(Statuto-art. 15)
                              Art. 15. 
                              Direttore 
 
    1. Il Direttore deve possedere i requisiti  di  professionalita',
onorabilita' e indipendenza e soddisfare i criteri  di  competenza  e
correttezza stabiliti dal regolamento del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze di cui all'art. 13, comma 3, del TUF. 
    2. Il Comitato di gestione accerta la sussistenza  dei  requisiti
di cui al comma 1. Il difetto dei requisiti  determina  la  decadenza
dalla carica. Essa e'  dichiarata  dal  Comitato  di  gestione  entro
trenta  giorni  dalla  nomina  o   dalla   conoscenza   del   difetto
sopravvenuto.  Il  Comitato  di  gestione  ne  da'  comunicazione  al
Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di inerzia da  parte
del Comitato di gestione, il Collegio sindacale provvede a  informare
il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  che   pronuncia   la
decadenza. 
    3. Il Direttore ha la firma del Fondo in conformita' alle procure
conferitegli dal Comitato di gestione. 
    4. Il Direttore e' il capo del personale e degli uffici del Fondo
e sovraintende al loro funzionamento. 
    5. Il Direttore provvede all'esecuzione delle deliberazioni degli
organi statutari e agli altri  compiti  che  gli  sono  delegati  dal
Comitato di gestione. 
    6.  Il  Direttore  predispone  il  preventivo  delle   spese   di
funzionamento e il progetto del rendiconto della gestione.