Art. 12. Presidente del Comitato di gestione 1. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo di fronte ai terzi ed in giudizio. 2. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Comitato di gestione, fissandone l'ordine del giorno. 3. Il Presidente esercita i poteri conferitigli dal Comitato di gestione ai sensi del precedente art. 11, comma 4. 4. In caso di assenza o impedimento, i poteri del Presidente sono esercitati dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, le funzioni del Presidente sono assunte dal membro del Comitato di gestione piu' anziano di eta'.