Art. 13. Collegio sindacale 1. Il Collegio sindacale e' composto di tre membri effettivi e tre supplenti, di cui: a) uno effettivo ed uno supplente in rappresentanza della categoria di soggetti aderenti cui e' riferibile la maggioranza della base contributiva relativa all'ultimo esercizio per cui sono scaduti i termini di comunicazione di cui all'art. 20, comma 1; b) uno effettivo ed uno supplente in rappresentanza delle altre categorie di soggetti aderenti al Fondo; c) uno effettivo ed uno supplente nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze. 2. La nomina dei sindaci effettivi e dei sindaci supplenti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 e' effettuata con le modalita' di cui all'art. 7, commi 4, 5, 6 e 7. 3. Il sindaco nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze e' il Presidente del Collegio. 4. I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Nel caso venga a cessare, nel corso dell'esercizio, un sindaco effettivo, gli subentra il sindaco supplente designato dalla medesima categoria di soggetti aderenti. Il nuovo sindaco resta in carica fino alla prima Assemblea successiva, che provvede all'integrazione del Collegio sindacale nel rispetto delle norme di cui al comma 2. I sindaci cosi' nominati scadono insieme a quelli in carica. Nel caso venga a mancare il sindaco effettivo nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, gli subentra il sindaco supplente nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze. 5. Il Collegio sindacale esercita il controllo, anche contabile, sull'attivita' del Fondo ai sensi degli articoli 2403, 2403-bis e 2409-bis, comma 2, del codice civile. 6. Il Collegio sindacale partecipa all'Assemblea e assiste alle riunioni del Comitato di gestione. 7. In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte del Comitato di gestione, il Collegio sindacale convoca l'Assemblea. Il Collegio sindacale puo' altresi', previa comunicazione al Presidente del Comitato di gestione, convocare l'Assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravita' e vi sia urgente necessita' di provvedere. In tali casi, e laddove vengano riscontrate irregolarita' di carattere rilevante nell'amministrazione e nel funzionamento del Fondo o impedimenti al regolare adempimento degli interventi istituzionali, i sindaci, anche individualmente, ne danno immediata comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze.