Art. 11. Poteri del Comitato di gestione 1. La gestione del Fondo e' attribuita al Comitato di gestione cui spetta il compimento di tutte le operazioni necessarie alla realizzazione degli scopi del Fondo, fatte salve le specifiche materie riservate all'Assemblea. 2. In via meramente esemplificativa, il Comitato di gestione delibera su: a) le istanze di intervento; b) il preventivo delle spese di funzionamento; c) le spese di funzionamento; d) la banca cui affidare il servizio di cassa; e) l'investimento delle disponibilita' liquide; f) la nomina del Direttore, determinandone i poteri; g) la struttura e la composizione dell'organico e il trattamento economico del personale dipendente, su proposta del Direttore; h) l'esclusione di un soggetto aderente, ai sensi dell'art. 24; i) le sanzioni a carico dei soggetti aderenti, ai sensi dell'art. 27; l) il contributo annuale a copertura delle spese di funzionamento, da sottoporre all'Assemblea ai sensi dell'art. 18, nonche' l'eventuale versamento di acconti; m) il coefficiente e l'aliquota percentuale per il calcolo dei contributi a copertura degli interventi istituzionali, ai sensi dell'art. 21; n) la ripartizione tra i soggetti aderenti dei costi di un eventuale ricorso a forme assicurative, da sottoporre all'Assemblea ai sensi dell'art. 22; o) il progetto del rendiconto della gestione, da sottoporre all'Assemblea; p) le proposte di modifica dello statuto, da sottoporre all'Assemblea; q) il testo del regolamento operativo, da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, ai sensi degli articoli 11 e 12, comma 5, del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485; r) le controversie e le procedure giudiziarie di ogni grado; s) il conferimento di mandati, procure - anche alle liti - e incarichi di consulenza. 3. Il Comitato di gestione fornisce alla Banca d'Italia e alla Consob le informazioni richieste ai sensi dell'art. 4, comma 5, lettera b), del TUF. 4. Il Comitato di gestione stabilisce entro quali limiti i poteri di cui alle lettere c), e), r) e s), possono essere esercitati dal Presidente, il quale riferisce al Comitato nella riunione immediatamente successiva.