(Statuto-art. 14)
                              Art. 14. 
            Requisiti dei sindaci - Compenso dei sindaci 
 
    1. I sindaci devono possedere i  requisiti  di  professionalita',
onorabilita' e indipendenza e soddisfare i criteri  di  competenza  e
correttezza stabiliti dal regolamento del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze di cui all'art. 13, comma 3, del TUF. 
    2. Per i sindaci di cui all'art. 13, comma 1, lettera a) e b), il
Comitato di gestione accerta la sussistenza dei requisiti di  cui  al
comma 1. Il  difetto  dei  requisiti  determina  la  decadenza  dalla
carica. La decadenza e' dichiarata dal  Comitato  di  gestione  entro
trenta  giorni  dalla  nomina  o   dalla   conoscenza   del   difetto
sopravvenuto. In caso di inerzia, la  decadenza  e'  pronunciata  dal
Ministero dell'economia e delle finanze. 
    3. Per i sindaci, nominati dal Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, di cui all'art. 13, comma 1, lettera c),  i  requisiti  sono
accertati e la decadenza e' dichiarata dal Ministro  dell'economia  e
delle finanze. 
    4. Ai sindaci compete il compenso  deliberato  dall'Assemblea  ai
sensi dell'art. 5, comma 2, lettera c), ed il  rimborso  delle  spese
sostenute in ragione del loro ufficio.