Art. 14. Requisiti dei sindaci - Compenso dei sindaci 1. I sindaci devono possedere i requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza e soddisfare i criteri di competenza e correttezza stabiliti dal regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 13, comma 3, del TUF. 2. Per i sindaci di cui all'art. 13, comma 1, lettera a) e b), il Comitato di gestione accerta la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. La decadenza e' dichiarata dal Comitato di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia, la decadenza e' pronunciata dal Ministero dell'economia e delle finanze. 3. Per i sindaci, nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'art. 13, comma 1, lettera c), i requisiti sono accertati e la decadenza e' dichiarata dal Ministro dell'economia e delle finanze. 4. Ai sindaci compete il compenso deliberato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera c), ed il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.