento  di  tutte  le  operazioni  necessarie  alla
realizzazione degli  scopi  del  Fondo,  fatte  salve  le  specifiche
materie riservate all'Assemblea. 
    2. In via meramente  esemplificativa,  il  Comitato  di  gestione
delibera su: 
      a) le istanze di intervento; 
      b) il preventivo delle spese di funzionamento; 
      c) le spese di funzionamento; 
      d) la banca cui affidare il servizio di cassa; 
      e) l'investimento delle disponibilita' liquide; 
      f) la nomina del Direttore, determinandone i poteri; 
      g)  la  struttura  e  la  composizione   dell'organico   e   il
trattamento economico  del  personale  dipendente,  su  proposta  del
Direttore; 
      h) l'esclusione di un soggetto aderente, ai sensi dell'art. 24; 
      i) le  sanzioni  a  carico  dei  soggetti  aderenti,  ai  sensi
dell'art. 27; 
      l)  il  contributo  annuale  a   copertura   delle   spese   di
funzionamento, da sottoporre all'Assemblea  ai  sensi  dell'art.  18,
nonche' l'eventuale versamento di acconti; 
      m) il coefficiente e l'aliquota percentuale per il calcolo  dei
contributi a  copertura  degli  interventi  istituzionali,  ai  sensi
dell'art. 21; 
      n) la ripartizione tra i soggetti  aderenti  dei  costi  di  un
eventuale ricorso a forme assicurative, da  sottoporre  all'Assemblea
ai sensi dell'art. 22; 
      o) il progetto del rendiconto  della  gestione,  da  sottoporre
all'Assemblea; 
      p)  le  proposte  di  modifica  dello  statuto,  da  sottoporre
all'Assemblea; 
      q)  il  testo  del   regolamento   operativo,   da   sottoporre
all'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze, sentite
la Banca d'Italia e la Consob, ai sensi degli articoli 11 e 12, comma
5, del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485; 
      r) le controversie e le procedure giudiziarie di ogni grado; 
      s) il conferimento di mandati, procure - anche alle  liti  -  e
incarichi di consulenza. 
    3. Il Comitato di gestione fornisce alla Banca  d'Italia  e  alla
Consob le informazioni richieste  ai  sensi  dell'art.  4,  comma  5,
lettera b), del TUF. 
    4. Il Comitato di gestione stabilisce entro quali limiti i poteri
di cui alle lettere c), e), r) e s), possono  essere  esercitati  dal
Presidente,  il  quale   riferisce   al   Comitato   nella   riunione
immediatamente successiva.