(Statuto-art. 12)
                              Art. 12. 
                 Presidente del Comitato di gestione 
 
    1. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo di  fronte
ai terzi ed in giudizio. 
    2. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Comitato  di
gestione, fissandone l'ordine del giorno. 
    3. Il Presidente esercita i poteri conferitigli dal  Comitato  di
gestione ai sensi del precedente art. 11, comma 4. 
    4. In caso di assenza o impedimento, i poteri del Presidente sono
esercitati dal Vice Presidente. In  caso  di  assenza  o  impedimento
anche del Vice Presidente, le funzioni del  Presidente  sono  assunte
dal membro del Comitato di gestione piu' anziano di eta'.