Art. 15. Direttore 1. Il Direttore deve possedere i requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza e soddisfare i criteri di competenza e correttezza stabiliti dal regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 13, comma 3, del TUF. 2. Il Comitato di gestione accerta la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa e' dichiarata dal Comitato di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. Il Comitato di gestione ne da' comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di inerzia da parte del Comitato di gestione, il Collegio sindacale provvede a informare il Ministero dell'economia e delle finanze che pronuncia la decadenza. 3. Il Direttore ha la firma del Fondo in conformita' alle procure conferitegli dal Comitato di gestione. 4. Il Direttore e' il capo del personale e degli uffici del Fondo e sovraintende al loro funzionamento. 5. Il Direttore provvede all'esecuzione delle deliberazioni degli organi statutari e agli altri compiti che gli sono delegati dal Comitato di gestione. 6. Il Direttore predispone il preventivo delle spese di funzionamento e il progetto del rendiconto della gestione.